CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22296/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del procedimento impugnato; lette le richieste del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, decidendo sulla opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta del Pubblico ministero di archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta ad indagini per il delitto di furto, ha rigettato l'istanza restituendo gli atti al Pubblico ministero e disponendo che quest'ultimo formulasse entro dieci giorni l'imputazione per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen.. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona affidandosi ad un unico motivo con il quale ha dedotto che nei confronti della Matteucci si procedeva esclusivamente per il delitto di furto e che solo per tale reato era stata chiesta la archiviazione; non era consentito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero di formulare imputazione per un fatto diverso da quello cui si riferiva la richiesta di archiviazione. Il provvedimento doveva, quindi, ritenersi abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte di Cassazione ha più volte affermato che costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018 - dep. 2019, Manna, Rv. 27490701; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). Tuttavia, al fine di verificare se l'ordine d'imputazione coatta si riferisca o meno al fatto per il quale il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione o ad un fatto diverso non può farsi riferimento alla sola qualificazione giuridica attribuita al fatto dal pubblico ministero, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. sempre attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica. Non è abnorme il provvedimento ordinatorio del giudice per le indagini preliminari, che, nel rigettare la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione e corregga contestualmente la qualificazione giuridica del fatto. I poteri di controllo del giudice sull'iniziativa penale del P.M. sono delimitati dalla notizia di reato, sicché comprendono anche il potere di individuare l'esatta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 5, n. 22390 del 10/05/2005, P.M. in proc. Zamponi, Rv. 231787) Una conferma in tal senso si ricava del resto proprio da un'attenta lettura della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, relativa ad una richiesta di archiviazione per il delitto di tentata concussione in relazione alla quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'imputazione coatta per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.) e di violenza privata (art. 610 cod. pen.). Con la sentenza, nella quale si segnala che il reato di violenza privata è «una fattispecie non delibata da parte del pubblico ministero, del tutto estranea alle condotte per le quali il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto l'archiviazione della notizia di reato», è stata annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulazione della imputazione per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; in tal modo, affermando che l'ordinanza era legittima nella parte in cui ordinava al pubblico ministero di formulare l'imputazione per il reato di cui all'art. 392 cod. pen., le Sezioni Unite hanno confermato il potere del GIP di qualificare diversamente il fatto per il quale è stata chiesta l'archiviazione e di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione per il fatto così riqualificato. Né osta a che si proceda per il reato diversamente qualificato la mancanza di una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. (vedi Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009 - dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246525). 3. Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari, ordinando al Pubblico ministero di formulare l'imputazione per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ha in tal modo, sia pure implicitamente, qualificato diversamente il fatto per il quale il Pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. In particolare, dalla lettura del provvedimento qui impugnato emerge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sporto querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per averli privati della disponibilità di un locale box da lei concesso loro in locazione, dopo averlo liberato delle masserizie di loro proprietà ivi riposte consegnandole a [OSCURATO:PERSONA] perché le portasse ad una discarica. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, condividendo il rilievo del Pubblico ministero, ha escluso che ricorresse il dolo di profitto del reato di furto e ha conseguentemente ritenuto che il fatto per il quale era stata proposta querela integrasse il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ordinando al Procuratore della Repubblica di formulare l'imputazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 17/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a beone @rj [OSCURATO:PERSONA]