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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34213/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata in udienza preliminare l'originaria imputazione ex art. 612-bis cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; letta la memoria dell'imputato; Ritenuto che la censura in diritto, contenuta in tale atto di impugnazione, è manifestamente infondata, perché, a seguito della menzionata riqualificazione dell'imputazione, la richiesta di riti alternativi, oblazione o messa alla prova poteva essere fatta al giudice del dibattimento„ prima dell'apertura dello stesso; che i rimanenti motivi sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata in udienza preliminare l'originaria imputazione ex art. 612-bis cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; letta la memoria dell'imputato; Ritenuto che la censura in diritto, contenuta in tale atto di impugnazione, è manifestamente infondata, perché, a seguito della menzionata riqualificazione dell'imputazione, la richiesta di riti alternativi, oblazione o messa alla prova poteva essere fatta al giudice del dibattimento„ prima dell'apertura dello stesso; che i rimanenti motivi sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris