CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. Raffaele G.A. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] M.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G.N.04174/2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04174/2025R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o d all’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato materialmente congiunto in calce al ricorso;con domiciliazione digitale ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa distinta con la ditta “Dimensione mobili”; rappresentato e difes o da ll’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la revocazione dell’ORDINANZA n. 34395 /2024 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, pubblicata il 2 4 dicembre 2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa distinta con la Ditta “Dimensione mobili”, con atto notificato il 23ottobre 2022, nel rispetto del termine “lungo” di cui all’art.327 cod. proc. civ., propose ricorso per la cassazione della sentenza n.1206/2022, pubblicata il 24 marzo 2022, con cui la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il gravame da lui spiegato avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 26 febbraio 2017, la quale , dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto di vendita di mobili da lui stipulato con [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condannato a restituire a quest’ultimo l a somma di Euro 3.000,00, versatagli a titolo di acconto. 2. [OSCURATO:PERSONA], nel rispondere con controricorso, eccepì l’inammissibilità del ricorso, per violazione del termine “breve” di cui all’art. 325 cod. proc. civ., sul presupposto di aver provveduto a notificare la sentenza d’appello in data 29 giugno 2022 e in data 1° luglio 2022, con la conseguenza che, altempo della notifica del ricorso per cassazione (23 ottobre 2022), il termine di 60 giorni doveva ritenersiampiamente decorso. 3.Nella memoria illustrativa, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] B arbato replicò, chiedendodichiararsi la nullità di tutti gli atti compiuti in primo grado dall’avvocato “stabilito”, [OSCURATO:PERSONA], compresa la sentenza e tutti gli atti conseguenti, tra cui le notifiche del 29 giugno e del 1° luglio 2022, sul presupposto che esso legale fosse privodi ius postulandi nel territorio italiano, in mancanza di affiancamento con un avvocato italiano riferito allaspecifica lite. 4. Con ordinanza 24 dicembre 2024, n. 34395, la Corte di cassazione, rigettata la “cont roeccezione ” formulata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (sul rilievo della sua tardività, in quanto afferente al «primo grado di giudizio», nonchédell’indebita sua articolazione nella memoria illustrativa), ha accolto il primo motivo di ricorso e, dichiarati assorbiti gli altri motivi, ha cassato in relazione la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. 5. Per la revocazione di questa ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo. Haresistito con controricorso Antonio B arbato, titolare dell ’impresa distinta con laditta “Dimensione mobili”. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. Entrambe le partihanno depositat o memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico, articolato m otivo di revocazione viene den unciat o «errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c. art.67 della legge 26 novembre 1990, n. 353». [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in una svista percettiva decisiva , per non aver dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (notificatogli il 23 ottobre 2022) per violazione del termine “ breve ” di 60 giorni di cui all’art. 325 cod.proc. civ., avuto riguardo alla circostanza che egli aveva dimostrato di avere notificato la sentenza d’appello in data 29 giugno 2022 (ore 20:11:55) e in data 1° luglio 2022 (ore 19:28:26), depositando, con il controricorso, le relative PEC. 2.Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile. Giova rammentare che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare , rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435). 3. Effettuata la ricognizione dei caratteri dell’ errore revocatorio, deve escludersi che la deduzione di un simile errore costituisca l’oggetto delle censure rivolte all’ordinanza impugnatacon il ricorso in esame. 3.1.In primo luogo, infatti, la circostanza che non sia rinvenibile in atti il controricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del giudizio ordinario di legittimità (nel quale sarebbe stata sollevata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per decorrenza del termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello) implica l’inammissibilità del ricorso per revocazione per violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; violazione ulteriormente perpetrata attraverso l’omessa debita “localizzazione” dei documentiriproducenti le PEC relative alle notifiche del 29 giugno e del 1° luglio 2022, asseritamente depositati ma senza indicare, in ricorso, il numero di allegato, rimasto indeterminato (v. pag. 9 del ricorso). 3.2.In secondo luogo, ove pure si volesse attribuire carattere di errore revocatorio al vizio di omessa pron uncia , deve escludersi che l’ordinanza impugnata sia incorsa in questo vizio con riguardo alla ricordata eccezionedi inammissibilità del ricorso, sollevata da [OSCURATO:PERSONA]; ciò, in quanto, nel provvedere sulla “controeccezione” formulata da [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha espressamente preso in considerazione le PEC del 29 giugno 2022 e del 1° luglio 2022 , asseritamente inviate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] entino (pagg.2 - 3 - dell’ordinanza impugnata), sicché deve reputarsi che l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sia stata implicitamente rigettata. 3.3.In terzo luogo, alla PEC del 29 giugno 2022 (l’unica rinvenibile in atti, mentrenon è rinvenibile quella del 1° luglio 2022) non poteva attribuirsi alcuna efficacia probatoria della circostanza dell’avvenuta notifica della sentenza d’appelloai fini del decorso del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.), dal momento che non solo non è accompagnatadalla relata di notifica e dalle ricevute di accettazione e consegna corredate dell’attestato di conformità, ma, inoltre, non è neppure certo che si riferisse alla predetta sentenza, recando, anziché il numero di raccolta della pronuncia(n.1206/2022), il diverso numero di ruolo riferito al registro generale degli affariconteziosi. In proposito, va ricordato che quando la notificazione della sentenza impugnata avvenga mediante posta elettronica certificata, la parte gravata dall’onere di dimostrare l’avvenutanotificazione ai fini del decorso del termine breve (la quale si identifica con il controricorrente, ove l'avvenuta notifica sia stata affermata nel controricorso ma non allegata, esplicitamente o implicitamente, in ricorso: Cass.29/04/2025, n. 11319)è tenuta a depositare, in copia analogica, non solo la sentenzae la relata di notificazione ma anche il messaggio PEC con le relative ricevute di accettazione e conferma, corredate dall’attestazione di conformità agli originali digitali ai sensi dell’art. 9, commi 1-bise 1- ter , della legge n. 53 del 1994 ( ex m ultis , tra le più recenti, Cass. 5/05/2025, n. 11775). Pertanto, l’ implicito rigetto dell’ eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine breve, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], neppure può reputarsi erroneo, fermo restando che, in ogni caso, si tratterebbe di un errore di diritto, dovendosi escludere comunque l’integrazione della fattispeciedella svista revocatoria ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si devedare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condannail ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.875,00, per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato