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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25712/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione all' art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione giuridica del fatto; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno delle enunciate censure, e aspecifiche, in quanto sviluppate in assenza di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza avversata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione all' art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione giuridica del fatto; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno delle enunciate censure, e aspecifiche, in quanto sviluppate in assenza di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza avversata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris