Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 189/1986
ECLI:IT:COST:1986:189
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 7 febbraio 1978 il Consiglio di Stato - Sezione VI
giurisdizionale - nel procedimento conseguente al ricorso proposto da
[OSCURATO:PERSONA] contro l'Amministrazione provinciale di Firenze,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 1. reg.
Toscana 4 luglio 1974 n. 35 con riferimento all'art. 97, primo comma,
Cost., in quanto non prevedeva, fra i componenti dell'ora soppresso
Comitato provinciale della caccia, anche un concessionario di riserve
di caccia.
Identica questione la stessa Sezione del detto Collegio giudicante
sollevava con successiva ordinanza 26 ottobre 1979 nel procedimento
relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'Amministrazione
provinciale di Arezzo.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] amministrativo, non esente da dubbi che
la composizione del Comitato provinciale della caccia potesse
effettivamente contrastare con il principio di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione, in quanto la carenza di un
concessionario di riserve fra i membri dell'organo consultivo tecnico
può avere privato l'amministrazione dell'apporto di una specifica
competenza tecnica.
Nel giudizio concernente l'Amministrazione provinciale di Arezzo è
intervenuta la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha
chiesto dichiararsi inammissibile, o comunque infondata, la proposta
questione.
Secondo la difesa della Regione (a parte il fatto che la contestata
disciplina non è più operante), a seguito dell'entrata in vigore
della legge quadro statale 27 dicembre 1977 n. 968 e della conseguente
abolizione dei Comitati in esame, la questione sarebbe irrilevante
perché non sarebbe pregiudiziale alla definizione dei giudiii de
quibus. Questi, infatti, investono la legittimità di un diniego di
rinnovo di riserva di caccia da parte dell'Amministrazione, e non
quella del parere espresso dal Comitato provinciale della caccia. In
ogni caso, però, manifesta sarebbe l'infondatezza perché le scelte
relative alla composizione di un organo consultivo attengono alla sfera
di discrezionalità politica del legislatore regionale, e non
incontrano limiti specifici nel dettato costituzionale.
D'altra parte, il dosaggio fra le varie componenti dell'organo,
così come contemplato nell'articolo impugnato, risulta equilibrato e
razionale in quanto viene ad esprimere una vasta gamma d'interessi e di
esperienze, in grado di salvaguardare il rispetto del principio del
buon andamento e della imparzialità amministrativi.
:
1. - Le due ordinanze in esame sollevano identica questione di
legittimità: i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e
decisi con un unica sentenza.
2. - Il Consiglio di Stato afferma la rilevanza della questione
sollevata nella considerazione che, ove la composizione del Comitato
provinciale della caccia fosse illegittima, il vizio del relativo
parere, ancorché facoltativo, si riverbererebbe sul provvedimento di
diniego di rinnovo della concessione. Poiché il riesame della Corte
sul punto va limitato alla sufficienza della motivazione del giudice a
quo e non spinto a considerazioni che potrebbero influire sul merito
del giudizio principale (cfr., per prima, sent. n. 30 del 1957),
l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione intervenuta deve
essere respinta.
3. - Una volta che la stessa ordinanza di rimessione ha
correttamente escluso che nei Comitati provinciali della caccia, di cui
si va parlando, esistesse alcuna rappresentanza di interessi di
determinate categorie, "ma soltanto apporto di consulenza tecnica per
il migliore conseguimento dei fini di pubblico interesse, affidati
nella materia alla pubblica Amministrazione", sembra alla Corte che la
questione proposta resti risolta, non soltanto nei confronti dei
parametri 3 e 9 della Costituzione, come pure esattamente il Consiglio
di Stato ha rilevato.
Del resto, è la stessa ordinanza a riconoscere che "validi
argomenti potrebbero far sostenere che il legislatore non abbia, nella
specie, travalicato i limiti del suo potere discrezionale".
Ed, in realtà, se tutto si riduce all'apporto tecnico che potrebbe
venire dal rappresentante delle riserve di caccia, deve rilevarsi che
il parere sull'opportunità della proroga provvisoria (art. 49, terzo
comma, della legge regionale 4 luglio 1974 n. 35) delle riserve giunte
a scadenza (e superate dall'attuazione delle aree di protezione e delle
aziende di produzione di selvaggina) trova, nella composizione del
Comitato, così come la legge l'aveva prevista, ampia rispondenza di
conoscenze tecnico - scientifiche e di esperienze specifiche: tali da
doversi ritenere che non vi sia alcuna compromissione della serietà e
obbiettività dell'attività consultiva dell'organo, e conseguentemente
nessuna offesa al principio di buon andamento e di imparzialità della
pubblica amministrazione.
Ed, infatti, il legislatore ha avuto cura di selezionare i membri
del Comitato in modo che i vari settori di discipline, coinvolti nei
problemi connessi alla conservazione e tutela del patrimonio
faunistico, trovassero voce nell'organo consultivo. Sono ben undici i
membri che (e, perciò, in assoluta maggioranza) entrano nel Comitato
esclusivamente per la loro qualità di "esperti" nelle varie discipline
zoologiche, naturalistiche, agricole, forestali e urbanistiche, oltre a
due membri in rappresentanza delle associazioni naturalistiche che non
hanno altra finalità se non quella della generalità alla salva
guardia del patrimonio faunistico e ambientale. La presenza del
rappresentante delle riserve di caccia giunte a scadenza non avrebbe,
perciò, potuto aggiungere nozioni od esperienze che quei molti membri
già non possedessero, e che il legislatore nella sua discrezionalità
tecnica ha giudicato esaustive. Certo, quel rappresentante avrebbe
potuto, invece, in ipotesi, portare ragioni a difesa degli interessi
della categoria, ma l'ordinanza ha giustamente riconosciuto che ciò
non era negli scopi dell'organo tecnico - consultivo, e tanto meno
nella ratio della legge che li prevedeva.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46 della 1. reg. Toscana 4 luglio
1974 n. 35, sollevata dal Consiglio di Stato - Sezione VI
giurisdizionale - con le ord. 7 febbraio 1978 e 26 ottobre 1979, in
riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere