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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18769/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale è stata lamentata l'eccessività della pena, in quanto determinata in misura distante dal minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto per il delitto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo di qualsiasi considerazione della condotta e della personalità del ricorrente, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; sia perché è volto a censurare una valutazione di merito, ossia quella di adeguatezza della pena, esclusivamente sul piano della sua congruità, senza individuare violazioni di legge o vizi della motivazione, ma solo lamentandosi della eccessività della sanzione; sia, infine, perché l'adeguatezza della pena, comunque inferiore alla media edittale e dunque non richiedente analitica o diffusa motivazione, è stata sufficientemente giustificata, sottolineando la gravità della condotta, a causa della detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, e la personalità negativa dell'imputato, a causa dei precedenti da cui è gravato: si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nelle valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo formulato sul conto dell'imputato, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale è stata lamentata l'eccessività della pena, in quanto determinata in misura distante dal minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto per il delitto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo di qualsiasi considerazione della condotta e della personalità del ricorrente, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; sia perché è volto a censurare una valutazione di merito, ossia quella di adeguatezza della pena, esclusivamente sul piano della sua congruità, senza individuare violazioni di legge o vizi della motivazione, ma solo lamentandosi della eccessività della sanzione; sia, infine, perché l'adeguatezza della pena, comunque inferiore alla media edittale e dunque non richiedente analitica o diffusa motivazione, è stata sufficientemente giustificata, sottolineando la gravità della condotta, a causa della detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, e la personalità negativa dell'imputato, a causa dei precedenti da cui è gravato: si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nelle valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo formulato sul conto dell'imputato, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 18769/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris