CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 17100/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che, ripor-tandosi alle già anticipate conclusioni scritte depositate, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Lette le conclusioni scritte dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l’ordinanza impugnata, ha di-chiarato inammissibile l’appello cautelare proposto nell’interesse dell’odierno ri-corrente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Ca-tanzaro il 23/10/2025 con la quale veniva rigettata l’istanza di revoca o sostitu-zione della misura cautelare della custodia in carcere in atto a suo carico.quanto accusato di essere promotore di un’associazione finalizzata al traffico ille-cito di sostanze stupefacenti, nonché della commissione di alcuni reati fine, tuttiaggravati ex art. 416-bis.1, misura applicatagli con ordinanza del 10/07/2025.l giudici del gravame cautelare hanno dichiarato inammissibile l’appello sulrilievo che la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto appello cautelare avverso un pre-cedente provvedimento ex art. 299 cod. proc. pen. emesso dal competente Gip indata 29/09/2025, con cui erano state rigettate le medesime doglianze difensive inrelazione ai presupposti di applicabilità della misura cautelare. E che alla data dellapresentazione della nuova istanza di revoca o sostituzione ex art. 299 cod. proc.pen. pendeva ricorso con cui, in relazione al precedente rigetto del settembre2025, si contestava la medesima misura in corso di esecuzione (ricorso all'epocaancora sub iudice).2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, l’[OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motiva-zione, in relazione al principio del ne bis in idem cautelare; a suo giudizio, puravendo il tribunale affrontato analoghe questioni rispetto ad altro appello sullastessa misura (1320/2025 R.R PERS. quella oggetto del presente ricorso;1239/2025 R.R PERS. quella precedente), non vi sarebbe preclusione perché laprima ordinanza non ha affrontato il tema della procedura di acquisizione dei datida server criptati Sky-Ecc.Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione alla omessa valutazione di elementi decisivi (eccezione di inutilizzabi-lità delle chat, acquisite da server esteri, avendo le autorità francesi e belghe vio-lato i server Sky ECC mediante un vero e proprio hacking e dunque mediante unacondotta che in Italia integrerebbe il delitto di accesso abusivo ad un sistema in-formatico; attribuzione esclusiva del citofonino all’indagato; esistenza di una pre-clusione all’acquisizione istruttoria da parte del Tribunale per il riesame).Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. In data 11/04/2026 il PG presso questa Corte ha anticipato con memoriascritta le conclusioni riportate in epigrafe.In data 17/03/2026 il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avevaavanzato istanza di trattazione orale, ma in data 21/04/2026 lo stesso difensorefaceva pervenire comunicazione di revoca di tale richiesta, con allegata memoriadifensiva con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.Essendo la richiesta irrevocabile (art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.) si èproceduto comunque alla udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. parteci-pata, e il PG ha reso le conclusioni riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. Ed invero, il giudice dell’appello cautelare ha correttamente applicato ilprincipio di preclusione processuale, in presenza di due istanze di scarcerazione edi due distinti appelli aventi il medesimo oggetto.Come ricorda il provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto,giusta ordinanza n. 582/2017 R.G. GIP, alla misura di massimo rigore in quantogravemente indiziato della commissione dei delitti di cui ai capi 1, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15 e 16 riguardanti l'ipotesi di partecipazione al sodalizio di cui all'art.74 del d.P.R. 309/90 e vari reati fine, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.,presunte come per legge le esigenze di cautela.Il ricorrente, che non esperiva riesame avverso l'ordinanza genetica, con ilnuovo atto di appello avverso provvedimento emesso ex art. 299 cod. proc. pen.contestava i presupposti applicativi della misura, confutando l’identificazionedell'[OSCURATO:PERSONA] quale esclusivo utilizzatore del dispositivo [OSCURATO:PERSONA] denominato " FendiNew" con ID XR3D58, contestando la gravità indiziaria in ordine alla partecipazioneassociativa e, in subordine, la insussistenza delle esigenze di cautela ritenute dalgiudice di prime cure e la sproporzione della misura di massimo rigore applicata.Il difensore introduceva altresì dubbi di conformità, alla normativa interna e so-vranazionale, della procedura di acquisizione presso le autorità giurisdizionaliestere delle chat registrate su server criptati, fondanti il compendio indiziario.Tuttavia, come ricordato dai giudici del gravame cautelare, la difesa dell'Aloiaveva già proposto appello cautelare avverso il provvedimento ex art. 299 cod.proc. pen. emesso dal competente Gip in data 29 settembre 2025, con cuivenivano rigettate le medesime doglianze espresse dalla difesa in relazione aipresupposti di applicabilità della misura cautelare. E ciò basta per far scattare lapreclusione che ha portato alla declaratoria di inammissibilità, non rilevando,laddove la contestazione rimane comunque afferente ai presupposti di applicazionedella misura, che la nuova istanza possa essere stata diversamente argomentata.3. Come affermato correttamente dalla Corte territoriale è inammissibile, perla preclusione processuale derivante dalla pendenza di altro procedimento caute-lare basato sui medesimi elementi nei confronti della stessa persona e per lo stessofatto, l'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato in pendenza di appellocautelare, non ancora definito, proposto avverso il rigetto di altra richiesta di scar-cerazione avente ad oggetto il medesimo "thema decidendum" (Sez. 6, n. 10946del 22/01/2025, Damiani, Rv. 287793 – 01; Sez. 2, n. 12431 del 11/02/2021,Amato, Rv. 280769 – 01; Sez. 3, n. 23371 del 02/02/2016, Sacco, Rv. 266823 -01).Ciò perché la ratio, sottesa al principio di consumazione dell'impugnazione, èquella di evitare che il frammentato esercizio del relativo diritto, purtemporalmente dimensionato dal termine legale soggetto a scadenza, possadeterminare, con la moltiplicazione dei giudizi dì impugnazione, e con i suoinegativi effetti sull'economia del processo e sulla sua ragionevole durata,l'insorgere del rischio di pronunce contrastanti sulla medesima res iudicanda, cheneppure l'eventuale diversità dei motivi via via addotti dall’impugnante sarebbe ingrado di superare (così Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285099– 01, in motivazione, pagg. 3-4). L'esito di potenziale conflitto di giudicatisostanziali, non risolvibile a norma dell'art. 669 cod. proc. pen. o, anche altrimenti,con gli strumenti processuali ordinari, è infatti l'evenienza da scongiurare, su cuifa perno la regola dell'unicità del diritto di impugnazione, già enucleata comeregola fondamentale del sistema nel previgente codice di rito e importatanell'attuale (cfr. Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472-01, § 3ss. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).Deve escludersi, pertanto, che, in pendenza di altro procedimento, ed esi-stendo una precedente misura cautelare sub iudice, si inizi in relazione alla stessapersona e per lo stesso fatto un nuovo procedimento incidentale basato sui mede-simi elementi, non occorrendo peraltro che una precedente identica istanza siastata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, bastandoche sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa. Tale situazione vale difattia costituire preclusione in base al principio, anch'esso derivante dal generale di-vieto di bis in idem, della litispendenza: il quale, "in sintonia con le esigenze dirazionalità e di funzionalità connaturate al sistema", parimenti impedisce, in tuttele situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompa-gnate dall'esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminarepiù volte la stessa domanda.Poiché il principio del ne bis in idem cautelare opera anche tra procedimenti enon solo tra provvedimenti (cfr., Sez. 3, n. n. 39902 del 28/05/2014, Ramasso edaltri, Rv. 260383), inammissibile per preclusione processuale avrebbe dovutoessere considerato non già l'appello cautelare de quo, innestato su procedimentoanteriormente pendente, bensì, già la seconda istanza di scarcerazione rivolta allaCorte (in data 17/10/2025) quando già appunto pendeva un primo procedimentocautelare avente ad oggetto il medesimo thema decidendi (quello cioè radicatocon la originaria e primigenia istanza del 25/09/2025, rigettata con ordinanza del29/09/2025, appellata con atto del 07/10/2025.L’omessa pronuncia sui temi riproposti in questa sede con il secondo motivonon muta i termini della questione processuale, poiché quello che conta non è ilcontenuto del primo provvedimento, ma l’identità dei temi proposti con l’istanza econ l’appello.Il ricorrente avrebbe potuto prestare acquiescenza alla prima decisione dirigetto o comunque rinunziare all’appello pendente, facendo venir meno lasituazione di litispendenza evocata dal Tribunale correttamente a fondamentodella valutazione pregiudiziale resa nel caso.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.Vanno dati gli avvisi di cui all’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]