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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 596/2025

ECLI:EU:C:2025:571
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 luglio 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 229/24 [Brännelius] ( i ) TK, OP contro

[OSCURATO:PERSONA]

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia)] « Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Mercato unico dei servizi finanziari – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Abuso di mercato – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “informazione privilegiata” – Informazione non resa pubblica – Articolo 17 – Comunicazione al pubblico di un’informazione privilegiata da parte di un emittente – Decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di non assegnare un appalto pubblico – Comunicazione agli offerenti tramite messaggio di posta elettronica – Vendita anticipata di azioni di un’impresa offerente – Abuso di informazioni privilegiate – Informazioni privilegiate – Comunicazione al pubblico delle informazioni »

I. Introduzione

1. L’Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) è chiamato a pronunciarsi sul ricorso di due persone condannate, in primo grado e in appello, per avere venduto sulla borsa svedese strumenti finanziari in relazione ai quali esse erano accusate di avere detenuto informazioni privilegiate.

2. Tali informazioni riguardano la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice municipale di non assegnare un appalto pubblico ad una società quotata in borsa.

Poco prima dell’emissione, da parte di tale società, di un comunicato stampa al riguardo, le due persone summenzionate sono venute a conoscenza di tale fatto tramite un messaggio di posta elettronica inviato dall’amministrazione aggiudicatrice, e hanno venduto le loro azioni per evitare perdite in borsa.

La controversia di cui al procedimento principale verte sulla questione di stabilire se l’informazione che queste due persone hanno utilizzato a loro vantaggio possa essere qualificata come privilegiata, poiché, al momento della vendita delle azioni, la decisione di non assegnare l’appalto era già stata notificata ad una cerchia ristretta di destinatari.

3. In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone due questioni alla Corte affinché quest’ultima interpreti la nozione di «informazione privilegiata», segnatamente il criterio secondo il quale tale informazione non deve essere stata «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 ( 2 ).

La Corte si è già pronunciata su diversi elementi costitutivi di tale nozione ( 3 ).

Tuttavia, essa non lo ha ancora fatto in relazione all’assenza di pubblicità dell’informazione in questione, quale condizione per ritenere che quest’ultima sia privilegiata, condizione la cui portata esatta è oggetto di un acceso dibattito in dottrina ( 4 ).

Si tratta, in particolare, di sapere a quale cerchia di persone tale informazione deve essere stata comunicata o in che misura e a quali condizioni essa deve essere accessibile affinché perda il suo carattere privilegiato.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 596/2014

4. I considerando 14, 23, 24 e 28 del regolamento n. 596/2014 enunciano quanto segue: «(14) Un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente.

Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni precedentemente disponibili.

Nell’effettuare una tale analisi, occorre considerare l’impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente in questione, l’attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari (...) (...) (23) La caratteristica essenziale dell’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori.

Di conseguenza, il divieto di abuso di informazioni privilegiate si dovrebbe applicare quando una persona che detiene informazioni privilegiate sfrutta indebitamente il beneficio ottenuto da tali informazioni effettuando operazioni di mercato basate su tali informazioni, acquisendo o cedendo o tentando di acquisire o cedere, annullando o modificando o tentando di annullare o modificare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un ordine di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono (...) (24) Quando una persona fisica o giuridica che detiene informazioni privilegiate acquisisce o cede, o tenta di acquisire o di cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, dovrebbe essere implicito che tale persona abbia utilizzato tali informazioni.

Tale presunzione non pregiudica i diritti della difesa.

La questione di sapere se una persona abbia violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate o tentato di abusare di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce delle finalità del presente regolamento, che è quella di tutelare l’integrità del mercato finanziario e rafforzare la fiducia degli investitori, la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che gli investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di informazioni privilegiate. (...) (28) Non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni basate su dati di dominio pubblico e il semplice fatto che un’operazione sia effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione non dovrebbe pertanto essere considerata un’utilizzazione di informazioni privilegiate.

Tuttavia, ad esempio, quando il mercato si aspetta che, di regola, l’informazione sia pubblicata o distribuita e quando tale pubblicazione contribuisce alla formazione del prezzo di strumenti finanziari o l’informazione fornisce opinioni di un commentatore o di un’istituzione di mercato riconosciuti, che possono influire sui prezzi di strumenti finanziari collegati, le informazioni possono costituire informazioni privilegiate.

Pertanto, per determinare se negozierebbero sulla base di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato devono considerare in quale misura l’informazione sia non pubblica e quale potrebbe essere l’effetto sugli strumenti finanziari di compravendite effettuate sulla base di tale informazione prima che essa sia resa pubblica o comunicata».

5. L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Informazioni privilegiate», dispone quanto segue ai suoi paragrafi 1 e 4: «1.

Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; (...)

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. (...)».

6. L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Abuso di informazioni privilegiate», prevede, segnatamente, quanto segue: «1.

Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. (...) (...)

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente (...);

b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente (...);

c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; (...) (...) Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. (...)».

7. Ai sensi dell’articolo 14, lettere a) e c), dello stesso regolamento, intitolato «Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate», non è consentito «abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate» e «comunicare in modo illecito informazioni privilegiate».

8. L’articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento, intitolato «Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate», così recita, segnatamente: «L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2004, L 390, pag. 38)].

L’emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

L’emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro (...)».

9. L’articolo 30, paragrafo 1, dello stesso regolamento, intitolato «Sanzioni amministrative e altre misure amministrative», prevede quanto segue: «Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15 (...)».

2. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055

10. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 ( 5 ), intitolato «Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico», stabilisce, in particolare, quanto segue: «Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di:

a) diffondere le informazioni privilegiate:

i) senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia; ii) gratuitamente; iii) simultaneamente in tutta l’Unione. (...)».

B. Normativa svedese

1. Il TF

11. L’articolo 1 del capo 2 del tryckfrihetsförordningen (1949:105) (legge costituzionale n. 105 del 1949 sulla libertà di stampa) del 5 aprile 1949 (in prosieguo: il «TF»), dispone quanto segue: «Al fine di promuovere la libertà di espressione, un’informazione libera e pluralista e una creazione artistica libera, tutti hanno il diritto di accedere ai documenti pubblici».

12. Ai sensi dell’articolo 2 del capo 2, del TF, il diritto di accesso ai documenti pubblici può essere limitato solo laddove ciò sia necessario per salvaguardare determinati interessi pubblici ivi elencati.

13. L’articolo 4 del capo 2 del TF, prevede quanto segue: «Un documento è pubblico se è conservato presso un’autorità e, in forza dell’articolo 9 o dell’articolo 10, si considera ricevuto da un’autorità o redatto da un’autorità».

14. Ai sensi dell’articolo 10 del capo 2 del TF, un documento è considerato redatto da un’autorità quando è stato messo a disposizione del suo destinatario.

2. Legge sull’accesso pubblico e sulla riservatezza

15. Disposizioni più dettagliate sulla procedura applicata dalle autorità nazionali in materia di comunicazione di documenti pubblici e sulle limitazioni al diritto di accesso a tali documenti figurano nell’offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (legge n. 400 del 2009 sull’accesso pubblico alle informazioni e sulla riservatezza) (in prosieguo: la «legge sull’accesso pubblico e sulla riservatezza»).

16. L’articolo 3 del capo 2 di tale legge, dispone quanto segue: «Le disposizioni del [TF] relative al diritto di accesso ai documenti pubblici presso le autorità sono parimenti applicabili, se rilevanti, ai documenti delle società per azioni, delle società in nome collettivo, delle associazioni economiche e delle fondazioni in cui i comuni o le regioni esercitano di diritto un’influenza determinante.

Ai fini della presente legge, dette società, associazioni e fondazioni sono assimilate ad autorità».

17. L’articolo 4 del capo 6 di detta legge, prevede quanto segue: «Un’autorità comunica, su richiesta di un privato, le informazioni contenute in un documento pubblico da essa conservato, laddove dette informazioni non siano riservate o detta comunicazione non possa ostacolare il corretto svolgimento della funzione dell’autorità».

18. L’articolo 3, secondo comma, del capo 19 della stessa legge, dispone che, nel caso di una procedura d’appalto, le informazioni riguardanti, tra l’altro, le offerte non possono essere comunicate a persone diverse dall’offerente o da colui che ha depositato l’offerta prima della comunicazione al pubblico di tutte le offerte, dell’adozione della decisione di aggiudicazione o della conclusione della procedura di appalto.

19. In conformità all’articolo 16 del capo 31 della stessa legge, il regime di riservatezza è applicabile alle informazioni relative alla situazione commerciale o operativa di un privato qualora quest’ultimo intrattenga una relazione commerciale con un’autorità pubblica, laddove, per ragioni particolari, si possa supporre che tale privato subirebbe un danno a causa della divulgazione di un’informazione.

3. Legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici

20. Ai sensi dell’articolo 12, primo comma, prima frase, del capo 12 della lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici), l’autorità aggiudicatrice notifica tempestivamente per iscritto ai candidati e agli offerenti le decisioni relative all’aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un accordo quadro.

21. In conformità all’articolo 7, primo comma, del capo 19 di tale legge, l’autorità aggiudicatrice che ha assegnato un appalto o concluso un accordo quadro pubblica, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto o dell’accordo quadro, un avviso che annuncia l’esito della procedura di gara.

4. Legge n. 1307 del 2016 sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari

22. La lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (legge n. 1307 del 2016 sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari) traspone nel diritto svedese la direttiva 2014/57/U ( 6 ).

23. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, punto 1, del capo 2, di tale legge, è condannato per il reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque sia in possesso di un’informazione privilegiata e utilizzi tale informazione acquisendo o cedendo sul mercato dei valori mobiliari, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui tale informazione si riferisce.

III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

24. Nella primavera del 2018, la Umeå kommunföretag AB (in prosieguo: l’«azienda municipale»), una società per azioni di diritto svedese sulla quale l’Umeå kommun (Comune di Umeå, Svezia) esercita per legge un potere direttivo, ha indetto una gara d’appalto ai fini dell’acquisto di autobus elettrici e stazioni di ricarica.

25. Due società hanno presentato delle offerte, una delle quali era la società per azioni di diritto svedese [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

Altre tre società avevano manifestato il loro interesse a partecipare all’appalto in questione, ma non erano state ammesse a presentare le loro offerte.

26. Con una decisione del 14 maggio 2018 adottata dall’azienda municipale, l’appalto è stato assegnato non alla [OSCURATO:PERSONA] bensì all’altra società offerente.

Con un messaggio di posta elettronica inviato dall’azienda municipale in pari data alle 14.34, le cinque società interessate sono state informate dell’esito della gara d’appalto ( 7 ).

27. [OSCURATO:PERSONA], tale messaggio di posta elettronica è stato ricevuto da un funzionario amministrativo che era il principale responsabile dei contatti con l’azienda municipale nell’ambito dell’appalto pubblico in questione.

Poco dopo, tale persona ha inviato un messaggio a OP, ricorrente nel procedimento principale, per raccomandargli di vendere le partecipazioni detenute da quest’ultimo nella [OSCURATO:PERSONA].

A sua volta, OP ha trasmesso la stessa informazione a TK, ricorrente nel procedimento principale, anch’egli azionista di tale società.

28. Così, il 14 maggio 2018, alle 14.37, TK ha piazzato un ordine di vendita alla borsa svedese relativo a 73 000 azioni della [OSCURATO:PERSONA].

Pochi minuti dopo, alle 14.40, OP ha parimenti venduto 31 000 azioni di detta società.

29. Alle 15.22 dello stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava di non essersi aggiudicata l’appalto in questione.

La pubblicazione di tale informazione ha causato un crollo del prezzo delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] in borsa.

OP e TK, da parte loro, avendo ceduto le azioni di tale società da essi detenute, hanno contenuto le loro perdite.

30. A causa di tali transazioni, OP e TK sono stati perseguiti penalmente per avere abusato di informazioni privilegiate, operazione vietata dalla legge n. 1307 del 2016 sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari, e sono stati condannati dal tingsrätt (Tribunale di primo grado, Svezia) per il reato ordinario di abuso di informazioni privilegiate ad una pena detentiva con sospensione condizionale dell’esecuzione e ad un lavoro di interesse generale.

Ad OP e TK sono stati confiscati beni per importi rispettivamente pari a 51 508 corone svedesi ( 8 ) (SEK) e 146 536 SEK ( 9 ), i quali costituivano il provento dei reati.

Secondo il tingsrätt (Tribunale di primo grado), l’informazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non si era aggiudicata l’appalto era un’informazione privilegiata alla luce del suo carattere preciso, del fatto che concerneva direttamente tale società e che era idonea ad avere un effetto sul prezzo delle sue azioni.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale informazione non potesse essere considerata resa pubblica prima della pubblicazione del comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA].

31. Investito in appello, l’hovrätt (Corte d’appello, Svezia) è pervenuto alla stessa conclusione del tingsrätt (Tribunale di primo grado) e si è limitato a modificare la pena fissata da quest’ultimo giudice, infliggendo a OP e TK una pena con sospensione condizionale dell’esecuzione, accompagnata da un’ammenda di un importo corrispondente a 150 giorni al posto della pena del lavoro di interesse generale.

32. OP e TK hanno impugnato dinanzi all’Högsta domstolen (Corte suprema) la sentenza resa in appello dall’hovrätt (Corte d’appello).

Con le loro impugnazioni, essi chiedono di essere assolti, facendo valere che l’informazione relativa alla mancata aggiudicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto in questione ha cessato di essere un’informazione privilegiata a causa della trasmissione della decisione di aggiudicazione dell’appalto da parte del suo autore, nella specie l’azienda municipale, ai destinatari interessati.

A causa di ciò, essa sarebbe divenuta un documento pubblico non soggetto al regime di riservatezza in ragione, segnatamente, del fatto che, ai sensi del diritto svedese, la stessa era accessibile al pubblico su richiesta di ogni interessato.

33. Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] (procuratore del Regno di Svezia) ha chiesto la conferma della decisione dell’hovrätt (Corte d’appello).

Infatti, a suo avviso, anche se la decisione di aggiudicazione dell’appalto era divenuta un documento pubblico a partire dal momento della sua trasmissione ai destinatari interessati, tale decisione poteva cionondimeno rientrare nel regime di riservatezza previsto dalla legislazione nazionale.

Pertanto, essa è rimasta un’informazione privilegiata fino alla pubblicazione del suo comunicato stampa da parte della [OSCURATO:PERSONA].

34. L’Högsta domstolen (Corte suprema) ha accordato ai ricorrenti l’autorizzazione a proporre l’impugnazione.

35. Secondo tale giudice, dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, non può desumersi che tutte le informazioni che non sono state comunicate al pubblico secondo le modalità previste dall’articolo 17 di tale regolamento debbano essere considerate come non rese pubbliche.

In particolare, secondo le dichiarazioni dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), un’informazione privilegiata può essere resa pubblica in modi diversi dalla comunicazione al pubblico ai sensi di tale articolo 17, anche attraverso misure adottate da terzi.

Inoltre, la Corte non avrebbe ancora fornito indicazioni sui requisiti da rispettare per non considerare più un’informazione un’informazione privilegiata.

36. In tale contesto, l’Högsta domstolen (Corte suprema), ritenendo che la sua decisione dipenda dall’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 17 del regolamento n. 596/2014, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, registrate presso la cancelleria della Corte il 26 marzo 2024: «1) Se occorra che la comunicazione al pubblico sia avvenuta secondo le modalità di cui all’articolo 17 del regolamento [n. 596/2014] affinché si possa considerare che l’informazione sia stata resa pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 2) Qualora la comunicazione al pubblico possa avvenire con altre modalità, quali circostanze debbano essere prese in considerazione per determinare se l’informazione possa essere considerata come resa pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), [del medesimo regolamento]».

37. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, OP, TK, i governi greco, polacco e norvegese, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte ha chiesto alcuni chiarimenti al giudice del rinvio ( 10 ) che quest’ultimo ha fornito.

OP, TK, i governi greco e norvegese, nonché la Commissione sono stati sentiti e hanno risposto ai quesiti scritti e orali della Corte all’udienza del 3 aprile 2025.

IV. Valutazione

38. Le due questioni pregiudiziali sono collegate tra loro, in quanto vertono, in via principale, sull’interpretazione del criterio di un’informazione «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014.

A. Sulla prima questione

39. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, affinché si possa considerare che un’informazione sia stata «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, essa debba essere stata oggetto di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento.

40. Occorre pertanto esaminare il rapporto tra l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 e, in particolare, la portata della nozione di «pubblicità» rispettivamente sottesa ad entrambi ( 11 ).

41. Da un lato, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, obbliga l’emittente a «comunicare al pubblico», quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente, al fine di consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del «pubblico».

A tal fine, tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055, determina gli strumenti per una siffatta comunicazione al pubblico. 42.

Dall’altro, la condizione dell’informazione «che non è stata resa pubblica» costituisce la seconda di quattro condizioni contemplate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 che devono essere soddisfatte cumulativamente per qualificare tale informazione come «privilegiata».

A tal fine, detta informazione deve avere parimenti un «carattere preciso», concernere, «direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari», e, «se resa pubblica», «pot[er] avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati».

Una siffatta informazione privilegiata può essere oggetto di un «abuso di informazioni privilegiate» ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, vietato dall’articolo 14, lettera a), di detto regolamento, ed essere soggetta ad una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, ovvero penale in forza delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2014/57.

43. Come riconosciuto da tutte le parti, la nozione di informazione «resa pubblica» non rinvia al diritto degli Stati membri.

Essa costituisce dunque una nozione autonoma di diritto dell’Unione che deve essere interpretata in maniera uniforme in tutti gli Stati membri ( 12 ).

44. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non effettua un riferimento espresso all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, né specifica il modo in cui l’informazione possa essere «resa pubblica» per privarla del suo carattere privilegiato.

Ciò indica di per sé che la modalità speciale di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte dell’emittente di strumenti finanziari, come prevista all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, non costituisce l’unico modo per rendere pubbliche le informazioni in questione.

45. Analogamente, il mero fatto che le summenzionate disposizioni riguardino, rispettivamente, un’informazione «resa pubblica», nonché l’obbligo e lo strumento per l’emittente di «rend[ere] pubbliche» informazioni (privilegiate), non è sufficiente per ritenere che tali disposizioni debbano essere interpretate allo stesso modo.

Al contrario, mentre, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, l’assenza di carattere pubblico è costitutiva dell’esistenza di un’informazione «privilegiata», l’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, presuppone che le informazioni da comunicare al pubblico siano già «privilegiate».

Ne consegue che, nell’ambito di tali disposizioni, la nozione di «pubblicità» non ha necessariamente lo stesso significato.

46. Tale valutazione è confermata da un’interpretazione letterale, segnatamente linguistica, contestuale e teleologica dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 17 del regolamento n. 596/2014.

47. In primo luogo, anche se alcune versioni linguistiche di tali disposizioni presentano una certa somiglianza al riguardo ( 13 ), ciò non vale tuttavia per molte altre versioni linguistiche, inclusa la versione in lingua svedese.

Queste ultime enunciano più chiaramente la distinzione tra l’informazione che non è (ancora) pubblica , ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, da un lato, e l’ atto (specifico) di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte dell’emittente, come richiesto dall’articolo 17 di tale regolamento, dall’altro ( 14 ).

48. Orbene, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di questa disposizione ovvero vedersi riconosciuto carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche.

Da una giurisprudenza costante risulta che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione.

In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 15 ).

49. In secondo luogo, come indicato dai suoi considerando 23 e 24, il regolamento n. 596/2014 mira a garantire l’integrità dei mercati finanziari e a rafforzare la fiducia degli investitori , la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che detti investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di «informazioni privilegiate» ( 16 ).

50. A tal fine, il regolamento n. 596/2014 prevede essenzialmente due strumenti complementari.

Da un lato, in forza della sua parte repressiva sancita al suo secondo capo, relativo alle «Informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato», in cui si inserisce il suo articolo 7, paragrafo 1, lettera a), talune pratiche illecite, qualificate come «abusi di mercato», possono essere soggette a sanzioni amministrative o penali.

Dall’altro, la parte preventiva di tale regolamento, contemplata dal suo terzo capo, relativo agli «Obblighi di comunicazione», prevede, segnatamente, obblighi di comunicazione e informazione, gravanti in particolare sull’emittente di valori mobiliari, tra cui quello di cui al suo articolo 17, paragrafo 1, al fine di assicurare, segnatamente, un «accesso rapido e una valutazione completa» del «pubblico» ad «informazioni privilegiate».

51. Pertanto, l’obbligo incombente all’emittente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, di comunicare una siffatta informazione non rientra nella parte repressiva, ma persegue una finalità esclusivamente preventiva.

A tal fine, tale disposizione disciplina in maniera minuziosa, congiuntamente alle prescrizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055, gli strumenti per la comunicazione al pubblico che devono essere rispettati dagli emittenti, al fine di consentire ad una «platea il più possibile ampia» ( 17 ) di accedere agevolmente alle informazioni in questione, appunto a causa del loro carattere privilegiato precedente a tale comunicazione.

52. Per contro, in conformità al considerando 23 del regolamento n. 596/2014, la parte repressiva è intesa a sanzionare «un vantaggio [indebito] a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori » ( 18 ).

In altre parole, tale vantaggio indebito è ravvisabile nel fatto che l’insider dispone di informazioni rilevanti per adottare decisioni di investimento che non sono a disposizione di terzi, segnatamente di investitori potenziali che non hanno o non possono avere accesso a tali informazioni ( 19 ).

53. Ne concludo che la cerchia di persone di cui rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 17 del regolamento n. 596/2014, non è necessariamente la stessa.

Infatti, mentre la seconda disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055, riguarda la comunicazione di informazioni (sicuramente) privilegiate ad una platea il più possibile ampia , la prima disposizione è destinata a stabilire l’esistenza di una siffatta informazione privilegiata al fine di valutare la responsabilità, eventualmente penale, di una persona accusata di «abuso di informazioni privilegiate» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 14, lettera a), di tale regolamento, vale a dire a causa di un reato che compromette la fiducia degli investitori.

54. In terzo luogo, in considerazione della finalità repressiva dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, ritengo che la nozione di informazione «resa pubblica», la quale priva l’informazione in questione della sua natura privilegiata, debba essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, tenendo conto degli obiettivi perseguiti da tale regolamento e segnatamente dalla sua parte repressiva.

55. A tal riguardo, ricordo che sia una sanzione formalmente penale, come quella inflitta nella specie ( 20 ), sia una sanzione amministrativa a carattere repressivo, il cui importo massimo presenta un certo grado di severità, devono essere qualificate come penali ai sensi degli articoli da 48 a 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Infatti, l’importo massimo della sanzione amministrativa da infliggere alle persone fisiche o giuridiche per avere violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 14, lettera a), del regolamento n. 596/2014, nonché il requisito secondo il quale detto importo deve rappresentare «almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione» ( 21 ), sono sufficienti per qualificare come penali siffatte sanzioni ( 22 ).

Esse non sono dunque unicamente intese a risarcire un danno, bensì anche a reprimere talune condotte ( 23 ).

Pertanto, si applica parimenti il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta.

Tale principio esige che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li puniscono, affinché il singolo possa conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale ( 24 ).

56. In tale contesto, occorre tenere conto del fatto che, in conformità ai considerando 23 e 24 del regolamento n. 596/2014, il pubblico tutelato dalla sua parte repressiva differisce da quello preso in considerazione dalla sua parte preventiva.

Infatti, mentre la parte preventiva è rivolta al pubblico in generale, al fine di informarlo dell’esistenza di informazioni (già qualificate come) privilegiate, la parte repressiva è intesa a sanzionare abusi di informazioni privilegiate che nuocciono alla fiducia degli investitori (v. paragrafi 49 e 52 delle presenti conclusioni).

57. L’obiettivo di protezione specifica della fiducia degli investitori trova in particolare sostegno nell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 596/2014, il quale precisa il quarto criterio costitutivo della nozione di «informazione privilegiata», ossia quello della sua probabilità di avere «un effetto (…) sui prezzi degli strumenti finanziari».

Infatti, una siffatta probabilità ricorre solo qualora «un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe [una siffatta informazione] come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento» ( 25 ).

Il considerando 14 di tale regolamento precisa a tal riguardo, segnatamente, che un «investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente» ( 26 ).

Inoltre, secondo questo stesso considerando, il carattere ragionevole di una siffatta decisione di investimento viene valutato sotto il profilo dell’«impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente in questione, l’attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari».

58. Di conseguenza, se la qualificazione come informazioni privilegiate dipende da una decisione di investimento ipotetica ragionevole che può essere presa sulla base delle medesime, può desumersene che il pubblico protetto dalla parte repressiva del regolamento n. 596/2014 è quello degli investitori ragionevoli .

59. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, mira dunque a combattere l’accesso asimmetrico alle informazioni da parte di diversi investitori ragionevoli ( 27 ).

Viceversa, tale obiettivo non è inteso a tutelare investitori irragionevoli, ossia coloro che non si comportano né si informano con la stessa diligenza di un investitore ragionevole, avuto riguardo ai criteri menzionati al paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

60. In tali circostanze, non mi sembra giustificato subordinare la responsabilità, se del caso penale, per avere commesso un «abuso di informazioni privilegiate» alla nozione ampia di pubblicità dell’informazione in questione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014.

Infatti, quest’ultima disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055, prende in considerazione, a differenza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, il quale adotta, per giunta, una nozione negativa di pubblicità («non è stata resa pubblica»), un pubblico il più ampio possibile.

Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, non si interessa della questione se i membri di tale ampio pubblico diano prova di determinate qualità o di un grado sufficiente di diligenza che consenta loro di avere effettivamente accesso a tale informazione.

A mio avviso, un approccio estensivo, fondato su tale nozione ampia di pubblicità, non sarebbe conforme né alla necessità del carattere restrittivo dell’interpretazione della nozione di informazione (non) «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, né alla certezza del diritto richiesta dal principio di legalità dei reati e delle pene (v. paragrafo 54 delle presenti conclusioni).

61. Ne consegue che si deve ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, allorché essa sia conosciuta da o accessibile ad un investitore ragionevole , il quale agisca con la diligenza richiesta, anche qualora non abbia ancora avuto luogo una comunicazione ad un pubblico più ampio, ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento.

62. Ne concludo che si deve rispondere alla prima questione in senso negativo.

La nozione di informazione non «resa pubblica» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, non si definisce unicamente tramite l’assenza di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento, ma tale pubblicità può avere luogo in altri modi ( 28 ).

63. Ciò mi porta a rispondere alla seconda questione.

B. Sulla seconda questione

1. Osservazioni preliminari

64. Nel caso in cui le informazioni possano essere rese pubbliche in una forma diversa da quella prevista all’articolo 17 del regolamento n. 596/2014, il giudice del rinvio chiede quali siano le circostanze che devono essere prese in considerazione per determinare se l’informazione in questione possa essere considerata come «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014.

65. Ritengo che occorra rispondere a tale questione in due tempi.

66. In un primo tempo, occorre stabilire il grado di pubblicità o di accessibilità richiesto, dal punto di vista dei destinatari interessati, affinché si possa ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 (v. sub 2).

67. In un secondo tempo, avuto riguardo ai fatti che hanno dato luogo alla controversia di cui al procedimento principale, occorre precisare le condizioni alle quali tale pubblicità o accessibilità può essere desunta dalle circostanze del caso di specie (v. sub 3).

2. Sul grado di pubblicità o di accessibilità richiesti dal punto di vista degli investitori per ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica»

68. Per stabilire il grado di pubblicità o di accessibilità richiesti, dal punto di vista dei destinatari interessati, ritengo che occorra prendere nuovamente in considerazione, segnatamente, gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione e il contesto normativo rilevante.

69. In primo luogo, richiamo le considerazioni svolte al paragrafo 50 e seguenti delle presenti conclusioni, secondo le quali un’informazione che può essere conosciuta o scoperta da un investitore ragionevole deve essere considerata come «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014.

Infatti, la questione di stabilire se un potenziale investitore sia effettivamente in grado di avere accesso all’informazione in questione dipende dalla caratterizzazione più precisa delle sue qualità, come descritte ai paragrafi da 56 a 58 delle presenti conclusioni.

A tal riguardo, investitori che non sono in possesso di tali qualità né danno prova del grado di diligenza richiesto non mi sembrano meritevoli di protezione alla luce dell’obiettivo di pari accesso all’informazione per garantire condizioni di concorrenza eque tra gli investitori sui mercati finanziari ( 29 ).

70. In secondo luogo, tale valutazione è confermata dal considerando 28 del regolamento n. 596/2014.

Da esso risulta, segnatamente, che «le ricerche e le valutazioni basate su dati di dominio pubblico» non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate.

Analogamente, neppure «il semplice fatto che un’operazione sia effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione» dovrebbe essere considerato un’utilizzazione di informazioni privilegiate.

Per contro, «quando il mercato si aspetta che, di regola , l’informazione sia pubblicata o distribuita e quando tale pubblicazione contribuisce alla formazione del prezzo di strumenti finanziari o l’informazione fornisce opinioni di un commentatore o di un’istituzione di mercato riconosciuti, che possono influire sui prezzi di strumenti finanziari collegati, le informazioni possono costituire informazioni privilegiate».

In detto considerando, si conclude che « per determinare se negozierebbero sulla base di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato devono considerare in quale misura l’informazione sia non pubblica e quale potrebbe essere l’effetto sugli strumenti finanziari di compravendite effettuate sulla base di tale informazione prima che essa sia resa pubblica o comunicata» ( 30 ).

71. Pertanto, il legislatore dell’Unione ritiene che, da un lato, informazioni che possono essere scoperte con l’ausilio di ricerche sulla base di dati di dominio pubblico non debbano, in linea di principio, essere qualificate come informazioni privilegiate, e, dall’altro, che spetta ai partecipanti al mercato esaminare – con tutta la diligenza richiesta – la portata di tali informazioni nonché il loro eventuale impatto sugli strumenti finanziari negoziati.

Ne consegue che, viceversa, il mero fatto che l’informazione sia accessibile solo mediante un certo sforzo o ricerche da parte dell’interessato non è idoneo ad escludere il carattere «pubblico» dell’informazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014.

Al contrario, il carattere pubblico o meno di tale informazione mi sembra dipendere dalla questione di stabilire se, e a quali condizioni, l’interessato, in quanto partecipante al mercato ragionevole e normalmente diligente, sia effettivamente in grado di accedervi al fine di superare una possibile asimmetria di informazioni dei potenziali investitori che il regolamento n. 596/2014 mira a prevenire.

72. In terzo ed ultimo luogo, l’idea secondo la quale il concetto di investitore meritevole di protezione ai sensi del regolamento n. 596/2014, segnatamente della sua parte repressiva, è quello di un investitore ragionevole e normalmente diligente, e non il pubblico in senso ampio, è confermata indirettamente dall’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 596/2014.

Tale disposizione distingue tra quattro tipi di insider, ossia persone che possiedono informazioni privilegiate che possono essere oggetto di abuso, ai sensi del suo paragrafo 1.

73. Infatti, la cerchia di persone che sono in possesso di informazioni privilegiate e che possono abusarne (operazione vietata), come previsto all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d), del regolamento n. 596/2014 ( 31 ), ossia gli insider cosiddetti «primari», viene ampliata dal secondo comma di tale paragrafo 4, includendo qualsiasi altra persona che possieda un’informazione privilegiata, « quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate », ossia gli insider cosiddetti «secondari» ( 32 ).

Pertanto, mentre gli insider «primari» possiedono un’informazione privilegiata a causa di un’attività o di un comportamento particolare che li distingue da altri investitori, gli insider «secondari» acquisiscono tale qualità di insider unicamente in caso di loro conoscenza accertata dell’esistenza di un’informazione privilegiata o di assenza di conoscenza censurabile di tale esistenza, la quale è dunque dovuta ad un comportamento non diligente.

74. Ne concludo che il grado di pubblicità o di accessibilità per ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, dipende dal punto di vista di un investitore ragionevole e normalmente diligente.

3. Sui criteri e sulle circostanze del caso di specie da prendere in considerazione per determinare se un’informazione sia stata «resa pubblica»

75. Le condizioni alle quali i summenzionati criteri consentono di accertare il carattere pubblico di un’informazione asseritamente privilegiata devono essere valutate alla luce delle circostanze sottese alla controversia di cui al procedimento principale, il cui esame rientra nell’ambito dell’autorità e della responsabilità del giudice del rinvio.

A mio avviso, al fine di tutelare la certezza del diritto e la presunzione di innocenza, in considerazione delle severe conseguenze della constatazione dell’esistenza di un abuso di informazioni privilegiate, la compresenza di tali criteri deve essere agevolmente verificabile sia da parte degli interessati sia da parte delle autorità e dei giudici.

A tal fine, come elaborato ai paragrafi da 68 a 74 delle presenti conclusioni, il diritto dell’Unione impone di basarsi sul punto di vista di un investitore ragionevole e normalmente diligente.

Per contro, l’esame della questione di stabilire se detti criteri ricorrano in un caso di specie incombe essenzialmente alle autorità e ai giudici nazionali.

76. A tal riguardo, contrariamente a quanto fatto valere da TK e OP, ritengo che la mera facoltà per ogni investitore di procurarsi informazioni che sono formalmente qualificate come «pubbliche» dalla legislazione nazionale in materia di libertà di informazione, come il TF oppure la legge sull’accesso pubblico e sulla riservatezza, per il fatto che esse sono conservate dalle autorità pubbliche e sono accessibili su richiesta, non sia sufficiente a riconoscere il carattere «pubblico» di una siffatta informazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014.

Infatti, al pari del diritto di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ( 33 ), da un lato, l’esercizio di tale diritto di accesso richiede, in forza dell’articolo 4 del capo 6 del TF, una domanda espressa presentata a tali autorità e, dall’altro, tale domanda può vedersi opporre talune eccezioni, come le restrizioni e i criteri rientranti nell’ambito del regime di riservatezza previsti all’articolo 2 del capo 2 del TF, nonché all’articolo 3, secondo comma, del capo 19 e all’articolo 16 del capo 31 della legge sulla pubblicità e sulla riservatezza.

Orbene, tali restrizioni e criteri mi sembrano idonei a porsi in contrasto sia con la nozione di «pubblicità» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, sia con l’obiettivo della sua parte repressiva, la quale è intesa a tutelare la fiducia degli investitori.

77. Peraltro, occorre tenere conto delle peculiarità del contesto in cui una comunicazione dell’informazione pertinente può avere luogo, come nella specie quello dell’adozione e della comunicazione al pubblico di una decisione di concessione di un appalto pubblico, ai sensi della legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici.

In una situazione del genere, l’insieme dei partecipanti alla procedura di gara e delle persone che hanno manifestato o si apprestano a manifestare un interesse a conoscere il suo esito, forma un pubblico pertinente ristretto, in relazione al quale si può presumere che si tratti di investitori potenziali che operano con la diligenza richiesta.

Infatti, è più probabile che tali partecipanti o persone effettuino investimenti in funzione dell’esito di una siffatta procedura.

78. La legislazione svedese rilevante sembra fondarsi su tale comprensione, in quanto prevede una comunicazione in due tempi nei confronti degli operatori di mercato interessati.

In tal senso, da un lato, in forza dell’articolo 12, primo comma, prima frase, del capo 12 della legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice notifica tempestivamente per iscritto ai candidati e agli offerenti le decisioni relative all’aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un accordo quadro.

Dall’altro, secondo l’articolo 7, primo comma, del capo 19 di tale legge, una siffatta decisione deve essere pubblicata in un avviso che annuncia l’esito della procedura di gara, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto o dell’accordo quadro in questione.

79. Orbene, a mio avviso, una comunicazione limitata, come quella prevista all’articolo 12, primo comma, prima frase, del capo 12 della legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici, nei confronti dei candidati, degli offerenti e, se del caso, di altre persone che hanno manifestato il loro interesse a seguire la procedura di gara, non basta, in linea di principio, a «rendere pubblica» l’informazione in questione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014.

Come risulta dall’articolo 7, primo comma, del capo 19 di tale legge, lo stesso legislatore svedese sembra ritenere che esistano altri interessati, fra cui coloro che seguono gli avvisi che annunciano l’esito della procedura di gara.

In siffatte circostanze, la cerchia di persone che hanno ricevuto la notifica immediata della decisione di aggiudicazione dell’appalto prima della comunicazione al pubblico di un siffatto avviso potrebbe persino essere qualificata come insider «secondario», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, che può (tentare di) abusare di informazioni privilegiate – operazione vietata –, o comunicare in modo illecito informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 14, lettera a) o c), di detto regolamento.

Pertanto, anche ammesso che, parallelamente al suo invio alle cinque società offerenti, la decisione di aggiudicazione sia stata comunicata ad altre 22 persone che hanno dichiarato il loro interesse a seguire la procedura di gara – circostanza che, stando alle informazioni fornite dal giudice del rinvio e dalle parti, non è dimostrata –, la nozione di «pubblicità», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, non sarebbe necessariamente soddisfatta.

80. Per contro, una pubblicazione dell’esito della procedura di gara tramite avviso, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, del capo 19 della legge n. 1145 del 2016, mi sembra essere ampiamente sufficiente al fine di informare ogni potenziale investitore ragionevole e normalmente diligente.

Infatti, da un siffatto investitore interessato è legittimo aspettarsi che egli segua regolarmente siffatte pubblicazioni che possono influire sulle sue decisioni di investimento.

Un simile approccio mi sembra essere compatibile con i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti all’articolo 48 della Carta, poiché esso consente sia alle autorità e ai giudici sia agli interessati potenzialmente esposti ad azioni, eventualmente penali ( 34 ), di stabilire se l’atto di comunicazione in questione abbia raggiunto il grado di pubblicità richiesto.

81. Tale valutazione non pregiudica la questione di stabilire se e in che misura la pubblicazione di un siffatto avviso soddisfi parimenti le condizioni di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, imputabile all’emittente, in particolare quella di un’informazione rapida e completa, questione che non deve essere risolta nella specie.

Lo stesso vale per la questione di stabilire se il comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2018, successivo all’asserito abuso di informazioni privilegiate, soddisfi tali condizioni, oppure se, quantomeno, quest’ultimo aveva come conseguenza di far perdere alle informazioni pubblicate il carattere di informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

Ciò non toglie che una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, sia sufficiente a soddisfare la condizione di pubblicità richiesta dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

82. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle circostanze del caso di specie, se, al momento dell’asserito abuso di informazioni privilegiate, il grado di pubblicità richiesto, dal punto di vista di un potenziale investitore ragionevole e normalmente diligente, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, sia stato raggiunto.

V. Conclusione

83. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini all’Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia): L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che: 1) Per ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica», non è indispensabile che essa sia stata comunicata in conformità all’articolo 17 di tale regolamento. 2) Si ritiene che un’informazione sia stata «resa pubblica» allorché essa è conosciuta da o è accessibile ad un investitore ragionevole e normalmente diligente, alla luce delle circostanze del caso di specie e delle norme pertinenti che disciplinano la sua comunicazione, come quelle applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Le circostanze in cui l’esistenza di una siffatta conoscenza o accessibilità deve essere riconosciuta in un caso di specie rientrano nell’ambito della valutazione delle autorità e dei giudici nazionali. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1, e rettifica GU 2016, L 287, pag. 320), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809). 3

V. sentenze del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑45/08, EU:C:2009:806); del 7 luglio 2011, IMC Securities (C‑445/09, EU:C:2011:459); del 28 giugno 2012, Geltl (C‑19/11, EU:C:2012:397); dell’11 marzo 2015, Lafonta (C‑628/13, EU:C:2015:162), e del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2022:190). 4 V., in particolare, Hansen, J. L., «MAD in a Hurry: [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] of the EU [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2004, pag. 183 e segg.; Gilotta, S., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the EU and the US», [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , 2016, pag. 631 e segg.; Klöhn, L., «Wann ist eine [OSCURATO:PERSONA] öffentlich bekannt i.S.v.

Art. 7 MAR?», Zeitschrift für das gesamte [OSCURATO:PERSONA] , 2016, pag. 707 e segg.; Juan y Mateu, F., «La difusión pública de información privilegiada en los mercados de valores», Revista de [OSCURATO:PERSONA], 2017, n. 304, pag. 113 e segg.; Hössl-Neumann, M., Informationsregulierung durch Insiderrecht , 2020, pag. 53 e segg.; Hössl-Neumann, M., e Torggler, U., «[OSCURATO:PERSONA]», in Kalls, S., Oppitz, M., Torggler, U e Winner, M. (a cura di),

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], Cheltenham, 2021, pag. 55 e segg., nonché Veil, R., «[OSCURATO:PERSONA]», in Veil, R. (a cura di),

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3° edizione, 2022, paragrafo 14, pag. 189 e segg. 5 Regolamento di esecuzione della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 173, pag. 47). 6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU 2014, L 173, pag. 179). 7 Dalle osservazioni scritte dei ricorrenti nel procedimento principale risulta che la decisione di aggiudicazione di appalto sia stata inviata non solo a queste cinque società, bensì anche a 22 indirizzi di posta elettronica di persone che avevano manifestato il loro interesse a seguire la procedura di appalto senza parteciparvi.

L’identità di tali persone e il loro ruolo nell’ambito di detta procedura non sono tuttavia noti.

Infatti, stando ai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio, non risulta che le informazioni in questione siano state effettivamente notificate a dette persone.

Inoltre, in udienza, nessuna delle parti è stata in grado di confermare l’invio parallelo della decisione di aggiudicazione agli altri 22 destinatari. 8 Circa EUR 4

720. 9 Circa EUR 13

425. 10 I chiarimenti vertevano, in primo luogo, sulla possibilità, suggerita da OP e TK, che la decisione di aggiudicazione dell’appalto fosse stata comunicata dall’amministrazione aggiudicatrice agli indirizzi di posta elettronica delle persone che avevano manifestato il loro interesse per tale appalto; in secondo luogo, sull’identità di tali persone e sulle ragioni del loro interesse per la gara d’appalto, e, in terzo luogo, sulla pubblicità generata dal comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA], nonché sull’eventuale pubblicazione di un comunicato stampa facente seguito alla gara d’appalto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e, se del caso, sul momento in cui ha avuto luogo (v. parimenti nota 7 delle presenti conclusioni). 11 Ciò è oggetto di un dibattito estremamente controverso nella dottrina: v. nota 4 delle presenti conclusioni: Hansen, pag. 194 e 195; Gilotta, pag. 634 e segg.; Klöhn, pag. da 714 a 719; Juan y Mateu, pag. 117 e segg.; Hössl-Neumann, pag. da 53 a 58; Hössl-Neumann e Torggler, pag. da 62 a 65, nonché Veil, pag.

201. 12 V., in particolare, sentenza del 15 novembre 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport (C‑646/20, EU:C:2022:879, punto 40 e la giurisprudenza citata), secondo la quale «dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla legislazione di cui fa parte». 13

V. versioni in lingua francese (« rendue publique » e « rend publiques ») e spagnola (« no se haya hecho pública » e « hará pública »). 14 In tal senso, in particolare, la versione in lingua svedese enuncia « [OSCURATO:PERSONA] (...) som inte har offentliggjorts » e « informera allmänheten ».

Lo stesso vale, segnatamente, per le versioni in lingua tedesca [« nicht öffentlich bekannte Informationen » e « gibt der Öffentlichkeit (...) unverzüglich bekannt »)] inglese [« information (...) which has not been made public » e « inform the public »], italiana («che non è stata resa pubblica» e «comunica al pubblico»), e portoghese (« não tenha sido tornada pública » e « informa o público »). 15

V. sentenze del 1° marzo 2016, Alo e Osso (C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 27), e del 21 luglio 2016, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, punto 24 e la giurisprudenza citata).

V. parimenti, in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 46 e la giurisprudenza citata, secondo la quale «ciascuna disposizione di diritto dell’Unione, deve essere collocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione in parola»). 16 V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2021:747, paragrafo 1). 17

V. articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento di esecuzione 2016/1055; v. parimenti Klöhn (nota 4 delle presenti conclusioni), pag.

707. 18 Il corsivo è mio. 19 V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2021:747, paragrafo 1).

V. parimenti, in relazione alla normativa che ha preceduto il regolamento n. 596/2014, sentenze del 10 maggio 2007, Georgakis (C‑391/04, EU:C:2007:272, punto 38), e del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑45/08, EU:C:2009:806, punti 47 e 48). 20 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/57 (v. nota 6 delle presenti conclusioni). 21

V. articolo 30, paragrafo 2, lettere da h) a j), del regolamento n. 596/2014. 22 V., in particolare, per analogia, sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/22, EU:C:2023:663, punti 45 e segg.). 23 V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 89); del 4 maggio 2023, MV – 98 (C‑97/21, EU:C:2023:371, punto 42), e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/22, EU:C:2023:663, punto 49). 24 V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 162 e la giurisprudenza citata); del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 56), e del 9 settembre 2021, Ministère public (Sanzioni extraterritoriali) (C‑906/19, EU:C:2021:715, punto 46 e la giurisprudenza citata). 25 Il corsivo è mio.

V. anche, in particolare, versioni in lingua inglese (« information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions ») e tedesca [« Informationen (...), die ein verständiger Anleger wahrscheinlich als Teil der Grundlage seiner Anlageentscheidungen nutzen würde »]. 26 Il corsivo è mio. 27

V. anche, in tal senso, Hansen (nota 4 delle presenti conclusioni), pag. 195. 28

V. anche, in tal senso, ESMA, Questions and Answers on the [OSCURATO:PERSONA] , 17° edizione, aggiornata il 15 novembre 2022, pag. 21, A5.10. 29

V. anche, in tal senso, Hansen (nota 4 delle presenti conclusioni), pag.

195. 30 Il corsivo è mio. 31 Ossia qualsiasi persona che è «membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente», che ha «una partecipazione al capitale dell’emittente», che ha «accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione» o che è coinvolta «in attività criminali». 32 Il corsivo è mio.

La distinzione tra «insider primari» e «insider secondari» è divenuta consueta nella dottrina; v., in particolare, Hössl-Neumann (nota 4 delle presenti conclusioni), pag. 51, e Veil (nota 4 delle presenti conclusioni), pag. 215, punto

78. 33 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). 34 V., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑45/08, EU:C:2009:806, punto 43 e seg., nonché la giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 luglio 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 229/24 [Brännelius] ( i ) TK, OP contro [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia)] « Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Mercato unico dei servizi finanziari – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Abuso di mercato – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “informazione privilegiata” – Informazione non resa pubblica – Articolo 17 – Comunicazione al pubblico di un’informazione privilegiata da parte di un emittente – Decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di non assegnare un appalto pubblico – Comunicazione agli offerenti tramite messaggio di posta elettronica – Vendita anticipata di azioni di un’impresa offerente – Abuso di informazioni privilegiate – Informazioni privilegiate – Comunicazione al pubblico delle informazioni » I. Introduzione 1. L’Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) è chiamato a pronunciarsi sul ricorso di due persone condannate, in primo grado e in appello, per avere venduto sulla borsa svedese strumenti finanziari in relazione ai quali esse erano accusate di avere detenuto informazioni privilegiate. 2. Tali informazioni riguardano la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice municipale di non assegnare un appalto pubblico ad una società quotata in borsa. Poco prima dell’emissione, da parte di tale società, di un comunicato stampa al riguardo, le due persone summenzionate sono venute a conoscenza di tale fatto tramite un messaggio di posta elettronica inviato dall’amministrazione aggiudicatrice, e hanno venduto le loro azioni per evitare perdite in borsa. La controversia di cui al procedimento principale verte sulla questione di stabilire se l’informazione che queste due persone hanno utilizzato a loro vantaggio possa essere qualificata come privilegiata, poiché, al momento della vendita delle azioni, la decisione di non assegnare l’appalto era già stata notificata ad una cerchia ristretta di destinatari. 3. In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone due questioni alla Corte affinché quest’ultima interpreti la nozione di «informazione privilegiata», segnatamente il criterio secondo il quale tale informazione non deve essere stata «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 ( 2 ). La Corte si è già pronunciata su diversi elementi costitutivi di tale nozione ( 3 ). Tuttavia, essa non lo ha ancora fatto in relazione all’assenza di pubblicità dell’informazione in questione, quale condizione per ritenere che quest’ultima sia privilegiata, condizione la cui portata esatta è oggetto di un acceso dibattito in dottrina ( 4 ). Si tratta, in particolare, di sapere a quale cerchia di persone tale informazione deve essere stata comunicata o in che misura e a quali condizioni essa deve essere accessibile affinché perda il suo carattere privilegiato. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento n. 596/2014 4. I considerando 14, 23, 24 e 28 del regolamento n. 596/2014 enunciano quanto segue: «(14)      Un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni precedentemente disponibili. Nell’effettuare una tale analisi, occorre considerare l’impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente in questione, l’attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari (...) (...) (23)      La caratteristica essenziale dell’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori. Di conseguenza, il divieto di abuso di informazioni privilegiate si dovrebbe applicare quando una persona che detiene informazioni privilegiate sfrutta indebitamente il beneficio ottenuto da tali informazioni effettuando operazioni di mercato basate su tali informazioni, acquisendo o cedendo o tentando di acquisire o cedere, annullando o modificando o tentando di annullare o modificare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un ordine di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono (...) (24)      Quando una persona fisica o giuridica che detiene informazioni privilegiate acquisisce o cede, o tenta di acquisire o di cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, dovrebbe essere implicito che tale persona abbia utilizzato tali informazioni. Tale presunzione non pregiudica i diritti della difesa. La questione di sapere se una persona abbia violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate o tentato di abusare di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce delle finalità del presente regolamento, che è quella di tutelare l’integrità del mercato finanziario e rafforzare la fiducia degli investitori, la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che gli investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di informazioni privilegiate. (...) (28)      Non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni basate su dati di dominio pubblico e il semplice fatto che un’operazione sia effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione non dovrebbe pertanto essere considerata un’utilizzazione di informazioni privilegiate. Tuttavia, ad esempio, quando il mercato si aspetta che, di regola, l’informazione sia pubblicata o distribuita e quando tale pubblicazione contribuisce alla formazione del prezzo di strumenti finanziari o l’informazione fornisce opinioni di un commentatore o di un’istituzione di mercato riconosciuti, che possono influire sui prezzi di strumenti finanziari collegati, le informazioni possono costituire informazioni privilegiate. Pertanto, per determinare se negozierebbero sulla base di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato devono considerare in quale misura l’informazione sia non pubblica e quale potrebbe essere l’effetto sugli strumenti finanziari di compravendite effettuate sulla base di tale informazione prima che essa sia resa pubblica o comunicata». 5. L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Informazioni privilegiate», dispone quanto segue ai suoi paragrafi 1 e 4: «1.      Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende: a)      un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; (...) 4.      Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. (...)». 6. L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Abuso di informazioni privilegiate», prevede, segnatamente, quanto segue: «1.      Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. (...) (...) 4.      Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a)      è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente (...); b)      ha una partecipazione al capitale dell’emittente (...); c)      ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; (...) (...) Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. (...)». 7. Ai sensi dell’articolo 14, lettere a) e c), dello stesso regolamento, intitolato «Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate», non è consentito «abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate» e «comunicare in modo illecito informazioni privilegiate». 8. L’articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento, intitolato «Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate», così recita, segnatamente: «L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2004, L 390, pag. 38)]. L’emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L’emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico. Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro (...)». 9. L’articolo 30, paragrafo 1, dello stesso regolamento, intitolato «Sanzioni amministrative e altre misure amministrative», prevede quanto segue: «Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni: a)      le violazioni degli articoli 14 e 15 (...)». 2. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 10. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 ( 5 ), intitolato «Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico», stabilisce, in particolare, quanto segue: «Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: a)      diffondere le informazioni privilegiate: i)      senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia; ii)      gratuitamente; iii)      simultaneamente in tutta l’Unione. (...)». B. Normativa svedese 1. Il TF 11. L’articolo 1 del capo 2 del tryckfrihetsförordningen (1949:105) (legge costituzionale n. 105 del 1949 sulla libertà di stampa) del 5 aprile 1949 (in prosieguo: il «TF»), dispone quanto segue: «Al fine di promuovere la libertà di espressione, un’informazione libera e pluralista e una creazione artistica libera, tutti hanno il diritto di accedere ai documenti pubblici». 12. Ai sensi dell’articolo 2 del capo 2, del TF, il diritto di accesso ai documenti pubblici può essere limitato solo laddove ciò sia necessario per salvaguardare determinati interessi pubblici ivi elencati. 13. L’articolo 4 del capo 2 del TF, prevede quanto segue: «Un documento è pubblico se è conservato presso un’autorità e, in forza dell’articolo 9 o dell’articolo 10, si considera ricevuto da un’autorità o redatto da un’autorità». 14. Ai sensi dell’articolo 10 del capo 2 del TF, un documento è considerato redatto da un’autorità quando è stato messo a disposizione del suo destinatario. 2. Legge sull’accesso pubblico e sulla riservatezza 15. Disposizioni più dettagliate sulla procedura applicata dalle autorità nazionali in materia di comunicazione di documenti pubblici e sulle limitazioni al diritto di accesso a tali documenti figurano nell’offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (legge n. 400 del 2009 sull’accesso pubblico alle informazioni e sulla riservatezza) (in prosieguo: la «legge sull’accesso pubblico e sulla riservatezza»). 16. L’articolo 3 del capo 2 di tale legge, dispone quanto segue: «Le disposizioni del [TF] relative al diritto di accesso ai documenti pubblici presso le autorità sono parimenti applicabili, se rilevanti, ai documenti delle società per azioni, delle società in nome collettivo, delle associazioni economiche e delle fondazioni in cui i comuni o le regioni esercitano di diritto un’influenza determinante. Ai fini della presente legge, dette società, associazioni e fondazioni sono assimilate ad autorità». 17. L’articolo 4 del capo 6 di detta legge, prevede quanto segue: «Un’autorità comunica, su richiesta di un privato, le informazioni contenute in un documento pubblico da essa conservato, laddove dette informazioni non siano riservate o detta comunicazione non possa ostacolare il corretto svolgimento della funzione dell’autorità». 18. L’articolo 3, secondo comma, del capo 19 della stessa legge, dispone che, nel caso di una procedura d’appalto, le informazioni riguardanti, tra l’altro, le offerte non possono essere comunicate a persone diverse dall’offerente o da colui che ha depositato l’offerta prima della comunicazione al pubblico di tutte le offerte, dell’adozione della decisione di aggiudicazione o della conclusione della procedura di appalto. 19. In conformità all’articolo 16 del capo 31 della stessa legge, il regime di riservatezza è applicabile alle informazioni relative alla situazione commerciale o operativa di un privato qualora quest’ultimo intrattenga una relazione commerciale con un’autorità pubblica, laddove, per ragioni particolari, si possa supporre che tale privato subirebbe un danno a causa della divulgazione di un’informazione. 3. Legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici 20. Ai sensi dell’articolo 12, primo comma, prima frase, del capo 12 della lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici), l’autorità aggiudicatrice notifica tempestivamente per iscritto ai candidati e agli offerenti le decisioni relative all’aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un accordo quadro. 21. In conformità all’articolo 7, primo comma, del capo 19 di tale legge, l’autorità aggiudicatrice che ha assegnato un appalto o concluso un accordo quadro pubblica, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto o dell’accordo quadro, un avviso che annuncia l’esito della procedura di gara. 4. Legge n. 1307 del 2016 sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari 22. La lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (legge n. 1307 del 2016 sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari) traspone nel diritto svedese la direttiva 2014/57/U ( 6 ). 23. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, punto 1, del capo 2, di tale legge, è condannato per il reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque sia in possesso di un’informazione privilegiata e utilizzi tale informazione acquisendo o cedendo sul mercato dei valori mobiliari, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui tale informazione si riferisce. III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 24. Nella primavera del 2018, la Umeå kommunföretag AB (in prosieguo: l’«azienda municipale»), una società per azioni di diritto svedese sulla quale l’Umeå kommun (Comune di Umeå, Svezia) esercita per legge un potere direttivo, ha indetto una gara d’appalto ai fini dell’acquisto di autobus elettrici e stazioni di ricarica. 25. Due società hanno presentato delle offerte, una delle quali era la società per azioni di diritto svedese [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Altre tre società avevano manifestato il loro interesse a partecipare all’appalto in questione, ma non erano state ammesse a presentare le loro offerte. 26. Con una decisione del 14 maggio 2018 adottata dall’azienda municipale, l’appalto è stato assegnato non alla [OSCURATO:PERSONA] bensì all’altra società offerente. Con un messaggio di posta elettronica inviato dall’azienda municipale in pari data alle 14.34, le cinque società interessate sono state informate dell’esito della gara d’appalto ( 7 ). 27. [OSCURATO:PERSONA], tale messaggio di posta elettronica è stato ricevuto da un funzionario amministrativo che era il principale responsabile dei contatti con l’azienda municipale nell’ambito dell’appalto pubblico in questione. Poco dopo, tale persona ha inviato un messaggio a OP, ricorrente nel procedimento principale, per raccomandargli di vendere le partecipazioni detenute da quest’ultimo nella [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta, OP ha trasmesso la stessa informazione a TK, ricorrente nel procedimento principale, anch’egli azionista di tale società. 28. Così, il 14 maggio 2018, alle 14.37, TK ha piazzato un ordine di vendita alla borsa svedese relativo a 73 000 azioni della [OSCURATO:PERSONA]. Pochi minuti dopo, alle 14.40, OP ha parimenti venduto 31 000 azioni di detta società. 29. Alle 15.22 dello stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava di non essersi aggiudicata l’appalto in questione. La pubblicazione di tale informazione ha causato un crollo del prezzo delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] in borsa. OP e TK, da parte loro, avendo ceduto le azioni di tale società da essi detenute, hanno contenuto le loro perdite. 30. A causa di tali transazioni, OP e TK sono stati perseguiti penalmente per avere abusato di informazioni privilegiate, operazione vietata dalla legge n. 1307 del 2016 sulle sanzioni per gli abusi di mercato nel mercato dei valori mobiliari, e sono stati condannati dal tingsrätt (Tribunale di primo grado, Svezia) per il reato ordinario di abuso di informazioni privilegiate ad una pena detentiva con sospensione condizionale dell’esecuzione e ad un lavoro di interesse generale. Ad OP e TK sono stati confiscati beni per importi rispettivamente pari a 51 508 corone svedesi ( 8 ) (SEK) e 146 536 SEK ( 9 ), i quali costituivano il provento dei reati. Secondo il tingsrätt (Tribunale di primo grado), l’informazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non si era aggiudicata l’appalto era un’informazione privilegiata alla luce del suo carattere preciso, del fatto che concerneva direttamente tale società e che era idonea ad avere un effetto sul prezzo delle sue azioni. Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale informazione non potesse essere considerata resa pubblica prima della pubblicazione del comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA]. 31. Investito in appello, l’hovrätt (Corte d’appello, Svezia) è pervenuto alla stessa conclusione del tingsrätt (Tribunale di primo grado) e si è limitato a modificare la pena fissata da quest’ultimo giudice, infliggendo a OP e TK una pena con sospensione condizionale dell’esecuzione, accompagnata da un’ammenda di un importo corrispondente a 150 giorni al posto della pena del lavoro di interesse generale. 32. OP e TK hanno impugnato dinanzi all’Högsta domstolen (Corte suprema) la sentenza resa in appello dall’hovrätt (Corte d’appello). Con le loro impugnazioni, essi chiedono di essere assolti, facendo valere che l’informazione relativa alla mancata aggiudicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto in questione ha cessato di essere un’informazione privilegiata a causa della trasmissione della decisione di aggiudicazione dell’appalto da parte del suo autore, nella specie l’azienda municipale, ai destinatari interessati. A causa di ciò, essa sarebbe divenuta un documento pubblico non soggetto al regime di riservatezza in ragione, segnatamente, del fatto che, ai sensi del diritto svedese, la stessa era accessibile al pubblico su richiesta di ogni interessato. 33. Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] (procuratore del Regno di Svezia) ha chiesto la conferma della decisione dell’hovrätt (Corte d’appello). Infatti, a suo avviso, anche se la decisione di aggiudicazione dell’appalto era divenuta un documento pubblico a partire dal momento della sua trasmissione ai destinatari interessati, tale decisione poteva cionondimeno rientrare nel regime di riservatezza previsto dalla legislazione nazionale. Pertanto, essa è rimasta un’informazione privilegiata fino alla pubblicazione del suo comunicato stampa da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 34. L’Högsta domstolen (Corte suprema) ha accordato ai ricorrenti l’autorizzazione a proporre l’impugnazione. 35. Secondo tale giudice, dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, non può desumersi che tutte le informazioni che non sono state comunicate al pubblico secondo le modalità previste dall’articolo 17 di tale regolamento debbano essere considerate come non rese pubbliche. In particolare, secondo le dichiarazioni dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), un’informazione privilegiata può essere resa pubblica in modi diversi dalla comunicazione al pubblico ai sensi di tale articolo 17, anche attraverso misure adottate da terzi. Inoltre, la Corte non avrebbe ancora fornito indicazioni sui requisiti da rispettare per non considerare più un’informazione un’informazione privilegiata. 36. In tale contesto, l’Högsta domstolen (Corte suprema), ritenendo che la sua decisione dipenda dall’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 17 del regolamento n. 596/2014, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, registrate presso la cancelleria della Corte il 26 marzo 2024: «1)      Se occorra che la comunicazione al pubblico sia avvenuta secondo le modalità di cui all’articolo 17 del regolamento [n. 596/2014] affinché si possa considerare che l’informazione sia stata resa pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 2)      Qualora la comunicazione al pubblico possa avvenire con altre modalità, quali circostanze debbano essere prese in considerazione per determinare se l’informazione possa essere considerata come resa pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), [del medesimo regolamento]». 37. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, OP, TK, i governi greco, polacco e norvegese, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte ha chiesto alcuni chiarimenti al giudice del rinvio ( 10 ) che quest’ultimo ha fornito. OP, TK, i governi greco e norvegese, nonché la Commissione sono stati sentiti e hanno risposto ai quesiti scritti e orali della Corte all’udienza del 3 aprile 2025. IV. Valutazione 38. Le due questioni pregiudiziali sono collegate tra loro, in quanto vertono, in via principale, sull’interpretazione del criterio di un’informazione «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. A. Sulla prima questione 39. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, affinché si possa considerare che un’informazione sia stata «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, essa debba essere stata oggetto di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento. 40. Occorre pertanto esaminare il rapporto tra l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 e, in particolare, la portata della nozione di «pubblicità» rispettivamente sottesa ad entrambi ( 11 ). 41. Da un lato, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, obbliga l’emittente a «comunicare al pubblico», quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente, al fine di consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del «pubblico». A tal fine, tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055, determina gli strumenti per una siffatta comunicazione al pubblico. 42. Dall’altro, la condizione dell’informazione «che non è stata resa pubblica» costituisce la seconda di quattro condizioni contemplate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 che devono essere soddisfatte cumulativamente per qualificare tale informazione come «privilegiata». A tal fine, detta informazione deve avere parimenti un «carattere preciso», concernere, «direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari», e, «se resa pubblica», «pot[er] avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati». Una siffatta informazione privilegiata può essere oggetto di un «abuso di informazioni privilegiate» ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, vietato dall’articolo 14, lettera a), di detto regolamento, ed essere soggetta ad una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, ovvero penale in forza delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2014/57. 43. Come riconosciuto da tutte le parti, la nozione di informazione «resa pubblica» non rinvia al diritto degli Stati membri. Essa costituisce dunque una nozione autonoma di diritto dell’Unione che deve essere interpretata in maniera uniforme in tutti gli Stati membri ( 12 ). 44. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non effettua un riferimento espresso all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, né specifica il modo in cui l’informazione possa essere «resa pubblica» per privarla del suo carattere privilegiato. Ciò indica di per sé che la modalità speciale di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte dell’emittente di strumenti finanziari, come prevista all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, non costituisce l’unico modo per rendere pubbliche le informazioni in questione. 45. Analogamente, il mero fatto che le summenzionate disposizioni riguardino, rispettivamente, un’informazione «resa pubblica», nonché l’obbligo e lo strumento per l’emittente di «rend[ere] pubbliche» informazioni (privilegiate), non è sufficiente per ritenere che tali disposizioni debbano essere interpretate allo stesso modo. Al contrario, mentre, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, l’assenza di carattere pubblico è costitutiva dell’esistenza di un’informazione «privilegiata», l’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, presuppone che le informazioni da comunicare al pubblico siano già «privilegiate». Ne consegue che, nell’ambito di tali disposizioni, la nozione di «pubblicità» non ha necessariamente lo stesso significato. 46. Tale valutazione è confermata da un’interpretazione letterale, segnatamente linguistica, contestuale e teleologica dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 17 del regolamento n. 596/2014. 47. In primo luogo, anche se alcune versioni linguistiche di tali disposizioni presentano una certa somiglianza al riguardo ( 13 ), ciò non vale tuttavia per molte altre versioni linguistiche, inclusa la versione in lingua svedese. Queste ultime enunciano più chiaramente la distinzione tra l’informazione che non è (ancora) pubblica , ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, da un lato, e l’ atto (specifico) di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte dell’emittente, come richiesto dall’articolo 17 di tale regolamento, dall’altro ( 14 ). 48. Orbene, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di questa disposizione ovvero vedersi riconosciuto carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Da una giurisprudenza costante risulta che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 15 ). 49. In secondo luogo, come indicato dai suoi considerando 23 e 24, il regolamento n. 596/2014 mira a garantire l’integrità dei mercati finanziari e a rafforzare la fiducia degli investitori , la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che detti investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di «informazioni privilegiate» ( 16 ). 50. A tal fine, il regolamento n. 596/2014 prevede essenzialmente due strumenti complementari. Da un lato, in forza della sua parte repressiva sancita al suo secondo capo, relativo alle «Informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato», in cui si inserisce il suo articolo 7, paragrafo 1, lettera a), talune pratiche illecite, qualificate come «abusi di mercato», possono essere soggette a sanzioni amministrative o penali. Dall’altro, la parte preventiva di tale regolamento, contemplata dal suo terzo capo, relativo agli «Obblighi di comunicazione», prevede, segnatamente, obblighi di comunicazione e informazione, gravanti in particolare sull’emittente di valori mobiliari, tra cui quello di cui al suo articolo 17, paragrafo 1, al fine di assicurare, segnatamente, un «accesso rapido e una valutazione completa» del «pubblico» ad «informazioni privilegiate». 51. Pertanto, l’obbligo incombente all’emittente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, di comunicare una siffatta informazione non rientra nella parte repressiva, ma persegue una finalità esclusivamente preventiva. A tal fine, tale disposizione disciplina in maniera minuziosa, congiuntamente alle prescrizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055, gli strumenti per la comunicazione al pubblico che devono essere rispettati dagli emittenti, al fine di consentire ad una «platea il più possibile ampia» ( 17 ) di accedere agevolmente alle informazioni in questione, appunto a causa del loro carattere privilegiato precedente a tale comunicazione. 52. Per contro, in conformità al considerando 23 del regolamento n. 596/2014, la parte repressiva è intesa a sanzionare «un vantaggio [indebito] a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori » ( 18 ). In altre parole, tale vantaggio indebito è ravvisabile nel fatto che l’insider dispone di informazioni rilevanti per adottare decisioni di investimento che non sono a disposizione di terzi, segnatamente di investitori potenziali che non hanno o non possono avere accesso a tali informazioni ( 19 ). 53. Ne concludo che la cerchia di persone di cui rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 17 del regolamento n. 596/2014, non è necessariamente la stessa. Infatti, mentre la seconda disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055, riguarda la comunicazione di informazioni (sicuramente) privilegiate ad una platea il più possibile ampia , la prima disposizione è destinata a stabilire l’esistenza di una siffatta informazione privilegiata al fine di valutare la responsabilità, eventualmente penale, di una persona accusata di «abuso di informazioni privilegiate» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 14, lettera a), di tale regolamento, vale a dire a causa di un reato che compromette la fiducia degli investitori. 54. In terzo luogo, in considerazione della finalità repressiva dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, ritengo che la nozione di informazione «resa pubblica», la quale priva l’informazione in questione della sua natura privilegiata, debba essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, tenendo conto degli obiettivi perseguiti da tale regolamento e segnatamente dalla sua parte repressiva. 55. A tal riguardo, ricordo che sia una sanzione formalmente penale, come quella inflitta nella specie ( 20 ), sia una sanzione amministrativa a carattere repressivo, il cui importo massimo presenta un certo grado di severità, devono essere qualificate come penali ai sensi degli articoli da 48 a 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Infatti, l’importo massimo della sanzione amministrativa da infliggere alle persone fisiche o giuridiche per avere violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 14, lettera a), del regolamento n. 596/2014, nonché il requisito secondo il quale detto importo deve rappresentare «almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione» ( 21 ), sono sufficienti per qualificare come penali siffatte sanzioni ( 22 ). Esse non sono dunque unicamente intese a risarcire un danno, bensì anche a reprimere talune condotte ( 23 ). Pertanto, si applica parimenti il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta. Tale principio esige che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li puniscono, affinché il singolo possa conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale ( 24 ). 56. In tale contesto, occorre tenere conto del fatto che, in conformità ai considerando 23 e 24 del regolamento n. 596/2014, il pubblico tutelato dalla sua parte repressiva differisce da quello preso in considerazione dalla sua parte preventiva. Infatti, mentre la parte preventiva è rivolta al pubblico in generale, al fine di informarlo dell’esistenza di informazioni (già qualificate come) privilegiate, la parte repressiva è intesa a sanzionare abusi di informazioni privilegiate che nuocciono alla fiducia degli investitori (v. paragrafi 49 e 52 delle presenti conclusioni). 57. L’obiettivo di protezione specifica della fiducia degli investitori trova in particolare sostegno nell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 596/2014, il quale precisa il quarto criterio costitutivo della nozione di «informazione privilegiata», ossia quello della sua probabilità di avere «un effetto (…) sui prezzi degli strumenti finanziari». Infatti, una siffatta probabilità ricorre solo qualora «un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe [una siffatta informazione] come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento» ( 25 ). Il considerando 14 di tale regolamento precisa a tal riguardo, segnatamente, che un «investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente» ( 26 ). Inoltre, secondo questo stesso considerando, il carattere ragionevole di una siffatta decisione di investimento viene valutato sotto il profilo dell’«impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente in questione, l’attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari». 58. Di conseguenza, se la qualificazione come informazioni privilegiate dipende da una decisione di investimento ipotetica ragionevole che può essere presa sulla base delle medesime, può desumersene che il pubblico protetto dalla parte repressiva del regolamento n. 596/2014 è quello degli investitori ragionevoli . 59. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, mira dunque a combattere l’accesso asimmetrico alle informazioni da parte di diversi investitori ragionevoli ( 27 ). Viceversa, tale obiettivo non è inteso a tutelare investitori irragionevoli, ossia coloro che non si comportano né si informano con la stessa diligenza di un investitore ragionevole, avuto riguardo ai criteri menzionati al paragrafo 56 delle presenti conclusioni. 60. In tali circostanze, non mi sembra giustificato subordinare la responsabilità, se del caso penale, per avere commesso un «abuso di informazioni privilegiate» alla nozione ampia di pubblicità dell’informazione in questione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014. Infatti, quest’ultima disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055, prende in considerazione, a differenza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, il quale adotta, per giunta, una nozione negativa di pubblicità («non è stata resa pubblica»), un pubblico il più ampio possibile. Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, non si interessa della questione se i membri di tale ampio pubblico diano prova di determinate qualità o di un grado sufficiente di diligenza che consenta loro di avere effettivamente accesso a tale informazione. A mio avviso, un approccio estensivo, fondato su tale nozione ampia di pubblicità, non sarebbe conforme né alla necessità del carattere restrittivo dell’interpretazione della nozione di informazione (non) «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, né alla certezza del diritto richiesta dal principio di legalità dei reati e delle pene (v. paragrafo 54 delle presenti conclusioni). 61. Ne consegue che si deve ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, allorché essa sia conosciuta da o accessibile ad un investitore ragionevole , il quale agisca con la diligenza richiesta, anche qualora non abbia ancora avuto luogo una comunicazione ad un pubblico più ampio, ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento. 62. Ne concludo che si deve rispondere alla prima questione in senso negativo. La nozione di informazione non «resa pubblica» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, non si definisce unicamente tramite l’assenza di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento, ma tale pubblicità può avere luogo in altri modi ( 28 ). 63. Ciò mi porta a rispondere alla seconda questione. B. Sulla seconda questione 1. Osservazioni preliminari 64. Nel caso in cui le informazioni possano essere rese pubbliche in una forma diversa da quella prevista all’articolo 17 del regolamento n. 596/2014, il giudice del rinvio chiede quali siano le circostanze che devono essere prese in considerazione per determinare se l’informazione in questione possa essere considerata come «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. 65. Ritengo che occorra rispondere a tale questione in due tempi. 66. In un primo tempo, occorre stabilire il grado di pubblicità o di accessibilità richiesto, dal punto di vista dei destinatari interessati, affinché si possa ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 (v. sub 2). 67. In un secondo tempo, avuto riguardo ai fatti che hanno dato luogo alla controversia di cui al procedimento principale, occorre precisare le condizioni alle quali tale pubblicità o accessibilità può essere desunta dalle circostanze del caso di specie (v. sub 3). 2. Sul grado di pubblicità o di accessibilità richiesti dal punto di vista degli investitori per ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica» 68. Per stabilire il grado di pubblicità o di accessibilità richiesti, dal punto di vista dei destinatari interessati, ritengo che occorra prendere nuovamente in considerazione, segnatamente, gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione e il contesto normativo rilevante. 69. In primo luogo, richiamo le considerazioni svolte al paragrafo 50 e seguenti delle presenti conclusioni, secondo le quali un’informazione che può essere conosciuta o scoperta da un investitore ragionevole deve essere considerata come «resa pubblica» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. Infatti, la questione di stabilire se un potenziale investitore sia effettivamente in grado di avere accesso all’informazione in questione dipende dalla caratterizzazione più precisa delle sue qualità, come descritte ai paragrafi da 56 a 58 delle presenti conclusioni. A tal riguardo, investitori che non sono in possesso di tali qualità né danno prova del grado di diligenza richiesto non mi sembrano meritevoli di protezione alla luce dell’obiettivo di pari accesso all’informazione per garantire condizioni di concorrenza eque tra gli investitori sui mercati finanziari ( 29 ). 70. In secondo luogo, tale valutazione è confermata dal considerando 28 del regolamento n. 596/2014. Da esso risulta, segnatamente, che «le ricerche e le valutazioni basate su dati di dominio pubblico» non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate. Analogamente, neppure «il semplice fatto che un’operazione sia effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione» dovrebbe essere considerato un’utilizzazione di informazioni privilegiate. Per contro, «quando il mercato si aspetta che, di regola , l’informazione sia pubblicata o distribuita e quando tale pubblicazione contribuisce alla formazione del prezzo di strumenti finanziari o l’informazione fornisce opinioni di un commentatore o di un’istituzione di mercato riconosciuti, che possono influire sui prezzi di strumenti finanziari collegati, le informazioni possono costituire informazioni privilegiate». In detto considerando, si conclude che « per determinare se negozierebbero sulla base di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato devono considerare in quale misura l’informazione sia non pubblica e quale potrebbe essere l’effetto sugli strumenti finanziari di compravendite effettuate sulla base di tale informazione prima che essa sia resa pubblica o comunicata» ( 30 ). 71. Pertanto, il legislatore dell’Unione ritiene che, da un lato, informazioni che possono essere scoperte con l’ausilio di ricerche sulla base di dati di dominio pubblico non debbano, in linea di principio, essere qualificate come informazioni privilegiate, e, dall’altro, che spetta ai partecipanti al mercato esaminare – con tutta la diligenza richiesta – la portata di tali informazioni nonché il loro eventuale impatto sugli strumenti finanziari negoziati. Ne consegue che, viceversa, il mero fatto che l’informazione sia accessibile solo mediante un certo sforzo o ricerche da parte dell’interessato non è idoneo ad escludere il carattere «pubblico» dell’informazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. Al contrario, il carattere pubblico o meno di tale informazione mi sembra dipendere dalla questione di stabilire se, e a quali condizioni, l’interessato, in quanto partecipante al mercato ragionevole e normalmente diligente, sia effettivamente in grado di accedervi al fine di superare una possibile asimmetria di informazioni dei potenziali investitori che il regolamento n. 596/2014 mira a prevenire. 72. In terzo ed ultimo luogo, l’idea secondo la quale il concetto di investitore meritevole di protezione ai sensi del regolamento n. 596/2014, segnatamente della sua parte repressiva, è quello di un investitore ragionevole e normalmente diligente, e non il pubblico in senso ampio, è confermata indirettamente dall’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 596/2014. Tale disposizione distingue tra quattro tipi di insider, ossia persone che possiedono informazioni privilegiate che possono essere oggetto di abuso, ai sensi del suo paragrafo 1. 73. Infatti, la cerchia di persone che sono in possesso di informazioni privilegiate e che possono abusarne (operazione vietata), come previsto all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d), del regolamento n. 596/2014 ( 31 ), ossia gli insider cosiddetti «primari», viene ampliata dal secondo comma di tale paragrafo 4, includendo qualsiasi altra persona che possieda un’informazione privilegiata, « quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate », ossia gli insider cosiddetti «secondari» ( 32 ). Pertanto, mentre gli insider «primari» possiedono un’informazione privilegiata a causa di un’attività o di un comportamento particolare che li distingue da altri investitori, gli insider «secondari» acquisiscono tale qualità di insider unicamente in caso di loro conoscenza accertata dell’esistenza di un’informazione privilegiata o di assenza di conoscenza censurabile di tale esistenza, la quale è dunque dovuta ad un comportamento non diligente. 74. Ne concludo che il grado di pubblicità o di accessibilità per ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, dipende dal punto di vista di un investitore ragionevole e normalmente diligente. 3. Sui criteri e sulle circostanze del caso di specie da prendere in considerazione per determinare se un’informazione sia stata «resa pubblica» 75. Le condizioni alle quali i summenzionati criteri consentono di accertare il carattere pubblico di un’informazione asseritamente privilegiata devono essere valutate alla luce delle circostanze sottese alla controversia di cui al procedimento principale, il cui esame rientra nell’ambito dell’autorità e della responsabilità del giudice del rinvio. A mio avviso, al fine di tutelare la certezza del diritto e la presunzione di innocenza, in considerazione delle severe conseguenze della constatazione dell’esistenza di un abuso di informazioni privilegiate, la compresenza di tali criteri deve essere agevolmente verificabile sia da parte degli interessati sia da parte delle autorità e dei giudici. A tal fine, come elaborato ai paragrafi da 68 a 74 delle presenti conclusioni, il diritto dell’Unione impone di basarsi sul punto di vista di un investitore ragionevole e normalmente diligente. Per contro, l’esame della questione di stabilire se detti criteri ricorrano in un caso di specie incombe essenzialmente alle autorità e ai giudici nazionali. 76. A tal riguardo, contrariamente a quanto fatto valere da TK e OP, ritengo che la mera facoltà per ogni investitore di procurarsi informazioni che sono formalmente qualificate come «pubbliche» dalla legislazione nazionale in materia di libertà di informazione, come il TF oppure la legge sull’accesso pubblico e sulla riservatezza, per il fatto che esse sono conservate dalle autorità pubbliche e sono accessibili su richiesta, non sia sufficiente a riconoscere il carattere «pubblico» di una siffatta informazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. Infatti, al pari del diritto di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ( 33 ), da un lato, l’esercizio di tale diritto di accesso richiede, in forza dell’articolo 4 del capo 6 del TF, una domanda espressa presentata a tali autorità e, dall’altro, tale domanda può vedersi opporre talune eccezioni, come le restrizioni e i criteri rientranti nell’ambito del regime di riservatezza previsti all’articolo 2 del capo 2 del TF, nonché all’articolo 3, secondo comma, del capo 19 e all’articolo 16 del capo 31 della legge sulla pubblicità e sulla riservatezza. Orbene, tali restrizioni e criteri mi sembrano idonei a porsi in contrasto sia con la nozione di «pubblicità» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, sia con l’obiettivo della sua parte repressiva, la quale è intesa a tutelare la fiducia degli investitori. 77. Peraltro, occorre tenere conto delle peculiarità del contesto in cui una comunicazione dell’informazione pertinente può avere luogo, come nella specie quello dell’adozione e della comunicazione al pubblico di una decisione di concessione di un appalto pubblico, ai sensi della legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici. In una situazione del genere, l’insieme dei partecipanti alla procedura di gara e delle persone che hanno manifestato o si apprestano a manifestare un interesse a conoscere il suo esito, forma un pubblico pertinente ristretto, in relazione al quale si può presumere che si tratti di investitori potenziali che operano con la diligenza richiesta. Infatti, è più probabile che tali partecipanti o persone effettuino investimenti in funzione dell’esito di una siffatta procedura. 78. La legislazione svedese rilevante sembra fondarsi su tale comprensione, in quanto prevede una comunicazione in due tempi nei confronti degli operatori di mercato interessati. In tal senso, da un lato, in forza dell’articolo 12, primo comma, prima frase, del capo 12 della legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice notifica tempestivamente per iscritto ai candidati e agli offerenti le decisioni relative all’aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un accordo quadro. Dall’altro, secondo l’articolo 7, primo comma, del capo 19 di tale legge, una siffatta decisione deve essere pubblicata in un avviso che annuncia l’esito della procedura di gara, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto o dell’accordo quadro in questione. 79. Orbene, a mio avviso, una comunicazione limitata, come quella prevista all’articolo 12, primo comma, prima frase, del capo 12 della legge n. 1145 del 2016 sugli appalti pubblici, nei confronti dei candidati, degli offerenti e, se del caso, di altre persone che hanno manifestato il loro interesse a seguire la procedura di gara, non basta, in linea di principio, a «rendere pubblica» l’informazione in questione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014. Come risulta dall’articolo 7, primo comma, del capo 19 di tale legge, lo stesso legislatore svedese sembra ritenere che esistano altri interessati, fra cui coloro che seguono gli avvisi che annunciano l’esito della procedura di gara. In siffatte circostanze, la cerchia di persone che hanno ricevuto la notifica immediata della decisione di aggiudicazione dell’appalto prima della comunicazione al pubblico di un siffatto avviso potrebbe persino essere qualificata come insider «secondario», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, che può (tentare di) abusare di informazioni privilegiate – operazione vietata –, o comunicare in modo illecito informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 14, lettera a) o c), di detto regolamento. Pertanto, anche ammesso che, parallelamente al suo invio alle cinque società offerenti, la decisione di aggiudicazione sia stata comunicata ad altre 22 persone che hanno dichiarato il loro interesse a seguire la procedura di gara – circostanza che, stando alle informazioni fornite dal giudice del rinvio e dalle parti, non è dimostrata –, la nozione di «pubblicità», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, non sarebbe necessariamente soddisfatta. 80. Per contro, una pubblicazione dell’esito della procedura di gara tramite avviso, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, del capo 19 della legge n. 1145 del 2016, mi sembra essere ampiamente sufficiente al fine di informare ogni potenziale investitore ragionevole e normalmente diligente. Infatti, da un siffatto investitore interessato è legittimo aspettarsi che egli segua regolarmente siffatte pubblicazioni che possono influire sulle sue decisioni di investimento. Un simile approccio mi sembra essere compatibile con i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti all’articolo 48 della Carta, poiché esso consente sia alle autorità e ai giudici sia agli interessati potenzialmente esposti ad azioni, eventualmente penali ( 34 ), di stabilire se l’atto di comunicazione in questione abbia raggiunto il grado di pubblicità richiesto. 81. Tale valutazione non pregiudica la questione di stabilire se e in che misura la pubblicazione di un siffatto avviso soddisfi parimenti le condizioni di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, imputabile all’emittente, in particolare quella di un’informazione rapida e completa, questione che non deve essere risolta nella specie. Lo stesso vale per la questione di stabilire se il comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2018, successivo all’asserito abuso di informazioni privilegiate, soddisfi tali condizioni, oppure se, quantomeno, quest’ultimo aveva come conseguenza di far perdere alle informazioni pubblicate il carattere di informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Ciò non toglie che una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, sia sufficiente a soddisfare la condizione di pubblicità richiesta dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. 82. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle circostanze del caso di specie, se, al momento dell’asserito abuso di informazioni privilegiate, il grado di pubblicità richiesto, dal punto di vista di un potenziale investitore ragionevole e normalmente diligente, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014, sia stato raggiunto. V. Conclusione 83. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini all’Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia): L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che: 1)      Per ritenere che un’informazione sia stata «resa pubblica», non è indispensabile che essa sia stata comunicata in conformità all’articolo 17 di tale regolamento. 2)      Si ritiene che un’informazione sia stata «resa pubblica» allorché essa è conosciuta da o è accessibile ad un investitore ragionevole e normalmente diligente, alla luce delle circostanze del caso di specie e delle norme pertinenti che disciplinano la sua comunicazione, come quelle applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Le circostanze in cui l’esistenza di una siffatta conoscenza o accessibilità deve essere riconosciuta in un caso di specie rientrano nell’ambito della valutazione delle autorità e dei giudici nazionali. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1, e rettifica GU 2016, L 287, pag. 320), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809). 3 V. sentenze del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑45/08, EU:C:2009:806); del 7 luglio 2011, IMC Securities (C‑445/09, EU:C:2011:459); del 28 giugno 2012, Geltl (C‑19/11, EU:C:2012:397); dell’11 marzo 2015, Lafonta (C‑628/13, EU:C:2015:162), e del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2022:190). 4 V., in particolare, Hansen, J. L., «MAD in a Hurry: [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] of the EU [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , 2004, pag. 183 e segg.; Gilotta, S., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the EU and the US», [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , 2016, pag. 631 e segg.; Klöhn, L., «Wann ist eine [OSCURATO:PERSONA] öffentlich bekannt i.S.v. Art. 7 MAR?», Zeitschrift für das gesamte [OSCURATO:PERSONA] , 2016, pag. 707 e segg.; Juan y Mateu, F., «La difusión pública de información privilegiada en los mercados de valores», Revista de [OSCURATO:PERSONA], 2017, n. 304, pag. 113 e segg.; Hössl-Neumann, M., Informationsregulierung durch Insiderrecht , 2020, pag. 53 e segg.; Hössl-Neumann, M., e Torggler, U., «[OSCURATO:PERSONA]», in Kalls, S., Oppitz, M., Torggler, U e Winner, M. (a cura di), EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Cheltenham, 2021, pag. 55 e segg., nonché Veil, R., «[OSCURATO:PERSONA]», in Veil, R. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3° edizione, 2022, paragrafo 14, pag. 189 e segg. 5 Regolamento di esecuzione della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 173, pag. 47). 6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU 2014, L 173, pag. 179). 7 Dalle osservazioni scritte dei ricorrenti nel procedimento principale risulta che la decisione di aggiudicazione di appalto sia stata inviata non solo a queste cinque società, bensì anche a 22 indirizzi di posta elettronica di persone che avevano manifestato il loro interesse a seguire la procedura di appalto senza parteciparvi. L’identità di tali persone e il loro ruolo nell’ambito di detta procedura non sono tuttavia noti. Infatti, stando ai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio, non risulta che le informazioni in questione siano state effettivamente notificate a dette persone. Inoltre, in udienza, nessuna delle parti è stata in grado di confermare l’invio parallelo della decisione di aggiudicazione agli altri 22 destinatari. 8 Circa EUR 4 720. 9 Circa EUR 13 425. 10 I chiarimenti vertevano, in primo luogo, sulla possibilità, suggerita da OP e TK, che la decisione di aggiudicazione dell’appalto fosse stata comunicata dall’amministrazione aggiudicatrice agli indirizzi di posta elettronica delle persone che avevano manifestato il loro interesse per tale appalto; in secondo luogo, sull’identità di tali persone e sulle ragioni del loro interesse per la gara d’appalto, e, in terzo luogo, sulla pubblicità generata dal comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA], nonché sull’eventuale pubblicazione di un comunicato stampa facente seguito alla gara d’appalto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e, se del caso, sul momento in cui ha avuto luogo (v. parimenti nota 7 delle presenti conclusioni). 11 Ciò è oggetto di un dibattito estremamente controverso nella dottrina: v. nota 4 delle presenti conclusioni: Hansen, pag. 194 e 195; Gilotta, pag. 634 e segg.; Klöhn, pag. da 714 a 719; Juan y Mateu, pag. 117 e segg.; Hössl-Neumann, pag. da 53 a 58; Hössl-Neumann e Torggler, pag. da 62 a 65, nonché Veil, pag. 201. 12 V., in particolare, sentenza del 15 novembre 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport (C‑646/20, EU:C:2022:879, punto 40 e la giurisprudenza citata), secondo la quale «dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla legislazione di cui fa parte». 13 V. versioni in lingua francese (« rendue publique » e « rend publiques ») e spagnola (« no se haya hecho pública » e « hará pública »). 14 In tal senso, in particolare, la versione in lingua svedese enuncia « [OSCURATO:PERSONA] (...) som inte har offentliggjorts » e « informera allmänheten ». Lo stesso vale, segnatamente, per le versioni in lingua tedesca [« nicht öffentlich bekannte Informationen » e « gibt der Öffentlichkeit (...) unverzüglich bekannt »)] inglese [« information (...) which has not been made public » e « inform the public »], italiana («che non è stata resa pubblica» e «comunica al pubblico»), e portoghese (« não tenha sido tornada pública » e « informa o público »). 15 V. sentenze del 1° marzo 2016, Alo e Osso (C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 27), e del 21 luglio 2016, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] (C‑597/14 P, EU:C:2016:579, punto 24 e la giurisprudenza citata). V. parimenti, in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 46 e la giurisprudenza citata, secondo la quale «ciascuna disposizione di diritto dell’Unione, deve essere collocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione in parola»). 16 V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2021:747, paragrafo 1). 17 V. articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento di esecuzione 2016/1055; v. parimenti Klöhn (nota 4 delle presenti conclusioni), pag. 707. 18 Il corsivo è mio. 19 V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2021:747, paragrafo 1). V. parimenti, in relazione alla normativa che ha preceduto il regolamento n. 596/2014, sentenze del 10 maggio 2007, Georgakis (C‑391/04, EU:C:2007:272, punto 38), e del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑45/08, EU:C:2009:806, punti 47 e 48). 20 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/57 (v. nota 6 delle presenti conclusioni). 21 V. articolo 30, paragrafo 2, lettere da h) a j), del regolamento n. 596/2014. 22 V., in particolare, per analogia, sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/22, EU:C:2023:663, punti 45 e segg.). 23 V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 89); del 4 maggio 2023, MV – 98 (C‑97/21, EU:C:2023:371, punto 42), e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑27/22, EU:C:2023:663, punto 49). 24 V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 162 e la giurisprudenza citata); del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 56), e del 9 settembre 2021, Ministère public (Sanzioni extraterritoriali) (C‑906/19, EU:C:2021:715, punto 46 e la giurisprudenza citata). 25 Il corsivo è mio. V. anche, in particolare, versioni in lingua inglese (« information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions ») e tedesca [« Informationen (...), die ein verständiger Anleger wahrscheinlich als Teil der Grundlage seiner Anlageentscheidungen nutzen würde »]. 26 Il corsivo è mio. 27 V. anche, in tal senso, Hansen (nota 4 delle presenti conclusioni), pag. 195. 28 V. anche, in tal senso, ESMA, Questions and Answers on the [OSCURATO:PERSONA] , 17° edizione, aggiornata il 15 novembre 2022, pag. 21, A5.10. 29 V. anche, in tal senso, Hansen (nota 4 delle presenti conclusioni), pag. 195. 30 Il corsivo è mio. 31 Ossia qualsiasi persona che è «membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente», che ha «una partecipazione al capitale dell’emittente», che ha «accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione» o che è coinvolta «in attività criminali». 32 Il corsivo è mio. La distinzione tra «insider primari» e «insider secondari» è divenuta consueta nella dottrina; v., in particolare, Hössl-Neumann (nota 4 delle presenti conclusioni), pag. 51, e Veil (nota 4 delle presenti conclusioni), pag. 215, punto 78. 33 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). 34 V., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑45/08, EU:C:2009:806, punto 43 e seg., nonché la giurisprudenza citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 596/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris