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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 36893/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.5.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, cc. 1, n. 4), c.p., in rubrica ascrittogli .

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha reso una motivazione con cui si è limitata a riportarsi a quanto affermato dal giudice di primo grado senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello e, in particolare, distorcendo le prove in atti, motivando su prove prive di riscontro, disattendendo la riqualificazione del reato in termini di tentativo e omettendo di motivare in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175, c.p.

2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, cc. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Deve, peraltro, ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879; Cass., Sez. 3 n. 8065 del 21.9.2018, rv. 275853).

Infine ulteriore motivo di inammissibilità va individuato nella circostanza che il ricorrente ha anche omesso di considerare come in questa sede di legittimità sia precluso il percorso argomentativo su cui si fonda in parte la sua impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 6164 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.5.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, cc. 1, n. 4), c.p., in rubrica ascrittogli . 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha reso una motivazione con cui si è limitata a riportarsi a quanto affermato dal giudice di primo grado senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello e, in particolare, distorcendo le prove in atti, motivando su prove prive di riscontro, disattendendo la riqualificazione del reato in termini di tentativo e omettendo di motivare in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175, c.p. 2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, cc. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. Deve, peraltro, ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879; Cass., Sez. 3 n. 8065 del 21.9.2018, rv. 275853). Infine ulteriore motivo di inammissibilità va individuato nella circostanza che il ricorrente ha anche omesso di considerare come in questa sede di legittimità sia precluso il percorso argomentativo su cui si fonda in parte la sua impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 6164 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 36893/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris