CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05482/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e alla misura della pena applicata, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigli estensore I Pre iden