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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02390/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mangone

2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 18/01/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 gennaio 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 dicembre 2017, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo A) - il primo anche del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (capo B), ritenuto avvinto all'altro ex art. 81 cpv. cod. pen. - rispettivamente condannandoli alla pena di mesi sette di reclusione (il Gentile) e di mesi sei di reclusione (la Imbrogno).

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento delle risultanze processuali, in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, sul rilievo che il comportamento tenuto dall'imputata - sì come emerso dalla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] - si è verificato in un momento in cui l'atto d'ufficio, ossia l'accompagnamento in Caserma per l'identificazione, era già avvenuto, sicché ella - che peraltro manifestava, nell'occasione, una crisi psico-fisica e segni di svenimento a causa dell'assunzione massiva di farmaci di vario genere, tanto da raggiungere poi l'ospedale in ambulanza versando in stato pre-comatoso - non intendeva affatto ostacolarne o pregiudicarne l'espletamento.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla omessa determinazione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione.

3.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi riguardo alla configurabilità degli elementi costitutivi della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, sul rilievo che il comportamento tenuto dall'imputato - sì come emerso dalla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] - si è verificato in un momento in cui l'atto d'ufficio, ossia l'accompagnamento in Caserma per le operazioni necessarie all'identificazione degli imputati, era già avvenuto, sicché egli non intendeva affatto ostacolarne o pregiudicarne l'espletamento.

3.2. Con un terzo motivo si deducono le medesime censure in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della condotta di oltraggio, per avere la Corte distrettuale travisato le emergenze processuali riguardo alla reale percezione dell'offesa da parte di terzi.

4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, essendo le relative doglianze, per un verso, del tutto svincolate da una puntale disamina critico-argomentativa della decisione impugnata, per altro verso essenzialmente orientate a sollecitare, sul presupposto di una rivisitazione fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione alternativa delle emergenze probatorie, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.

2. In tal senso, nel ripercorrere il quadro delle inequivoche risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente posto in rilievo: a) che l'intervento dei pubblici ufficiali si è reso necessario a seguito della richiesta della titolare di un locale che lamentava il fatto che era in corso una lite fra i predetti imputati ed un terzo avventore; b) che all'atto dell'intervento, mentre l'interessata spiegava l'accaduto agli operanti, entrambi gli imputati le si scagliavano contro; c) che solo in forza dell'intervento dei pubblici ufficiali l'aggressione veniva evitata; d) che nonostante fossero stati invitati in Questura per le necessarie operazioni di identificazione, i predetti imputati usarono entrambi violenza, con calci e pugni, nei confronti degli agenti della Polizia di Stato, proferendo al contempo reiterate frasi minacciose per impedire che potessero procedere nel loro operato; e) che le frasi oltraggiose in quel frangente proferite dal Gentile all'indirizzo dei pubblici ufficiali operanti furono percepite da una pluralità di persone intervenute in loco (cfr. pag. 4 della motivazione).

2.1. Irrilevante, ai fini della consapevole realizzazione del fatto di reato, è stata dai Giudici di merito coerentemente ritenuta, in assenza di dati clinici di significativa incidenza, la circostanza che la Imbrogno abbia ingerito farmaci di vario genere e sia stata poi condotta in Ospedale, evincendosi, dalla certificazione medica richiamata dalla Corte d'appello nella motivazione dell'impugnata decisione, la ricorrenza di un mero "stato di agitazione" legato all'iperdosaggio di un farmaco. 2.2.

Inammissibile deve ritenersi il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Gentile, non essendo stata la relativa doglianza preventivamente dedotta quale specifico motivo di gravame in sede di merito.

3. Le su esposte censure, in definitiva, non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ()cui/ percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono apoditticamente volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte distrettuale, che, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una puntuale analisi critico-argomentativa, specificamente orientata anche ad esaminare e a disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mangone 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 18/01/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 dicembre 2017, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo A) - il primo anche del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (capo B), ritenuto avvinto all'altro ex art. 81 cpv. cod. pen. - rispettivamente condannandoli alla pena di mesi sette di reclusione (il Gentile) e di mesi sei di reclusione (la Imbrogno). 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento delle risultanze processuali, in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, sul rilievo che il comportamento tenuto dall'imputata - sì come emerso dalla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] - si è verificato in un momento in cui l'atto d'ufficio, ossia l'accompagnamento in Caserma per l'identificazione, era già avvenuto, sicché ella - che peraltro manifestava, nell'occasione, una crisi psico-fisica e segni di svenimento a causa dell'assunzione massiva di farmaci di vario genere, tanto da raggiungere poi l'ospedale in ambulanza versando in stato pre-comatoso - non intendeva affatto ostacolarne o pregiudicarne l'espletamento. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla omessa determinazione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione. 3.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi riguardo alla configurabilità degli elementi costitutivi della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, sul rilievo che il comportamento tenuto dall'imputato - sì come emerso dalla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] - si è verificato in un momento in cui l'atto d'ufficio, ossia l'accompagnamento in Caserma per le operazioni necessarie all'identificazione degli imputati, era già avvenuto, sicché egli non intendeva affatto ostacolarne o pregiudicarne l'espletamento. 3.2. Con un terzo motivo si deducono le medesime censure in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi della condotta di oltraggio, per avere la Corte distrettuale travisato le emergenze processuali riguardo alla reale percezione dell'offesa da parte di terzi. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, essendo le relative doglianze, per un verso, del tutto svincolate da una puntale disamina critico-argomentativa della decisione impugnata, per altro verso essenzialmente orientate a sollecitare, sul presupposto di una rivisitazione fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione alternativa delle emergenze probatorie, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. In tal senso, nel ripercorrere il quadro delle inequivoche risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente posto in rilievo: a) che l'intervento dei pubblici ufficiali si è reso necessario a seguito della richiesta della titolare di un locale che lamentava il fatto che era in corso una lite fra i predetti imputati ed un terzo avventore; b) che all'atto dell'intervento, mentre l'interessata spiegava l'accaduto agli operanti, entrambi gli imputati le si scagliavano contro; c) che solo in forza dell'intervento dei pubblici ufficiali l'aggressione veniva evitata; d) che nonostante fossero stati invitati in Questura per le necessarie operazioni di identificazione, i predetti imputati usarono entrambi violenza, con calci e pugni, nei confronti degli agenti della Polizia di Stato, proferendo al contempo reiterate frasi minacciose per impedire che potessero procedere nel loro operato; e) che le frasi oltraggiose in quel frangente proferite dal Gentile all'indirizzo dei pubblici ufficiali operanti furono percepite da una pluralità di persone intervenute in loco (cfr. pag. 4 della motivazione). 2.1. Irrilevante, ai fini della consapevole realizzazione del fatto di reato, è stata dai Giudici di merito coerentemente ritenuta, in assenza di dati clinici di significativa incidenza, la circostanza che la Imbrogno abbia ingerito farmaci di vario genere e sia stata poi condotta in Ospedale, evincendosi, dalla certificazione medica richiamata dalla Corte d'appello nella motivazione dell'impugnata decisione, la ricorrenza di un mero "stato di agitazione" legato all'iperdosaggio di un farmaco. 2.2. Inammissibile deve ritenersi il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Gentile, non essendo stata la relativa doglianza preventivamente dedotta quale specifico motivo di gravame in sede di merito. 3. Le su esposte censure, in definitiva, non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ()cui/ percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono apoditticamente volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte distrettuale, che, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una puntuale analisi critico-argomentativa, specificamente orientata anche ad esaminare e a disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend
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