CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. PRoc. Gen., [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto emesso in data 27/5/2021, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Napoli il 14/2/2017, ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora imposta a [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la confisca limitatamente al 100% dell'immobile censito al catasto terreni del Comune di Villaricca al foglio 1432 (ovvero 1439 come indicato nell'atto di compravendita del 30/7/2008). 2. Nei provvedimenti di merito le misure di prevenzione personale e patrimoniale sono state applicate al ricorrente ai sensi degli artt. 1 lett. c) e 4 lett c) D.LGs 159/2011 quale soggetto abitualmente dedito all'attività delittuosa di usura e che fruisce di proventi di tale attività. La pericolosità sociale è stata ritenuta con riferimento al periodo 2010-2015, coincidente a quello nel corso del quale sarebbero stati commessi il reato di usura e un episodio di estorsione, entrambi nei confronti di un medesimo gruppo familiare. Il decreto del Tribunale, così come condiviso anche dalla Corte territoriale, si fonda sull'attività di indagine già posta alla base dell'ordinanza cautelare. Quanto alla misura patrimoniale la richiesta ha preso le mosse da un'analisi del patrimonio e dei redditi estesa dall'anno 2000 al 2015. La Corte territoriale, limitata la pericolosità agli anni 2010-2015, ha escluso l'attualità della pericolosità e, facendo riferimento al criterio di ragionevolezza temporale, ha escluso un bene immobile acquistato nell'anno 2008. 3. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in quanto la motivazione in ordine alla pericolosità sarebbe meramente apparente. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale sarebbe errata in quanto non terrebbe nel dovuto conto che la condotta di usura, benché protratta nel tempo, sarebbe unica poiché commessa in danno di un unico gruppo familiare e nello stesso contesto, d'altro canto, si inserirebbe anche la condotta estorsiva contestata. Sotto tale profilo, pertanto, considerato che l'episodio sarebbe occasionale e non ci sarebbe una pluralità di condotte passate, il giudizio di pericolosità risulterebbe formulato in assenza di una effettiva e concreta motivazione circa l'abitualità nel commettere reati. 3.2. Violazione di legge quanto alla motivazione in ordine alla misura patrimoniale perché la motivazione circa la sproporzione reddituale sarebbe meramente apparente. Nel secondo motivo la difesa censura il percorso seguito dai giudici di merito che avrebbero fatto riferimento a un arco temporale improprio (dal 2000 al 2015 laddove il reato commesso si riferisce agli anni 2010 - 2015) così da addivenire a conclusioni errate anche in ordine alla pericolosità. Sotto altro profilo, poi, il rinvio ai soli indici ISTAT sarebbe insufficiente a verificare in concreto la sproporzione reddituale. 4. In data 9 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che anche per le impugnazione per i provvedimenti di confisca "si applicano le ""' disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta al comma terzo prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore....". In sede di legittimità non è dunque deducibile il vizio di motivazione a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, ovvero quando questa sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. 2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge / ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce che la motivazione in ordine alla pericolosità sarebbe meramente apparente in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto che la condotta di usura, benché protratta nel tempo, sarebbe unica in quanto commessa in danno di un unico gruppo familiare e che la condotta estorsiva si inserirebbe nello stesso contesto. Profilo questo che imporrebbe di ritenere che la condotta sia nella sostanza occasionale e tale da escludere in concreto l'abitualità del prevenuto a commettere reati. La doglianza, come evidenziato in premessa, non è consentita. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, con i riferimenti alle fonti di prova acquisite nel corso delle indagini e alle specifiche dichiarazioni rese dalle persone offese circa i rapporti intercorsi con il ricorrente per un lungo lasso di tempo, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità. La motivazione così resa sul punto, nella quale il giudice di merito ha anche valorizzato il considerevole lasso di tempo per il quale si è protratta l'attività usuraria e i profitti illeciti così conseguiti, risulta sufficiente anche quanto alla dimostrazione dell'abitualità dimostrata dal prevenuto a compiere condotte illecite. Ragioni queste n conclusioni per le quali, considerata anche la specifica valutazione effettuata dalla Corte territoriale in termini di assenza di attualità della ritenuta pericolosità, le attuali censure, tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi acquisiti, non sono consentite. 2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alle doglianze dedotte nelsecondo motivo nel quale la difesa rileva la violazione di legge quanto alla motivazione in relazione alla misura patrimoniale perché le giustificazioni indicate nel provvedimento impugnato circa la sproporzione reddituale, facendo riferimento a un arco temporale improprio e rinviando ai soli indici ISTAT, sarebbero meramente apparenti. Anche in merito alla misura patrimoniale la motivazione del provvedimento impugnato risulta tutt'altro che inesistente ovvero anche solo apparente. La Corte territoriale, infatti, seguendo un ragionamento articolato e puntuale, sviluppato ripercorrendo gli acquisti e le vendite degli immobili, ha dato atto di avere considerato e adeguatamente valutato gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, le relazioni del perito e la consulenza tecnica di parte (cfr. pagine da 6 a 16 del provvedimento impugnato). Sotto tale profilo, pertanto, deve concludersi che il giudizio in ordine alla sproporzione reddituale e alla correlazione temporale degli acquisti con il periodo di pericolosità, risulta conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e che di conseguenza la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell