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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37683/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L'AIONLI-PNAth\-'\:3 jor 4r,) 5?,3(4' /st'S-)t ,o2z3tA 7s)f t 9simAz›i'V [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 18 giugno 2020 con la quale, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 48236 del 28 ottobre 2019, sono state rideterminate in anni due le pene accessorie inflitte con la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di 9.068,33 euro) e documentale, nonché di bancarotta semplice per fatti riguardanti la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì il 18 marzo 2011.

2. Denuncia il ricorrente la violazione della legge processuale, per l'assenza in udienza del difensore di fiducia dell'imputato, che non era stato avvisato dell'ora della celebrazione dell'udienza.

Infatti, era stato disposto un rinvio di ufficio dell'udienza dal 6 maggio 2020 alle ore 14.00 del 18 giugno 2020, con provvedimento presidenziale del 14 aprile 2020 emesso fuori udienza e notificato via pec al difensore di fiducia.

Tuttavia, l'udienza sarebbe stata anticipata di fatto di oltre due ore rispetto alle ore 14,00 e celebrata col difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quindi senza l'intervento del difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Come risulta dal verbale di udienza del 18 maggio 2020, nonostante la pregressa fissazione dell'udienza alle ore 14.00 di tale giorno, l'udienza è stata celebrata in assenza del difensore di fiducia con oltre due ore di anticipo rispetto a tale orario, senza che risulti in alcun modo il consenso o la rinuncia del difensore di fiducia, sicché sussiste la denunciata nullità del provvedimento emesso all'esito di detta udienza, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come evidenziato anche dal Procuratore generale.

L'assenza del difensore di fiducia, infatti, costituisce un difetto di assistenza dell'imputato in udienza, che non risulta sanato dalla nomina del difensore di ufficio, come ha più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 51578 del 2/03/2017, Scremim, Rv. 271343: «l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione»).2.

A seguito dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L'AIONLI-PNAth\-'\:3 jor 4r,) 5?,3(4' /st'S-)t ,o2z3tA 7s)f t 9simAz›i'V [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 18 giugno 2020 con la quale, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 48236 del 28 ottobre 2019, sono state rideterminate in anni due le pene accessorie inflitte con la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di 9.068,33 euro) e documentale, nonché di bancarotta semplice per fatti riguardanti la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì il 18 marzo 2011. 2. Denuncia il ricorrente la violazione della legge processuale, per l'assenza in udienza del difensore di fiducia dell'imputato, che non era stato avvisato dell'ora della celebrazione dell'udienza. Infatti, era stato disposto un rinvio di ufficio dell'udienza dal 6 maggio 2020 alle ore 14.00 del 18 giugno 2020, con provvedimento presidenziale del 14 aprile 2020 emesso fuori udienza e notificato via pec al difensore di fiducia. Tuttavia, l'udienza sarebbe stata anticipata di fatto di oltre due ore rispetto alle ore 14,00 e celebrata col difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quindi senza l'intervento del difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Come risulta dal verbale di udienza del 18 maggio 2020, nonostante la pregressa fissazione dell'udienza alle ore 14.00 di tale giorno, l'udienza è stata celebrata in assenza del difensore di fiducia con oltre due ore di anticipo rispetto a tale orario, senza che risulti in alcun modo il consenso o la rinuncia del difensore di fiducia, sicché sussiste la denunciata nullità del provvedimento emesso all'esito di detta udienza, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come evidenziato anche dal Procuratore generale. L'assenza del difensore di fiducia, infatti, costituisce un difetto di assistenza dell'imputato in udienza, che non risulta sanato dalla nomina del difensore di ufficio, come ha più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 51578 del 2/03/2017, Scremim, Rv. 271343: «l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione»).2. A seguito dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bolo
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