CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06163/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen. per la condanna, confermata in appello, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha rigettato l'analoga censura rilevando che l'assenza dal domicilio si è protratta per un lasso di tempo apprezzabile, che l'imputato ha fatto rientro in. casa transitando dal lastrico solare dell'edificio collegato ad altra palazzina e che, essendo rimasto silente durante l'interrogatorio, non ha fornito alcuna giustificazione per la propria condotta; ha altresì evidenziato che Diglio risulta gravato da precedenti penali (per i quali è stata ritenuta la recidiva infraquinquennale). Trattasi di motivazione che, in modo non illogico, evidenzia l'insussistenza della particolare tenuità del fatto contestato, e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci