CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 25952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 21948/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Ginosa (TA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BTTMHLOOR22C136F), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 174/2021 emessa dalla CTR Puglia il 20/01/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto avverso l'iscrizione ipotecaria notificata in data 4.5.2011 su un immobile di sua proprietà per il mancato pagamento di plurime cartelle esattoriali. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava in parte motiva il ricorso, pur dichiarando in dispositivo di accoglierlo "per quanto di ragione". 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva l'appello per le ragioni esposte dal giudice di primo grado. 5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la Capannina s.r.I., affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., non essendosi la CTR pronunciata sulla eccezione della nullità dell'iscrizione di ipoteca per violazione dell'art. 77, comma 2 bis, dPR 602/73. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 77, comma 2 bis, dPR 602/73, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere i giudici di seconde cure annullato l'iscrizione ipotecaria affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, non essendo stata preceduta dalla comunicazione preventiva. 3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, «L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass.n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l'omessa pronuncia determina nullità della sentenza.» (Cass., Sez. 5, n.10036 del 24/04/2018). Nel caso di specie la contribuente ha provveduto a trascrivere nel corpo del ricorso, in ossequio al principio di specificità, le difese dell'atto di controdeduzione attraverso le quali veniva sollevata la questione della nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2 bis, del dPR 29/9/73 n. 602. Si tratta di un thema decidendum che investe la validità dell'iscrizione sul quale i giudici di «seconde cure» hanno completamente omesso di pronunciarsi, sia pure implicitamente. 4. Il secondo motivo resta assorbito, in quanto l'esame della ammissibilità e della fondatezza dell'eccezione va demandata al giudice del rinvio. 5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla competente CTR della Puglia anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]. Ant9 D