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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28666/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA'Ldato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Perugia con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.

Perugia il 6 luglio Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la lacunosità del compendio probatorio, ovvero un motivo non rientrante fra quelli di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i orna, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA'Ldato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Perugia con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. Perugia il 6 luglio Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la lacunosità del compendio probatorio, ovvero un motivo non rientrante fra quelli di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i orna, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris