CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20212/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. persona giuridica offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, rigettando l'opposizione proposta dalla ricorrente, ha disposto l'archiviazione del procedimento avviato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 2. Avverso tale provvedimento, la società in intestazione, quale persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione, mezzo non esperibile in quanto non consentito dall'ordinamento, essendo previsto che avverso il decreto di archiviazione si può proporre reclamo davanti al Tribunale in composizione monocratica (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 24