CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17532-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 46/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositatail 13 gennaio 2021, che, pronunciandosi a seguito della cassazione con rinvio di una sua precedente sentenza, harisolto per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. l’ordine di acquisto di obbligazioni Argentina 9,25% del 17luglio 2000 disposto dagli odierni ricorrenti e condannato l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata alla predetta [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. nel rapporto controve rso, alla restituzione in loro favore dell’importo sottoscritto (euro 10.000,00), al netto delle cedole incassate e di quanto ricavato dalla vendita del titolo, oltre interessi e maggior danno, rigettando, invece, la domanda dagli stessi avanzata per la declaratoria di nullità o per la risoluzione per inadempimento e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni in relazione all’acquisto di altro titol o (obbligazioni Argentina10%) acquistato il 7 agosto 200 1 ; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l e domand e propost e gli attori avevano allegato di non essere stati adeguatamente informati dei rischi delle operazioni; -con tale sentenza il giudice di appello, richiamando i principi espressi da questa Corte nella pronuncia che aveva cassato, con rinvio, la sua precedente decisione, ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento quanto al primo titolo sottoscritto, osservando, tra l’altro, che l’intermediario era a conoscenza della rischiosità dell’operazione e che non assumeva rilevanza la circostanza della mancata comunicazione da parte degli investitori dei dati necessari per la loro profilazione, mentre l’ha respinta quanto al secondo titolo sottoscritto, rilevando che la banca aveva dimostrato di aver avvertito gli investitori della inadeguatezza dell’investimento e che questi ultimi, pur a seguito dell’avvertimento, avevano ordinato per iscritto l’esecuzione dell’operazione; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle more succeduta alla Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo i ricorrenti denunciano , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso, in relazione al mancato adempimento da parte dell’intermediario di quanto previsto dagli artt. 21t.u.f. e 28 e 29Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata ritenuto, in relazione all’investimento nel titolo Argentina 10%, che l’apposizione di due sottoscrizioni da parte dell’ordinante sul modulo di ordine di acquistopredisposto dalla banca in via standardizzata fosse idoneo a ritenere assolti gli obblighi informativi dell’inadeguatezza dell’operazione incombenti su quest’ultima; -il motivo è inammissibile; -quanto al profilo relativo al prospettato vizio motivazionale, si rammenta che ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame, non è più deducibile quale vizio di legittimità il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);-in merito alla dedotta violazione di legge, si osserva che qualora l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute e che, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite ovvero che non fossero dovute (così, Cass. 27 ottobre 2020, n. 23570; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23131; Cass.24 aprile 2018, n. 10111); - orbene, i ricorrenti lamentano che la sentenza non ha tenuto c onto della circostanza che l’intermediario non aveva fornito loro l’informazione – doverosa –relativa all’imminente default dell’emittente; -omettono, tuttavia, di indicare in quale atto del giudizio precedente abbiano proceduto all’allegazionedi tale circostanza, non consentendo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione; -in tal modo, non hanno assolto al relativo onere derivante dall’applicazione del principio di specificità e gravante sulla parte che propone una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fatto (così, Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); -con il secondo motivo i ricorrenti deduconola violazione e errata applicazione degli artt. 1469 bis, secondo comma, n. 18, cod. civ., 21 e ss. t.u.f. e 28e 29 Reg. Consob n. 15221 del 1998, per aver la Corte di appello ritenuto che l’intermediario avesse assolto ai propri obblighi informativi in ragione della indicazione prestampata con la quale l’ordinante dichiarava di essere stato adeguatamente informato sui rischi dello specifico investimento, trattandosi di mera clausola di stile; -il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi ; -infatti, la Corte di appello ha ritenuto assolto l’obbligo informativo gravante sull’intermediario non già in considerazione delle risultanze della dichiarazione sottoscritta dal cliente di essere stato informato dei rischi dello specifico investimento, quanto della dichiarazione dallo stesso resadi dare esecuzione all’operazione pur espressamente avvertito della inadeguatezza, anche per tipologia, della stessa; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della so ccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico