CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di Appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza dell’aggravante dellaminorata difesa, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 08 aprile 2025 con la quale la Corte diAppello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa in data 15 settembre2022, con cui il Tribunale di Livorno lo ha condannato alla pena di anni uno direclusione ed euro 309,00 di multa in relazione al reato di cui truffa aggravata.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 640 cod.pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionein ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato ditruffa.2.1. La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con lespecifiche deduzioni formulate nell’atto di appello, con le quali era statoevidenziato che le telefonate rivolte alla persona offesa provenivano daun’utenza telefonica non intestata all’imputato, bensì a un soggetto terzo.Secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato pertanto necessarioaccertare l’identità dell’effettivo intestatario dell’utenza ovvero del soggetto chene faceva uso, anche mediante l’acquisizione dei tabulati telefonici, al fine diverificare chi avesse concretamente intrattenuto i contatti con la personaoffesa.2.2. La motivazione risulterebbe inoltre carente con riguardoall’individuazione del soggetto che aveva la disponibilità della carta di creditosulla quale è confluita la ricarica effettuata dalla persona offesa, accertamentoche, ad avviso della difesa, sarebbe stato agevolmente eseguibile attraverso laverifica delle operazioni di prelievo effettuate con la medesima carta.2.3. La difesa ha inoltre evidenziato che la circostanza secondo cui lapersona offesa avrebbe ricevuto, dall’utenza con cui era in contatto, lafotografia della carta di identità intestata al ricorrente non assumerebbe alcunvalore dimostrativo, posto che tale immagine non risulterebbe mai prodotta nelfascicolo dibattimentale e, in ogni caso, potrebbe essere stata scattata dalsoggetto al quale il ricorrente ha ceduto la carta di credito subito dopo la suaI giudici di appello, secondo la prospettazione difensiva, non avrebberofornito alcuna risposta a tale specifica argomentazione, limitandosi adaffermare che l’imputato non aveva presentato alcuna denuncia dismarrimento. Sul punto la difesa ha osservato che il ricorrente, avendoammesso di avere ceduto la propria carta a un terzo dopo l’attivazione, nonavrebbe potuto presentare denuncia di smarrimento, poiché tale condotta loavrebbe esposto al rischio di essere perseguito per un illecito penale.2.4. La motivazione risulterebbe, infine, carente anche nella parte incui non chiarisce per quale ragione l’imputato avrebbe dovuto realizzare lacondotta contestata adoperando, unitamente ad un’utenza telefonicainutilmente intestata a un terzo, una carta ricaricabile a lui intestata e dunquefacilmente riconducibile alla sua persona.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamentainosservanza ed erronea applicazione dell’art. 640, comma secondo, n. 2-biscod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dellaminorata difesa.La difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso diesaminare il motivo di appello con il quale era stata richiesta l’esclusione dellamenzionata aggravante, evidenziando che i contatti tra il soggetto agente e lapersona offesa non si erano svolti esclusivamente attraverso strumentitelematici, ma anche mediante conversazioni telefoniche. Ciò, secondo laprospettazione difensiva, escluderebbe la presunzione di minorata difesacollegata al ricorso al canale digitale telematico di offerta al pubblico, il qualenormalmente impedisce un rapporto personale diretto tra le parti.Nel caso di specie, la piattaforma informatica accessibile al pubblicoavrebbe rappresentato soltanto l’occasione per l’avvicinamento iniziale tra leparti, le quali avrebbero poi proseguito i contatti nella fase precontrattualemediante strumenti di comunicazione diretta, quali messaggi istantanei econversazioni telefoniche.La difesa richiama, in proposito, l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui la circostanza aggravante della minorata difesa puòessere riconosciuta soltanto quando l’agente abbia tratto vantaggio daspecifiche condizioni di tempo, di luogo o di persona idonee a facilitare lacommissione del reato, incidendo concretamente sulla capacità di difesa dellavittima e ostacolandone la reazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, circostanza cheimpone l’annullamento la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione inordine alla ricorrenza della circostanza aggravante contestata con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Nelreso il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi,proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei aipoteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatoriposti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materialeprobatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi econcludenti dalla Corte territoriale.2.1. Tanto premesso, deve osservarsi che entrambe le pronunce hannodato compiutamente conto, con motivazione articolata e coerente, delle ragioniposte a fondamento dell’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordineal reato di truffa. In particolare, entrambi i giudici di merito hanno proceduto auna disamina organica e complessiva del materiale probatorio, valutatosecondo criteri di coerenza logica e nel rispetto dei princìpi che regolano laformazione del convincimento del giudice, pervenendo a conclusioni sorrette daun percorso argomentativo lineare e privo di aporie.La Corte territoriale ha, in particolare, espressamente esaminato glielementi istruttori rilevanti, valorizzandone la convergenza dimostrativa eillustrandone la reciproca integrazione, così da pervenire ad un quadroprobatorio univoco in ordine alla responsabilità dell’imputato. La motivazione sipresenta analitica e puntualmente ancorata alle risultanze processuali e si ponein continuità con quella del giudice di primo grado, secondo un moduloargomentativo del tutto fisiologico in presenza di una doppia conforme.In tale contesto, i giudici di appello hanno richiamato e fatto proprie leconsiderazioni già svolte nella decisione di primo grado, arricchendole conulteriori precisazioni e con un’espressa confutazione delle doglianze difensive(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). In particolare, è stato evidenziato comeDi [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito il proprio documento di identità alla persona offesa,inducendola così a concludere una trattativa che si è poi rivelata priva di esitoreale, e come il pagamento sia stato effettuato in favore di una carta intestataal ricorrente.2.1.1. È stato, inoltre, correttamente osservato che, anche a volerescludere la diretta riferibilità all’imputato della condotta truffaldina,residuerebbe comunque una responsabilità a titolo di concorso, ove si consideriche [OSCURATO:PERSONA] non ha mai denunciato lo smarrimento o l’indebito utilizzo deldocumento di identità e della carta di pagamento impiegati per la realizzazionedella truffa.2.1.2. Tali elementi sono stati logicamente interpretati quali indicatori diun contributo causalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico, in lineacon i princìpi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia diconcorso di persone nel reato. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, il concorsoai sensi dell’art. 110 cod. pen., non presuppone la realizzazione materiale dellacondotta tipica, essendo sufficiente qualsiasi apporto, sia esso materiale omorale, purché caratterizzato dalla consapevole adesione all’azione criminosa eidoneo a fornire un contributo causale alla verificazione dell’evento o adagevolare l’operato dell’autore materiale (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep.2018, Raduano, Rv. 271755-01; Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Calero, Rv.287069-01; Sez. 2, n. 3317 del 08/01/2026, Soliman, non mass.).Alla luce di tale principio, va ulteriormente ribadito che il giudice dimerito non è tenuto a individuare analiticamente il ruolo specifico svolto daciascun concorrente nell’ambito dell’azione criminosa, essendo sufficiente chedia conto, con motivazione adeguata e logicamente strutturata, degli elementiprobatori dai quali desumere l’esistenza di un contributo consapevole evolontario, materiale o morale, fornito dall’agente alla realizzazione del reato(Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177-01; Sez. 5, n. 43781 del17/10/2023, S., Rv. 285775-01).2.1.3. Ne deriva che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici diappello risulta immune da vizi rilevabili in questa sede, in quanto fondata suapprezzamenti di fatto non connotati da contraddittorietà interna né damanifeste illogicità, ma sorretti da una trama argomentativa coerente,completa e razionalmente giustificata. Come tale, essa si sottrae al sindacato dilegittimità, non essendo consentito a questa Corte procedere a una diversavalutazione del materiale probatorio o a una rilettura delle risultanzeprocessuali.2.2. A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorrente, lungi daldenunciare specifici vizi della decisione impugnata riconducibili ai parametriconsentiti in sede di legittimità, sollecita, in realtà, una rivisitazione del meritodella vicenda, prospettando una diversa interpretazione degli elementi probatoried invocando una ricostruzione alternativa dei fatti più favorevole alla propriaposizione. Una simile impostazione si colloca, tuttavia, al di fuori dell’ambito delgiudizio di legittimità, che non consente la sostituzione del giudizio espresso daigiudici di merito con una diversa lettura delle emergenze istruttorie.3. Il secondo motivo è fondato con riguardo al profilo attinente allarichiesta difensiva di esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art.640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen.In relazione a tale specifica doglianza, la Corte territoriale ha omessoqualsiasi statuizione, nonostante la presenza di uno specifico motivo di appello;né il percorso argomentativo posto a fondamento dell’affermazione diresponsabilità consente di desumere elementi idonei a ritenere sussistente unrigetto implicito delle deduzioni difensive.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente al suddetto profilo di omessa pronuncia sulla richiesta diesclusione della circostanza aggravante contestata, con rinvio per nuovo esamesul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, la quale procederà acolmare la rilevata lacuna motivazionale, valutando le questioni prospettatedalla difesa, con piena autonomia nel confermare l’esito già raggiunto ovveronel pervenire a diversa conclusione alla luce delle risultanze processuali.4. Ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., deve esseredichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], inquanto l’annullamento della sentenza è stato disposto per motivi che nonincidono sulla statuizione relativa alla responsabilità del ricorrente, rimastapertanto definitivamente accertata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine allaricorrenza della circostanza aggravante contestata con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così deciso il 20 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]