CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ricorso straordinario avverso la sentenza del 9 marzo 2021 della quinta Sezione di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 26.9.2020, con cui era stata applicata al prevenuto, ex art. 444 cod. proc:. pen., per più fatti di bancarotta, la pena di anni tre di reclusione in continuazione con i reati di intestazione fittizia giudicati con la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano n. 3105/2015 del 18.11.2015, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa ha lamentato "l'errore di fatto concernente il contenuto del motivo di ricorso" in cui sarebbe incorso il Collegio della quinta sezione di questa Corte con l'indicata pronuncia di inammissibilità in relazione al mancato riconoscimento della violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e dell'art. 4 C.E.D.U. da parte del Giudice per le indagini preliminari di Pavia, che, nell'applicare al Massimo la pena concordata per i reati di bancarotta in continuazione con quelli di cui all'art. 12-quinquies d.lgs. n. 306/1992 (giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano), aveva ritenuto che gli stessi concorressero formalmente, pur essendo i fatti sostanzialmente i medesimi. Ha, in particolare, evidenziato che nell'atto di ricorso avverso la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia e nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale era stato espressamente chiarito che le distrazioni erano state commesse trasferendo, mediante bonifico e senza giustificazione economica, le somme della [OSCURATO:PERSONA] alle società MTA, ICB e SIB, che ne erano, in tal modo, divenute direttamente intestatarie fittizie; che, in altri termini, con l'accredito dei bonifici in favore delle citate società la Fondazione aveva perso la disponibilità delle somme e, contemporaneamente, le società ne erano divenute intestatarie fittizie. Ha, quindi, sostenuto che il Collegio della quinta sezione di questa Corte sarebbe incorso in due manifesti errori percettivi, entrambi determinarti nella formazione della decisione assunta: il primo errore sarebbe consistito nell'essersi il suddetto Collegio soffermato, nel riprodurre il motivo di ricorso principale, unicamente sui fatti configuranti l'intestazione fittizia, omettendo di esaminare i coincidenti profili fattuali della distrazione e, quindi, senza poterne rilevare la sostanziale sovrapposizione; il secondo errore sarebbe costituito nell'avere ritenuto, contrariamente al vero, che il Massimo fosse stato giudicato per reati corruzione, il cui prezzo era proprio rappresentato dalle somme inizialmente (distratte e) fittiziamente intestate alle società MTA, ICB e SIB e, poi, trasferite a pubblici ufficiali. Avendo il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 11 marzo 2022, ha fatto pervenire presso la Cancelleria una "memoria di replica", con cui ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso e ha chiesto: in principalità, l'annullamento della "sentenza impugnata senza rinvio, ordinando l'esecuzione della sentenza di applicazione della pena n. 3105/2015, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 1.8.11.2015, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (peraltro, già interamente espiata); in subordine, l'annullamento con rinvio all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia, per la determinazione della durata della pena accessoria". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato„ Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. può essere azionato solo per fare valere errori "materiali" o "di fatto" nei quali possa essere incorsa la Corte di cassazione sull'assunto che siffatti vizi debbano consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti propri del giudizio di legittimità, che si sia risolto nell'inesatta percezione delle risultanze processuali, con determinante influenza nel processo formativo della volontà, tanto da portare a una decisione diversa da quella che, in mancanza, sarebbe stata adottata; sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, esso non può essere proposto per errore di diritto (cfr. Cass. Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, Rv. 273062 - 01) e neppure per dedurre "vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità, da cui deriva una erronea supposizione che dà luogo alla affermazione dell'esistenza di un fatto sicuramente escluso ovvero dell'inesistenza di un fatto indiscutibilmente accertato" (Cass. Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Rv. 225258 -01). 2. Ciò posto, in linea di principio, ritiene il Collegio che le censure dedotte dal ricorrente, nei termini in precedenza riportati, non rientrano nel concetto di "errore materiale o di fatto", come sopra delineato; esse si riferiscono piuttosto a presunti vizi della motivazione della sentenza impugnata con ricorso straordinario in ordine al mancato riconoscimento della violazione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. e, nella sostanza, ripropongono profili di doglianza già dedotti con l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 26.9.2020 e non pretermessi nel giudizio della Corte di cassazione del 9 marzo 2021. Anche la censura, secondo cui la sentenza della quinta sezione di questa Corte sarebbe viziata da un errore di fatto, in quanto basata sull'erronea percezione che il Massimo sarebbe stato giudicato - contrariamente al vero - per reati di corruzione, circostanza questa che avrebbe rafforzato l'erroneo convincimento circa la non sovrapponibilità delle condotte di distrazione e di intestazione fittizia, non rientra nel concetto di "errore materiale o di fatto", non emergendo dalla lettura della citata pronuncia che il passaggio argomentativo indicato dal ricorrente abbia esercitato una qualche influenza sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali e, quindi, abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Detto passaggio motivazionale faceva, infatti, riferimento alle argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari di Pavia riguardanti considerazioni di carattere generale sulla vicenda processuale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il