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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40293/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità, con particolare riferimento alla omessa motivazione in ordine al motivo di appello che richiedeva l'espletamento di perizia grafica, risulta del tutto privo di concreta specificità non confrontandosi con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto, che ha chiarito come tale richiesta non solo non era stata in alcun modo proposta in primo grado (come emergeva senza alcun dubbio dai verbali del procedimento), ma risultava del tutto inutile nel caso di specie attese le credibili e lineari dichiarazioni della persona offesa; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e seg.); considerato che anche il secondo motivo di ricorso è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che non sarebbe possibile individuare nell'ambito della motivazione quali criteri siano stati adottati nella valutazione delle prove acquisite, senza effettivamente confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte di appello nel ricostruire gli elementi di prova che hanno condotto alla affermazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 novembre irrrarzt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità, con particolare riferimento alla omessa motivazione in ordine al motivo di appello che richiedeva l'espletamento di perizia grafica, risulta del tutto privo di concreta specificità non confrontandosi con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto, che ha chiarito come tale richiesta non solo non era stata in alcun modo proposta in primo grado (come emergeva senza alcun dubbio dai verbali del procedimento), ma risultava del tutto inutile nel caso di specie attese le credibili e lineari dichiarazioni della persona offesa; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e seg.); considerato che anche il secondo motivo di ricorso è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che non sarebbe possibile individuare nell'ambito della motivazione quali criteri siano stati adottati nella valutazione delle prove acquisite, senza effettivamente confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte di appello nel ricostruire gli elementi di prova che hanno condotto alla affermazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre irrrarzt
Sentenza Cassazione n. 40293/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris