CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 34653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. n. 6194/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] 23 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2406/2016 della Corte d’ appello d i Lecce , depositata il 7 dicembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Lecce ha respinto i l gravame proposto da l Ministero della difesaavverso la sentenza di condanna a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], dipendente civile in servizio presso l’aeroporto militare di Galatina, l’indennità operativa di campagna di cui all’art. 3 della l. n. 78 del 1983 ed all’art. 5, comma 9, del d.P.R. n. 394 del 1995, in esecuzione della sentenza n. 4899 del 2005 del Tribunale di Lecce, confermata dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 2307 del 2006, passata in giudicato per mancata impugnazione; 2. per quanto qui rileva, l a Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base dei seguenti motivi: è pacifico che, nel presente giudizio il dipendente ha chiesto il riconoscimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento del beneficio già riconosciuto in suo favore con la sentenza passata in giudicato n. 4899 del 2005resa nel precedente giudizio inter partes; dalla lettura degli atti di tale giudizio, emerge chiaramente che la domanda del dipendente non era limitata al periodo successivo al deposito di quel ricorso introduttivo (vale a dire 14/05/2003) bensì si riferiva anche al periodo anteriore; di conseguenza, l’unico limite cronologico è quello derivante dalla citata sentenza n. 4899 del 2005, nella quale trovasi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, sicché il riconoscimento non poteva che decorrere dal periodo successivo al 30/06/1998; inoltre, è infondato l’assunto dell’ammin istrazione in ordine alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale con riferimento al periodo anteriore al 03/07/2002 (data che segna il quinquennio anteriore alla richiesta del dipendente del 03/07/2007, che, nella prospettazione del Ministero, rappresenterebbe il primo atto interruttivo), in quanto la prescrizione non puòche decorrere da epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza n. 4899 del 2005, considerato che per il periodo anteriore nella medesima sentenza è stata espressamente rilevata l’assenza di una tempestiva eccezione di prescrizione e riconosciuto il diritto all’indennità di campagna senza limitazioni cronologiche differenti da quella derivante dal riparto di giurisdizione, con conseguente giudicato preclusivo sul punto, a ciò aggiungendosi che, quando l’interruzione avviene con atto giudiziale previsto dall’art. 2943 cod. civ., il decorso della prescrizione resta sospeso, a norma dell’art. 2945 cod. civ. fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; pertanto, poiché il giudizio di appello che aveva definito il precedente procedimento si era concluso nel 2006 e l’amministrazione assume che il dipendente ha interrotto la prescrizione con atto del 2007, va esclusa la fondatezza dell’eccezione di prescrizione; anche la questione relativa all’attribuzione dell’indennità in questione esclusivamente al personale militare deve reputarsi preclusa dal giudicato, così come non può reputarsi fondato l’ulteriore rilievo in ordine all’erronea interpretazione del giudicato, nel senso che sarebbe stata erroneamente inclusa nel calcolo dell’importo quantificato nella sentenza impugnata anche l’indennità operativa di base di cui all’art. 2 della l. n. 78 del 1983, atteso che il criterio di quantificazione utilizzato nella predetta sentenza è immune da vizi, in quanto è lo stesso art. 3 della l. n. 78 del 1983, ai fini della quantificazione dell’indennità di impiego operativo di campagna, a fare riferimento alla misura stabilita dal precedente art. 2,osservandosi, in particolare, che l’art. 3 cit., per la quantificazione dell’indennità operativa di campagna, prevede una misura superiore al 100% di quella stabilita dall’art. 2, assunta come parametro, in tal modo intendendo non già che occorre liquidare la sola differenza (ad esempio 115%-100%), come assume il Ministero, bensì che l’importo dell’indennità di cui all’art. 3 è superiore a quella che funge da parametro; in definitiva, la liquidazione era stata correttamente operata in base ai conteggi eseguiti dal CTU, in conformità alle previsioni normative, senza alcun cumulo fra le due indennità, che rimangono autonome, quanto alle condizioni di insorgenza del relativo diritto; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della difesa articolando tre motivi , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 78 del 1983 e dell’art. 5, comma 9, del d.P.R. n. 394 del 1995, per avere la Corte d’appello riconosciuto l’indennità di campagna al personale civile; 2. con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 2 e 3 della l.n. 78 del 1983, 5 del d.P.R. n. 394 del 1995, per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato la precedente sentenza, passata in giudicato, in ordine ai criteri di quantificazione dell’indennità, determinata dal legislatore solo come maggiorazione dell’indennità di impiego e non già come computo dell’indennità exart. 2della l. n. 78 del 1983, peraltro neppure richiesta dagli interessati (con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.); 3. con il terzo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., 2907, 2934 e 2948 cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente determinato la decorrenza del beneficio, a partire dal 1° luglio 1998, benché fosse intervenuta la prescrizione nel periodo anteriore al quinquennio rispetto alla richiesta del 3 luglio 2007, errando anche nella interpretazione del giudicatosul punto; 4. il ricorso è in larga misura inammissibile e comunque infondato, come da precedente specific o di questa Corte emesso in fattispecie sovrapponibile a quella odierna e dal qual e non vi sono ragioni per discostarsi(Cass. Sez. L, 19/11/2018, n. 29768); 5. in particolare, il primo motivo è inammissibile, in quanto il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione di legge, in relazione alla riconosciuta indennità in favore del personale civile, mentre sul punto la sentenza impugnata non ha proceduto all’interpretazione della disposizione normativa addotta bensì si è limitata a rilevare che la questione era coperta da giudicato, come pure rilevato nel precedente citato («occorre preliminarmente rilevare che si discute in questa sede della solaquantificazione dell’indennità di impiego operativo di campagna, di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 78/1985 e 5 del d.P.R. n. 394/1995, riconosciuta in favore deicontroricorrenti dalla sentenza n. 2307/2006 della Corte di Appello di Lecce, pacificamente passata in giudicato, sicché non rileva il principio di diritto recentemente affermato da questa Cort e con la sentenza n. 8254/2016, posto che la formazione delgiudicato sull’an della pretesa impedisce di riesaminare nel giudizio sul quantum le questioni inerenti la sussistenza del diritto»), sicché la censura difetta di specifica attinenza al decisum de lla sentenza impugnata (in tal senso, fra molte,Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15517); 6. il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui si fonda sulla sentenza e sugli atti del precedente giudizio, perché formulati senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione edi allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; 4.1. come già affermato nel citato precedentespecifico (Cass. Sez. L, n. 29768 del 2018) , «poiché la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso - in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento - la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per ca ssazione indicato dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto al l ’ esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno»; 4.2. è stato ivi pure precisato che l ’ interpretazione del giudicato esterno può essereeffettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena ma a condizioneche il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con richiamo congiunto dellamotivazione e del dispositivo, atteso che quest’ultimo, isolatamente considerato, non puòessere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale; 4.3. nel caso di specie il Ministero ricorrente si è limitato a trascrivere solo uno stralcio minimo della sentenza invocata ed inoltre non ha precisato da chi, dove e con quali modalità la stessa era stata prodotta; 4.5. il medesimo motivo è poi infondato nella parte in cui censura l’impugnata sentenza quanto all’interpretazione circa i criteri di liquidazione dell’indennità di cui all’art. 3 della l. n. 78 del 1983; 4.6. infatti, come pure chiarito nel precedente specifico richiamato, l’art. 2 della l. n. 78 del 1983 prevede che «al personale militare dell’Esercito, dellaMarina e dell’ Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l’indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall’annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, aferma speciale o raffermati»; 4.7. l’art. 3 della legge richiamata disciplina, invece, l’indennità di impiego operativo per i reparti di campagna e stabilisce che «agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, dellaMarina e dell’Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le uni tà di campagna appresso indicati spetta l’indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell’articolo 2, rispettivamente perl’ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I»; 4.8.infine, l ’ art. 17, intitolato «norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità», prevede che «le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro»; 4.9. le indennità di cui agli artt. 2 e 3 della legge costituiscono, quindi, emolumenti distinti e non cumulabili fra loro, sicché il richiamo contenuto nell’art. 3 all’importo riconosciuto dall ’ art. 2 ha la sola finalità di determinare il quantum del trattamento accessorio, partendo dall’importo base dell’indennità di impiego operativo e maggiorandolo; 4.10. non è quindi fondata la tesi del Ministero, a detta del quale andava riconosciuta la sola maggiorazione, per non avere il dipendente richiesto anche l’indennità di cui all ’ art. 2, posto che, per espressa volontà del legislatore, gli stessi erano tenuti ad optareper il trattamento più favorevole; 5. è infine inammissibile il terzo motivo, in parte perché denuncia una violazione di legge in ordine alla eccezione di prescrizione, senza svolgere una specifica critica al decisum della sentenza impugnata, che anche sul punto ha ritenuto la questione coperta dal giudicato, in parte perché formula la censura di erronea interpretazione del giudicato senza corrispondere ai requisiti di specificità, nei medesimi termini già indicati in relazione al secondo motivo di ricorso; 6. conclusivamente il ricorso va respinto e, in applicazione della regola della soccombenza, l’amministrazione ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 7. risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sicché non trova applicazione l’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a