CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24823/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. 073318700019), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 44 –controricorrente – Oggetto: tributi – accise - autoconsumo N.24823/19 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1031/07/19depositata in data 6 marzo 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale svolge attività di raccolta e lavorazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA), ha impugnato un diniego di esenzione dall’accisa sulla parte del prodotto energetico grasso animale, in quanto utilizzato come combustibile per la produzione di energia termica nell’ambito del ciclo produttivo per il funzionamento di un impianto di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica). 2. La società contribuente ha dedotto l’utilizzo di una parte del grasso animale quale prodotto energetico all’interno del proprio stabilimento e ha invocato l’esenzione di cui all’art. 22 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) in quanto prodotto energetico oggetto di autoconsumo. In particolare, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha dedotto di avere effettuato la raccolta di scarti di lavorazione animale, utilizzandone il grasso quale combustibile all’interno del menzionato impianto di cogenerazione, in cui il grasso animale andava a integrare la fonte di energia primaria (gas metano) e l’energia prodotta veniva utilizzata all’interno del ciclo produttivo. 3. La CTP di Como ha accolto il ricorso, ritenendo sussistere il dedotto autoconsumo. 4. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 6 marzo 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto che il grasso animale, pur essendo annoverato tra i prodotti energetici, sia N.24823/19 R.G. Est. F. D’Aquino stato utilizzato in autoconsumo dalla società contribuente, così godendo dell’esenzione di cui all’art. 22 TUA e ha ritenuto che l’esenzione riguardi anche prodotti fabbricati fuori dello stabilimento, oltre che al di fuori di un deposito fiscale. 5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane, affidato a due motivi; resiste la società contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 21 TUA, nella parte in cui la sentenza di appello ha affermato che il grasso animale sia da annoverare tra i prodotti energetici, al pari di altri prodotti energetici quali prodotti petroliferi e gas, dovendosi invero il grasso animale configurare come «energia». 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 22 TUA e dell’art. 2697 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che l’esenzione possa applicarsi al caso di specie. Osserva il ricorrente che nel caso di specie la produzione di energia dovrebbe qualificarsi come generazione di calore (energia termica), non automaticamente legata al processo produttivo. Osserva, inoltre, come non sussisterebbe autoconsumo in quanto l’olio di grasso animale non sarebbe stato utilizzato per la produzione, bensì per il riscaldamento dei locali. 2. Vanno rigettate le preliminari eccezioni di parte controricorrente, non essendo il ricorso formulato quale omesso esame di fatto decisivo, né avendo il ricorrente omesso di censurare le specifiche asserzioni del giudice di appello, così come risulta soddisfatto il requisito dell’esposizione delle premesse in fatto. 3. Il primo motivo è inammissibile, come rilevato dal Pubblico Ministero, in quanto volto a censurare un accertamento in fatto, ossia N.24823/19 R.G. Est. F. D’Aquino la natura di prodotto energetico dei grassi ed olii animali o vegetali a termini dell’art. 21 TUA in quanto rientranti (come indicato nella sentenza impugnata, senza specifica impugnazione) nelle classificazioni della [OSCURATO:PERSONA] nn. 1516 e 1518. Né sono state formulate specifiche censure in ordine al corretto utilizzo delle classificazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). 4. Il secondo motivo è infondato. Dispone l’art. 21, par. 3, Dir. 2003/96/CE, secondo periodo, che «gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta», salvo che il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli. 5. Dispone, conseguentemente, in proposito l’art. 22, comma 1, TUA, che «Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei N.24823/19 R.G. Est. F. D’Aquino depositi fiscali». Ne consegue che l’utilizzo di prodotti energetici, anche non fabbricati dal contribuente, ma che siano utilizzati all’interno del ciclo produttivo (cd. autoconsumo) e non siano destinati alla propulsione di veicoli o al riscaldamento (cd. consumi non connessi alla produzione), né al riscaldamento (salvi i depositi fiscali), non è considerato come fatto generatore di accisa. Il giudice di appello, nella parte in cui ha accertato che l’autoconsumo di prodotti energetici comunque utilizzati nel ciclo produttivo dell’azienda non costituisce fatto generatore di imposta ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 6. Inammissibile è, invece, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, la censura volta a censurare l’accertamento che il consumo dei prodotti energetici in oggetto non sarebbe stato indirizzato al riscaldamento dei locali, in quanto doglianza non censurabile come violazione di legge, ancorché in relazione al riparto dell’onere della prova, in quanto anche in questo caso il ricorrente intende riproporre in sede di legittimità un inammissibile accertamento in fatto, diversamente compiuto dal giudice del merito. 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente,