CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 20794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1892 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 29/2021 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 120/2020;Numero registro generale 28186/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. D ata pubblicazione 19/06/20261. La Corte d’appello di Campobasso, respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza diprimo grado di rigetto del ricorso in opposizione ad avviso diaddebito per titoli contributivi dovuti alla Gestione aziende INPSnel periodo gen.2014/lug.2017, con il quale la società avevacontestato le risultanze del verbale ispettivo del 25/9/2017esitato con l’annullamento delle posizioni previdenziali di duesocie (coniugate con gli amministratori) a seguito didisconoscimento del loro rapporto di lavoro subordinatodenunciato dalla società, con la riclassificazione dell’attivitàaziendale da agricoltura a industria applicando i relativiimponibili retributivi per gli operai (CCNL Alimentari-Industria),con la riqualificazione del livello degli impiegati nel V liv. CCNLAlimentari-Industria ad eccezione di un’impiegata in Liv. III, econ il disconoscimento delle agevolazioni contributive fruite peraltri due lavoratori (ex lege 407/90 ed ex lege 208/15).1.1 - Il Tribunale rigettava il ricorso: dalle dichiarazioni raccoltedagli ispettori non risultavano elementi descrittivi del lavorosubordinato per le due socie, il cui onere probatorio resta acarico della società che ha interesse a dimostrarlo; sullariclassificazione aziendale era emersa la prevalenza del valoredei prodotti acquistati per la trasformazione rispetto a quellicoltivati in proprio dalla società; infondati gli altri motivi.1.2 - La società impugnava la sentenza lamentando l’omessapronuncia sul riparto degli oneri probatori, l’erroneoinquadramento previdenziale da agricola a industriale, laritenuta natura subordinata delle due socie-dipendenti, laNumero registro generale 28186/2021mancata pronuncia sulla revoca dei benefici ex lege 208/15,N umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026l’omessa pronuncia sulla quantificazione dei contributi Dea ta pubblicazione 19/06/2026sull’inesatta conversione nel V livello, la mancata pronunciasulla quantificazione delle sanzioni.1.3 - La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primogrado ritenendo che:- il rapporto di lavoro subordinato delle due socie erasmentito dalle loro stesse dichiarazioni rese agli ispettori,dalle quali emergeva un’impresa a conduzione familiareed il riparto di compiti con i rispettivi coniugi (le prime sioccupavano della gestione dell’attività interna compresi idipendenti, i rapporti con i clienti e i fornitori, lapredisposizione dei listini prezzi, la fatturazione e ilmagazzino; i secondi si occupavano dei campi, dellamanutenzione dei macchinari e dei rapporti con lebanche); inoltre, da quanto riferito dagli altri lavoratoriemergeva che le due socie impartivano direttive, a loro sirivolgevano per ferie e permessi, a loro si affiancavanoper il tirocinio; quindi emergeva la soggezione deilavoratori al potere direttivo, gerarchico ed organizzativoda loro esercitato.- In ordine all’inquadramento, la sentenza riporta quantodedotto da INPS e non contestato da controparte circal’iniziale inquadramento come industria pertrasformazione di frutta e ortaggi, poi mutato in agricolocon richiesta del 14/8/12 in ragione dell’attività connessaai sensi del 2135 co.3 c.c., per la quale però occorre chele attività di manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazioneabbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentementeNumero registro generale 28186/2021dalla coltivazione del fondo; il concetto di prevalenzaN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026connota l’attività industriale svolta, ed il suDoa ta pubblicazione 19/06/2026accertamento è rimesso al giudice di merito, sicchéoccorre un collegamento funzionale tra i prodotti delproprio fondo e l’attività di trasformazione ecommercializzazione, occorre che il valore di una attivitàsia preponderante sull’altra, ma nel caso di specie iprodotti acquistati e non prodotti erano anche diversi daquelli prodotti in proprio e la lavorazione ecommercializzazione riguardava prodotti disomogenei.Sotto il profilo della irretroattività della variazione diclassificazione la Corte territoriale ha rilevato unasituazione di omessa comunicazione di circostanzeincidenti sulla classificazione in essere, accertate aseguito di verifica ispettiva, con preponderante rilevanzain termini qualitativi di valore del prodotto e, per il 2016,anche quantitativi, delle materie prime acquistate sulmercato rispetto a quelle prodotte, sicché viene meno ilcollegamento funzionale delle “attività connesse”.- In ordine al disconoscimento delle agevolazioni, la partenon aveva contestato le inadempienze contributivederivanti da giornate non riportate sul LUL, assenzeingiustificate, addebiti per ferie e permessi non goduti, asostegno del recupero contributivo giustificato al fine dirideterminare l’imponibile contributivo, ed il diversoinquadramento del personale. Rileva che la fruizione delleagevolazioni è subordinata al rispetto degli obblighi dicontribuzione previdenziale e dei contratti collettivisottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, come da art. 1 co. 1176 L.296/06 che lorichiede per il rilascio DURC, a nulla valendo il rilascioNumero registro generale 28186/2021DURC positivo in costanza di accertamento ed inN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026prossimità dell’emissione dell’avviso di addebito. Data pubblicazione 19/06/2026- Quanto al livello degli impiegati, si era tenuto conto dellemansioni svolte, ed in particolare per l’impiegatadichiaratasi responsabile di produzione era corretto illivello III; andava invece escluso per gli altri dipendenti ilVI livello, riferito agli operai con mansioni elementari enon per coloro che si occupano della trasformazione deiprodotti utilizzando macchinari.- Quanto alle sanzioni, esse sono calcolate secondo lemorosità, salvo il regime dell’evasione per le giornate e leore non denunciate.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società agricolaaffidandosi a 7 motivi, illustrati da successive memorie, cuiINPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del16 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Tutti i motivi di ricorso introducono la violazione di legge inrelazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., e precisamente sotto iseguenti profili:I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115c.p.c. sul riparto di oneri probatori, per non avere la Corted’appello tenuto conto, sul tema della natura subordinata edell’inquadramento nel settore agricolo, che la difesa avevadedotto diverse circostanze sulle attività delle socie, e che èonere di INPS dimostrare i fatti costitutivi della pretesa; quantoal valore probatorio del verbale ispettivo, rileva che la fedeprivilegiata non si estende agli apprezzamenti e valutazioni delNumero registro generale 28186/2021verbalizzante, si tratta di circostanze non dimostrate, rimasteN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026“sulla carta”. Data pubblicazione 19/06/2026II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2135 c.c. e dell’art.49 co.1 lett. c) L. 88/89 in riferimento ai criteri utilizzati perdeterminare l’inquadramento del datore di lavoro nel settoreagricolo o in quello industriale, per non avere la Corte d’appellovalorizzato la prevalenza di altri elementi ai finidell’inquadramento nel settore agricolo, come la prevalenzadelle attrezzature, degli investimenti produttivi, delle risorsetecniche e umane, avendo richiamato una pronuncia di Cass.16614/16 in materia fallimentare, basandosi sul criterio del“valore della produzione” per i prodotti acquistati sul mercato,differenti da quelli prodotti in proprio; ma la disomogeneità deiprodotti contrasta con la prevalenza e con il principio diragionevolezza, ciò penalizzerebbe le imprese che produconoprodotti poveri e svolgono attività connessa di trasformazionedi altri prodotti impiegando piccole quantità di prodotti moltopiù costosi; osserva la ricorrente che la prevalenza deveriguardare anche le attrezzature e risorse impiegate, va cioècompiuto un esame multifattoriale non limitato ad un aspettomeramente economico-quantitativo, dovendo tener presentedimensioni, organizzazione, investimenti, autonoma capacità diprovvedere, ma anche attrezzature e risorse impiegate.Lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto deicriteri individuati nella giurisprudenza di legittimità limitandosia criterio economico-quantitativo, e ove pure si volesseutilizzare questo criterio, la società aveva una produzione dimaterie prime pari a circa 3milioni di kg, ma ricorse al mercatoesterno per 2milioni di kg, è iscritta al registro imprese agricole,ha dichiarato 35mila ore di lavoro nella coltivazione dei fondi,Numero registro generale 28186/2021coltiva 10 ettari; quindi andava confermata la natura di impresaN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026agricola. Data pubblicazione 19/06/2026III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 8L.335/95, e art. 2 co.1 dl. 352/78 sulla pretesa retroattività deiprovvedimenti di variazione della classificazione previdenziale,per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto retroattivala variazione, dal gennaio 2014 al luglio 2017; ipotizzando laammissibile retroattività per il caso di inesattezze didichiarazione iniziale (come ritenuto dall’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, cfr. cass. 5541/2021), non eracomprensibile una riclassificazione dal gennaio 2014 a frontedella comunicazione di variazione da industriale ad agricola del2012, in tal modo escludendo l’INPS che vi fossero stateerronee dichiarazioni iniziali nel 2012.IV. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2094 e 2086 c.c.in riferimento alla natura genuinamente subordinata deirapporti di lavoro delle socie, per avere la Corte d’appelloritenuto che il vincolo di natura subordinata fosse incompatibilecon la relazione di coniugio o parentela con l’AmministratoreUnico e con il fatto che le stesse abbiano impartito istruzioni aidipendenti occupati negli uffici amministrativi. Anche lepredette erano sottoposte al potere direttivodell’amministratore unico della società, e non risultava in chemodo le dipendenti esprimessero la volontà della società; laCorte territoriale aveva omesso di considerare come lasoggezione al potere datoriale venga diversamente graduata aseconda dell’inquadramento del dipendente. Invero, si trattavadi una realtà aziendale con due microsettori operativi, l’uno suicampi l’altro negli uffici, ed è conforme al disposto dell’art. 2088c.c. che le persone preposte negli uffici abbiano il potere diNumero registro generale 28186/2021determinare le ferie dei lavoratori che a loro si rapportanoN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026gerarchicamente, essendo diversamente preposti altDria ta pubblicazione 19/06/2026dipendenti nel lavoro nei campi, nella parte commerciale(rapporti con i fornitori) ed amministrativa (rapporti conbanche), rientrando comunque nei rapporti di lavorodipendente ex art. 2094 c.c.V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 co.9 L. 407/90 eart. 1 co. 1165 e 1176 L. 296/06 con riferimento alla revoca deibenefici contributivi ex lege 208/15 nonostante i DURC regolari,per non aver ritenuto la Corte d’appello che il possesso di DURCregolari sia condizione sufficiente per la fruizione dei benefici.VI. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. conriferimento alla conversione di tutti i lavoratori del V livello delCCNL Alimentari-Industria per non avere la Corte d’appelloconsiderato che la controparte non ha provato l’equivalenzadelle mansioni affidate ai lavoratori appartenenti al quintolivello, e neppure erano convertibili tutti i lavoratori nel 5°livello, come del pari l’attività dell’impiegata non rientrava nelterzo livello ma tutt’al più nel quinto.VII. Violazione e/o falsa applicazione dell’Art. 116 co. 15 L.388/2000 con riferimento alla pretesa mancanza dellecondizioni legittimanti la riduzione delle sanzioni fino alla misuradegli interessi legali.2. Nel suo controricorso l’INPS deduce l’inammissibilità delricorso per non avere la Corte d’appello violato il riparto deglioneri probatori, né ha valutato su prove non dedotte dalle partio disposte al di fuori dei limiti legali o senza apprezzamentocritico; sul secondo motivo rileva che il ricorrente propone unapropria rilettura del materiale probatorio, non involge unaNumero registro generale 28186/2021violazione di legge, peraltro l’art. 2135 III co. c.c. era statoN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026rispettato, la disomogeneità dei prodotti non costituisce criteriDoa ta pubblicazione 19/06/2026alternativo a quello del valore dei beni; sul terzo motivol’Istituto ha considerato un comportamento positivo, rilevanteai fini della retroattività dell’inquadramento, consistente nellainiziale richiesta di inquadramento nel settore industria nelgennaio 2011 e di seguito nella variazione da industria adagricoltura con domanda del 14/8/12; sul quarto motivo sitratta di una rilettura del materiale probatorio sullasubordinazione delle due socie; sul quinto motivo a fronte diplurimi inadempimenti contributivi non v’è spazio per DURC(richiama Cass. n. 27107/18); in ordine al livello dei dipendentila ricorrente richiede una nuova valutazione del materialeprobatorio; per l’ultimo motivo, perché rilevi la situazione diincertezza idonea a ridurre le sanzioni occorre che vi sia statoun integrale pagamento della contribuzione; ma nel caso dispecie la società non aveva mai pagato il differenzialecontributivo, non aveva pagato i contributi per le due lavoratricisubordinate, non aveva mai pagato l’indebita fruizione disgravi; pertanto persiste l’inadempimento.3. Il ricorso va respinto perché tutti i motivi sono infondati.4. Riguardo al primo motivo va preliminarmente osservato chela censura elevata involge disposizioni normative affatto violate.Sotto il primo profilo questa Corte ha più volte rammentato, daultimo si veda ord. n.32493/25, che “per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola postada tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilNumero registro generale 28186/2021medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.”(cfr. Cass. sent. n. 26739/2024 e, nello stesso senso, Cass. ord.n. 26769/2018).4.1 - Nel caso in esame il giudice d’appello non ha posto afondamento della decisione una prova non prodotta, mapiuttosto ha valorizzato alcuni elementi dedotti e allegatiritenendoli preminenti nella soluzione della controversia. Né siravvisa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. che si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; il chenon può comunque tradursi in uno scrutinio del ragionamentoprobatorio adottato dal giudice di merito; sotto questo profilo,la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante- costituisce espressione della discrezionalitàvalutativa del giudice di merito ed è estranea ai compitiistituzionali della Suprema Corte (con la conseguenza che, aseguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio delladecisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti lapossibilità di discutere, in sede di legittimità, del modopredette valutazioni discrezionali (Cass. 21/12/2022, n.37382).Numero registro generale 28186/20214.2 - Ed ancora: in tema di prova, spetta in via esclusiva alN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026giudice di merito il compito di individuare le fonti del propriDoa ta pubblicazione 19/06/2026convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnandoprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchéla facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, cheegli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, leragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciarespecificamente che la controversia può essere decisa senzanecessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13/06/2014, n. 13485).Nel caso in esame, poi, la parte ricorrente non ha indicato indettaglio i motivi specifici delle originarie doglianze, mancandola riproduzione delle deduzioni svolte in atto introduttivo digiudizio e gli articolati capitoli di prova sui quali e attraverso iquali si sarebbe potuto comprendere se fossero stati offerti algiudicante elementi sufficienti per ricostruire gli aspetti fattualidel lavoro subordinato (ad esempio: mansioni specificheeterodirette, osservanza e controllo di orari di lavoro, modalitàdi retribuzione, autorizzazione per ferie, permessi,comunicazioni di malattia, assenza di rischio di impresa,modalità di rapporto gerarchico e altrui potere disciplinare). Aifini del rispetto del principio di autosufficienza, occorre cioè che“siano indicate sia la sede processuale in cui sono state dedottele tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'attola trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia,specificamente, il contenuto della comparsa di rispostaavversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo daconsentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 28186/2021per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.” (cfr. ord. n.N umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/202615058/2024). Il vizio denunciato si orienta, invero, verso unDaa ta pubblicazione 19/06/2026diversa valutazione del mezzo istruttorio, rimessa al giudice dimerito, e non sono dedotte violazioni di regole legali nellavalutazione delle prove.4.3 - Sotto il secondo profilo, poi è onere di INPS provare i fatticostitutivi della pretesa e l’INPS, attraverso la fonte ricostruttivadei fatti enunciata nel verbale ispettivo, ha adempiuto al proprioonere, come correttamente valutato dalla Corte d’appello, né lacontroparte ha addotto elementi contrari o altri a sostegno,offerti nei gradi precedenti e non esaminati. Rammenta, alriguardo, Cass. ord. n. 23252/2024, che “I verbali redattidall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli entiprevidenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione dirapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fannofede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienzadal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimocompiuti, con la conseguenza che incombe sulla contropartel'onere di fornire la prova contraria; invece per le altrecircostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertatonel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o inseguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alverbale alcun valore probatorio precostituito, neppure dipresunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzantedeve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale puòvalutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può maialla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza deifatti contestatigli.”Numero registro generale 28186/20214.4 - Sotto il terzo profilo si richiama Cass. ord. n.10634/25 sulN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026valore probatorio di verbale ispettivo: “i verbali redatti daDia ta pubblicazione 19/06/2026funzionari degli enti previdenziali e assistenziali odell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti chequesti attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (adesempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamenteapprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessivavalutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuiremaggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio,potendo financo considerarle prova sufficiente delle relativecircostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatoricontrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione”.La sentenza impugnata, nel richiamare le fonti raccolte nelverbale ispettivo, nel valutarne le risultanze, nel raffrontare lecircostanze emerse con le elaborazioni giurisprudenziali suirequisiti tipici della subordinazione, ha fatto buon governo deiprincipi dianzi citati, sia in tema di riparto di oneri probatori chein tema di disponibilità e valutazione delle prove.5. Anche il secondo motivo è infondato. L’art. 49 della Legge n.88/1989 prevede che la classificazione dei datori di lavorodisposta dall’istituto abbia effetto a tutti i fini previdenziali eassistenziali ed è stabilita in base si criteri distintivi del settoreindustria (per le attività: manifatturiere, estrattive,impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gased acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; dellelavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché perle relative attività ausiliarie), artigianato, agricoltura (per le(tra cui commerciale) e credito. Ed in particolare, per il settoreNumero registro generale 28186/2021agricolo, non deve obliterarsi il criterio della prevalenza nelleN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026trasformazione, commercializzazione, e valorizzazione, riferitaex art. 2135 c.c. alla provenienza dei prodotti (“ottenuti”), dallacoltivazione del fondo. Il giudizio di prevalenza si basa su datieconomico-quantitativi che non possono prescindere da unaccertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salvoil caso di un eventuale omesso esame di fatti decisivi (e tuttaviail motivo di ricorso non è in tal modo strutturato); egualmenteè a dirsi ove si intenda valutare la prevalenza su dati qualitativiche esprimono un giudizio di valore anch’esso, a monte, fruttodi valutazione fattuale (su omogeneità di prodotti, valore dellaproduzione, rilevanza di una risorsa in un processo produttivo).5.1 - Si osservi che il richiamo operato in sentenza allagiurisprudenza formatasi in materia fallimentare non è avulsodalla tematica in esame poiché il discrimen definitorio traimpresa agricola e non agricola (industriale o commerciale)assume particolare rilevanza proprio in quell’ambito patologico,disciplinato da particolari norme di settore, in cui si evidenzianoprofili indicativi della organizzazione d’impresa, dellaassunzione del rischio, della professionalità, della circolazionedi beni e servizi. È stato affermato, invero, che “L'esenzione dalfallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attivitàdi trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni perricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cuiall'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbiacome oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivatida terzi” (Cass. ord. 3647/2023) e che l'onere della prova di talicondizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art.2697, comma 2, c.c. emerge, così, un criterio di prevalenza che,Numero registro generale 28186/2021lungi dall’essere generico o fuorviante, è strettamente attinenteN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026all’impiego di prodotti “propri” o “non ceduti o coltivati da terzi”D.a ta pubblicazione 19/06/20265.2 - Ed anche sul punto l’impugnata sentenza ha valorizzatoelementi di fatto per sostenere l’assenza di collegamentofunzionale tra le attività di trasformazione ecommercializzazione esercitate dalla società ricorrente ed iprodotti del proprio fondo, risultando il valore preponderantedei prodotti trasformati e commercializzati acquistati sulmercato rispetto a quelli provenienti dalla coltivazione deiterreni, ciò evincibile anche dalla diversità tipologica deiprodotti acquistati rispetto a quelli coltivati propri. Il riferimentonon è generico né astratto e presuppone l’impiego di risorsediverse e non proporzionate rispetto a quelle derivanti dallafini della valutazione della assoggettabilità a fallimento è statoosservato che (Cass. ord. n. 4790/2023) “la verifica della suaconnessione con l'attività agricola non può esaurirsinell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie primeottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiutaavuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali ilocali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (siatecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmenteimpiegate nell'attività agricola”. Aspetti quantitativi e qualitativisu prodotti coltivati e lavorati, o acquistati e trasformati, siintrecciano per una valutazione complessiva di prevalenza della“attività” svolta, in collegamento funzionale con quella tipicaagricola.5.3 - L’impugnata sentenza, come si legge a pag. 9 e 10, hadato atto di tali rilievi valutativi compiuti nell’accertamentoispettivo, sicché la censura resta disancorata dal testo dellaNumero registro generale 28186/2021pronuncia non illustrando le ragioni per le quali l’itinerarioN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026argomentativo svolto dal giudice d’appello abbia violato Doa ta pubblicazione 19/06/2026falsamente applicato le disposizioni normative che regolanol’inquadramento aziendale disposto dall’Istituto previdenziale.6. Il terzo motivo è inammissibile. Sul tema della decorrenzadell’inquadramento aziendale in forza di provvedimenti adottatid’ufficio dall’INPS, l’art. 3 comma 8 della L. n.335/1995prescrive che i provvedimenti di variazione della classificazionedei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguentetrasferimento nel settore economico corrispondente allaeffettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga incorso alla data di notifica del provvedimento di variazione, conesclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia statodeterminato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Incaso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda,gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga incorso alla data della richiesta stessa. Le variazioni diinquadramento adottate con provvedimenti aventi efficaciagenerale riguardanti intere categorie di datori di lavoroproducono effetti, nel rispetto del principio della nonretroattività, dalla data fissata dall'INPS. La norma prevedequindi tre ipotesi, variazione d’ufficio, su richiesta dell’aziendae le variazioni che riguardano intere categorie di datori.6.1 - Il caso in esame rientra nella prima ipotesi, innestata suuna variazione, da industria ad agricola, già disposta surichiesta dell’azienda del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In ordine allairretroattività della modifica dell’inquadramento aziendale,questa Corte, in linea con il disposto normativo, ha osservato,già con sent. n. 3460/18 che “In tema di classificazione deidatori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazioneNumero registro generale 28186/2021adottati dall’Inps, d’ufficio o su richiesta dell’azienda, non hannoN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di pagDaa ta pubblicazione 19/06/2026in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione,con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia statodeterminato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, neiquali non è tuttavia compresa l’ipotesi di omessa comunicazionedei mutamenti intervenuti nell’attività”.6.2 - L’impugnata sentenza ha ravvisato a sostegno dellainfondatezza della asserita irretroattività della classificazioneaziendale, la “omessa comunicazione di circostanze incidentisulla classificazione in essere, accertate a seguito di verificaispettiva” (pg.10); dal controricorso si comprende che la ratiodella variazione dell’inquadramento sia stata ravvisata dall’INPSnel comportamento “positivo e volontario” del datore di lavoroche per la medesima attività aveva richiesto dapprimal’inquadramento nel settore industriale nel gennaio 2011 e poila variazione dal settore industria al settore agricolo nell’agosto2012, modificazione che “non corrispondeva alla realtàdell’attività imprenditoriale esercitata”. Orbene, in sentenzanon risulta che il ricorrente abbia introdotto l’argomento delladecorrenza della variata classificazione disposta d’ufficio,risultando fra i motivi di appello la “erroneità del capo disentenza che ha ritenuto corretta la modificadell’inquadramento previdenziale dell’odierna appellata daagricola ad industriale”; né la società in questa sede ricorrenteha documentato di aver allegato in primo grado o nei motivi diappello la circostanza della irretroattività degli effetti dellavariazione; e del pari non risulta contestata la circostanza delcomportamento assunto dall’azienda datrice circa la duplicecomunicazione di diverso inquadramento, su domanda, nel2011 e nel 2012. Il motivo di ricorso è, dunque, non specifico,Numero registro generale 28186/2021non prende posizione circa la confutazione del rilievo cheN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026l’erroneità dell’inquadramento iniziale sia stato determinato dDaa ta pubblicazione 19/06/2026inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.6.3 - L'orientamento ormai costante di questa Corte(Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18,Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato ilprecedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generaleposta dall'art.3, co.8 L. n.335/95 è quella per cui iprovvedimenti dell'Inps di variazione della classificazione aisensi dell'art. 49 1. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva eproducono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data dinotifica del provvedimento di variazione; tale regola valequand'anche la riclassificazione sia svolta d'ufficio dall'Inps incaso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenutinell'attività. E tuttavia la retroattività è limitata, secondo lalettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramentoiniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni deldatore di lavoro. Quindi, in linea con quanto affermato in ord.5541/2021, va rilevato che la norma dell’art. 3 co.8 cit. “imponela retroattività degli effetti della variazione ogni volta che vi siastato nel momento iniziale dell'attività un comportamento deldatore positivo e volontario tale da determinare uninquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte”.Peraltro, la natura eccettuativa e non generale della derogaall'operatività della classificazione ex nunc, previstatestualmente per il solo caso delle inesattezze nelladichiarazione iniziale e che dunque non può essere applicata aldi fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate,privilegia le esigenze di certezza nel rapporto contributivo, cheNumero registro generale 28186/2021ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto ed anche sulle posizioniN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026previdenziali dei singoli lavoratori. Data pubblicazione 19/06/20266.4 - Va anche aggiunto che per quanto si apprende dalcontenuto del ricorso (a pag. 4 e 5) il verbale unico diaccertamento si riferiva al periodo 1/9/2012-31/7/2017, e ilverbale dell’Ispettorato del lavoro emesso in pari data avevaannullato le posizioni contributive trasmesse dalla società condenunce trimestrali per gli operai a partire dal 2014; quindi nonrisulta una retroattività dell’inquadramento dal 2014 anzichédal 2012, ma un recupero di posizioni contributive e sanzionidal 2014. Non è dunque contestato dalla parte ricorrente che ilcomportamento volontario che abbia determinato l’erratoinquadramento non sia riconducibile alla comunicazione dicircostanze inesatte per un’attività in esercizio già dal 2012. Ladoglianza non specifica e, per altro verso, non centrata sullaratio decidendi comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso.7. Anche il quarto motivo è inammissibile. In primo luogo nonrisulta che in sentenza sia stata motivata l’esclusione delrapporto di lavoro subordinato delle due socie a causa dellarelazione di coniugio o familiare con l’amministratore unicobensì in ragione della assenza di elementi descrittivi dellasoggezione del lavoratore al potere gerarchico e direttivo deldatore di lavoro “essendo invece emersi elementi significativi disegno contrario”, sia con riferimento al riparto di competenzenella gestione interna ed esterna della società, sia conriferimento al rapporto con i dipendenti. L’introduzione diargomenti come la diversa graduazione del potere datoriale ola distribuzione della realtà aziendale in due settori operativicon diversa diramazione di rapporti interni ed esternipresuppone valutazioni di fatto comparative nelle diverseNumero registro generale 28186/2021manifestazioni della collaborazione alla gestione aziendale eN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026non rivolge alcuna attenzione agli aspetti qualificanti deDla ta pubblicazione 19/06/2026rapporto datoriale manifestato dalle due socie verso idipendenti, su cui si è soffermata l’impugnata sentenza persegnalare la gestione dell’attività a cura delle due socie,compreso il rapporto con i dipendenti che in loro individuavanoil ruolo di “titolari” (pag. 7 della sentenza). Si tratta di elementidi fatto analizzati e valutati dal giudice di merito, parte dei qualiè stata impropriamente censurata sotto il profilo di violazionedi legge in relazione agli artt. 2094 e 2086 c.c., altra parte èrimessa alla interpretazione della rilevanza degli elementidescrittivi della subordinazione, articolata per la posizione delledue socie su due versanti: verso i coniugi amministratori, amonte, e verso i dipendenti operai, a valle.7.1 - La portata e i limiti del sindacato di legittimità riferito allaviolazione delle norme sulla prestazione di lavoro subordinato esull’esercizio del potere di gestione dell’impresa sono definiti davarie pronunce di legittimità; si rammenta quanto riportato inord. n. 22846/2022: “La valutazione circa la sussistenza deglielementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavorosubordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto alquale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al piùgenerale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo daparte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo allaqualificazione di uno specifico rapporto come subordinato oautonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. soloper ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificatividel lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c.,mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laNumero registro generale 28186/2021ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto Dila ta pubblicazione 19/06/2026giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'unoo nell'altro schema contrattuale”.7.2 - Sul punto, il motivo di ricorso è carente di specificità e noncentrato sulla ragione della decisione: a titolo esemplificativoirrilevante è il dato del rapporto di coniugio o familiarità frasocie e amministratori incidente, ovemai fosse dimostrata lasubordinazione, sul solo aspetto di presunzione di gratuità dellacontroprestazione datoriale; rilevante è invece il carattere diazienda a conduzione familiare su cui non v’è argomentazionecritica; non rilevante è che le due socie si rapportassero ai duefamiliari amministratori laddove anche loro si occupavano dialtri aspetti gestionali (con i dipendenti, con i clienti e fornitori);rilevante è invece la circostanza che se i dipendenti di riferivanoalle due socie non altrettanto risulta essere stato rappresentatonei rapporti fra i dipendenti e i coniugi delle due socie. Ma sitratterebbe pur sempre di argomentazioni sulla qualificazionedel rapporto, rimesse al giudice di merito distanti dal parametrodella violazione di legge. E neppure censurate sotto il profilodella violazione di canoni ermeneutici.8. Il quinto motivo è infondato. Non è affatto violata lanormativa speciale menzionata in rubrica art. 1 co. 1175 e 1176L. 296/06: il possesso di DURC regolare non è condizionesufficiente per la fruizione dei benefici contributivi ex lege208/2015, oggetto di revoca nel presente procedimento, conconseguente recupero contributivo da parte di INPS.8.1 - Si rammenti quanto osservato da questa Corte già consent. n.27107/2018 secondo la quale la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS,non determina l'inesigibilità delle differenze contribNuumtievroe re gistro generale 28186/2021Numero sezionale 1892/2026dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obbligNhumi erco hdie ra ccolta generale 20794/2026gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valorDea ta pubblicazione 19/06/2026costitutivo, essendo atto di certazione del rapportoprevidenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica dellareale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto restademandata all'accertamento giudiziale. Analogamente con ord.n.30273/2024, è stato confermato che l’irrituale svolgimentodel procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione deiversamenti contributivi non può determinare a carico degli entiprevidenziali l'inesigibilità delle differenze contributive rispettoagli sgravi. In particolare, gravano sul datore di lavoro gliobblighi inerenti alla regolarità contributiva, presuppostodell’applicazione degli sgravi, e non si rinviene nella normativauna presunta retroattività del DURC, ma semplicemente il suovalore di accertamento (necessariamente ex post) di unairregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi(cfr. in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione);“argomentando diversamente, si verrebbe ad attribuire alrilascio del DURC un valore costitutivo che esso non puòlogicamente possedere, trattandosi di atto di certazioneinerente ai rapporti contributivi che il datore di lavorointrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, cometutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principiosecondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege(cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003,15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)” (in tal senso,ord. 30273/2024).Numero registro generale 28186/20219. Il sesto motivo è inammissibile. Nel dolersi che INPS nonN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026abbia dimostrato l’equivalenza delle mansioni svolte dagDlia ta pubblicazione 19/06/2026operai, inquadrabili nel quinto livello del CCNL Alimentari-Industria, e nel non ritenere convertibile nel medesimo quintolivello l’attività svolta dalla dipendente inquadrata nel terzolivello, la parte ricorrente introduce un giudizio di fatto sullemansioni svolte menzionando per la prima volta la declaratoriacontrattuale, senza alcun richiamo ad eventuali deduzioni svoltenel giudizio di merito di cui la Corte territoriale non abbia tenutoconto; la doglianza manca di una specifica indicazione dellenorme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nédel discostamento da parte del giudice di merito dai canonilegali assunti come violati o di una loro applicazione sulla basedi argomentazioni illogiche od insufficienti.9.1 - Improprio è il richiamo alla violazione della normadisciplinatrice del riparto dell’onere probatorio, laddove ladoglianza si incentra sulla corretta attribuzione di un livelloprofessionale in ragione delle mansioni svolte, e quindi sullacorretta applicazione della declaratoria contrattuale invero,anche sotto quest’ultimo profilo, la denuncia di violazione o difalsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., “è parifìcata sulpiano processuale a quella delle norme di diritto, sicchéanch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazionedelle loro clausole in base alle norme codicistiche diermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e noncome canone esterno di commisurazione dell'esattezza e dellacongruità della motivazione, senza più necessità, a pena diinammissibilità della doglianza, di una specifica indicazionedelle norme asseritamente violate e dei principi in essecontenuti, né del discostamento da parte del giudice di meritoNumero registro generale 28186/2021dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazioneN umero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 20794/2026sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti” (cfrD.a ta pubblicazione 19/06/2026quanto argomentato in Cass. ord. n. 3521/24). La censuraneppure si articola attraverso la violazione di canoneinterpretativo o sussunzione in relazione alla disposizionecontrattuale sulla “declaratoria” dei livelli di inquadramentoprofessionale.10. Infine, il settimo ed ultimo motivo è infondato. La normativasulla disciplina del trattamento sanzionatorio non risultaviolata: il ricorrente non fornisce indicazioni circa l’allegazionedell’integrale pagamento della contribuzione dovuta, che è ilpresupposto per la riduzione delle sanzioni in caso di oggettiveincertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversiorientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrativesulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamentericonosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa inrelazione alla particolare rilevanza delle incertezzeinterpretative che hanno dato luogo alla inadempienza, ovveroin caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per iquali siano stati adottati i provvedimenti di concessione deltrattamento di integrazione salariale straordinario e comunquein tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza socialeed economica in relazione alla situazione occupazionale localeed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabilel'insolvenza (questi i casi tipici di riduzione ex art. 116 comma15 L. 388/2000).12. All’esito della disamina sin qui compiuta, il ricorso vacomplessivamente respinto. Seguono la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate comein dispositivo, e le disposizioni sul contributo unificato.Numero registro generale 28186/2021 P.Q.MNumero di raccolta generale 20794/2026Data pubblicazione 19/06/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese processuali liquidate in € 8.000,00 oltreaccessori di rito, ed € 200,00 per esborsi.Si sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il Presidente