CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1957
Cassazione n. 03726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1957 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1985 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha riformato la pronunzia di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il delitto di bancarotta semplice documentale contestato al capo a) — artt. 218 (rectlus 217) co.2 e 224 n.1 legge fall., confermando la responsabilità penale in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sub capo b) — artt. 216 co.1 n.1 e 223 co.1 legge fall. — riducendo poi le pene principali e quelle accessorie fallimentari; Considerato che il primo ed unico motivo dei ricorsi proposti con unico atto, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati da parte della Corte territoriale, che rende conto in modo logico e completo della qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], dei ruolo di amministratore di diritto di [OSCURATO:PERSONA], della distrazione comprovata dalle scritture contabili di [OSCURATO:PERSONA] e dal mancato rinvenimento del denaro versato, del dolo generico— e non specifico come ritengono i ricorrenti — richiesto e comprovato per tale ultimo delitto; Considerato che quindi i motivi di censura in appello sono stati esaminati con particolare attenzione e in linea con gli orientamenti consolidati della Corte di legittimità, mentre i ricorrenti prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza in tema di amministratore di fatto e dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; Rilevato, quanto alle doglianze in tema di dosimetria della pena, che quelle relative a [OSCURATO:PERSONA], condannato ad anni quattro di reclusione, si fondano su un ruolo secondario del tutto smentito dalla Corte di appello; che per entrambi i ricorrenti le pene sono prossime al minimo edittale e che pertanto il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, il giudice di merito non era tenuto per la prossimità, al minimo edittale, a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il consigliere estens