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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13385/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 10 agosto 2021, ha rigettatola richiesta di sequestro delle relazioni bancarie accese dai terzi [OSCURATO:PERSONA] eSergio [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lugano avanzata dal Pubblicoministero ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.2.

Con ordinanza del 22 luglio 2022, la Corte di Appello di Napoli ha disposto,ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., il sequestro delle relazioni bancarie giàmenzionate, nell’ambito del procedimento esecutivo promosso dal Pubblicoministero a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del 01 luglio 2019,con la quale la medesima Corte distrettuale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] peril reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorsoper cassazione avverso l’ordinanza del 18 settembre 2025 con cui la Corte diAppello di Napoli ha rigettato l’opposizione da loro proposta contro l’ordinanzacon cui la medesima Corte territoriale aveva disposto il sopramenzionatosequestro.4.

I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazionedell’art. 240-bis cod. pen. nonché contraddittoria e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al ritenuto rispetto del principio di ragionevolezzatemporale.I giudici dell’opposizione, con percorso argomentativo contraddittorio, avrebberoritenuto rispettato tale principio prendendo in considerazione, non il momentocostitutivo di tali provviste, da collocarsi negli anni 2000 e 2002, ma ulterioriversamenti di denaro fatti a mezzo di bonifici negli anni 2005 e 2008.A giudizio della difesa, invece, il rispetto del criterio della ragionevolezzatemporale andava verificato tra la data di accertamento del [OSCURATO:REA]- e ledate di costituzione delle relative provviste (2000-2002) senza tenere conto dellemovimentazioni di denaro successive.Nel caso di specie la distanza temporale pari a 5 e 7 anni tra il momento dicostituzione dei rapporti bancari e la data di accertamento del reato spia sarebbetale da vincere la presunzione di illecita provenienza dei relativi fondi dell'attivitàcriminosa oggetto della condanna.Inoltre, la Corte avrebbe posto a fondamento del sequestro due sentenze dicondanna emesse nei confronti dei ricorrenti (sentenza del 19 giugno 2019 esentenza del 27 marzo 2023) diverse dalla pronuncia che radicava la propriacompetenza a provvedere a seguito della richiesta di sequestro avanzata dallaProcura generale.In proposito, è stato richiamato il principio di diritto secondo cui l’intervento delgiudice dell’esecuzione assume carattere surrogatorio e residuale,presupponendo la mancata adozione della confisca nella fase di cognizione.

Taleintervento è tuttavia subordinato al rispetto dei limiti propri dell’ambito cognitivodel giudice che ha accertato la responsabilità penale in relazione al reato spia,con la conseguenza che non può essere disposta la confisca di beni entrati nelpatrimonio del condannato successivamente al passaggio in giudicato dellasentenza di condanna.5.

Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono la violazionedell’art. 649 cod. proc. pen. nonché del principio del giudicato cautelare.La difesa sostiene che la prima ordinanza con cui la Corte di appello avevarigettato la richiesta di sequestro non sia stata oggetto di impugnazione da partedella Procura generale, con conseguente formazione del giudicato cautelare.Secondo i ricorrenti, tale giudicato non risulterebbe superato dalla successivaacquisizione degli interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] probatorio già disponibile.In particolare, la difesa evidenzia che, sin dal 2014, la Procura generale avrebbepotuto ottenerne copia nell’ambito della cooperazione internazionale conl’autorità giudiziaria svizzera e che tali interrogatori non avrebbero apportatoalcun contributo conoscitivo ulteriore rispetto agli elementi già acquisiti agli atti,con conseguente permanenza del giudicato cautelare, ostativo alla reiterazionedella medesima richiesta.6.

Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità.Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emessein materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo perviolazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal decidente, la cui decisione risulti di conseguenzaradicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione puòintegrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparatoargomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, siafondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del casoconcreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n.11320 del 13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Nel caso di specie il riferimento alla violazione di legge ed alla contraddittorietàdella motivazione è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazionedella vicenda nel merito.

Le doglianze difensive sono, ictu oculi, riferibili ad unamotivazione, non già meramente apparente, ma ritenuta illogica e non condivisadai ricorrenti e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte diCassazione in materia di misure cautelari reali (vedi pag. 7 del ricorso “la Corteè pervenuta diverse conclusioni con motivazione assolutamente contraddittoria”).[OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare continuità al principio di diritto secondo cui ilterzo, in presenza di un sequestro avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamenteintestati, può far valere esclusivamente l’effettiva titolarità e proprietà dei benisottoposti a vincolo, non essendo invece legittimato a censurare il requisito dellaragionevolezza temporale tra l’acquisto del bene e la commissione del reato chegiustifica l’ablazione (vedi Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, Scozzari, Rv. 287474– 01; Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582–01; Sez. 3, n.36354 del 07/10/2025, Santoro, Rv. 288831 - 01).7.

Il secondo motivo è al contempo non consentito e manifestamente infondato.La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di giudicato cautelare, affermando che lareiterazione di una richiesta di sequestro non è preclusa qualora essa sia fondatasu allegazioni e deduzioni diverse rispetto a quelle poste a base della precedenteistanza rigettata (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).

Invero, lapreclusione derivante dal giudicato cautelare opera esclusivamente conriferimento alle questioni già espressamente o implicitamente esaminate e decise,e non si estende a quelle che, pur astrattamente deducibili, non siano state inconcreto prospettate.In tale prospettiva, la Corte territoriale ha altresì ribadito, in modo coerente, ilprincipio di diritto secondo cui il giudicato cautelare esplica efficacia allo statodegli atti ed è funzionale ad evitare la reiterazione di interventi giudiziari inassenza di una modificazione del quadro fattuale o probatorio di riferimento.

Neconsegue che essa può essere superata allorché sopravvengano elementi nuoviidonei a incidere sul precedente assetto valutativo, determinandone unapprezzabile mutamento (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683– 01; Sez. 2, n. 21108 del 10/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284766 - 01).Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato dà conto, conargomentazione logica e non manifestamente illogica, della sussistenza dielementi sopravvenuti ritenuti idonei a giustificare la rinnovata richiesta disequestro, escludendo pertanto l’operatività della dedotta preclusione.Ciò premesso deve essere rimarcato come le differenti valutazioni che i ricorrentihanno invocato in tema di inidoneità degli interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad integrare elementi di novità rispetto alcompendio probatorio già disponibile, si pongono in modo palese al di fuori delperimetro dei motivi ammissibili in questa sede, avendo ad oggetto una richiestadi rivalutazione della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità.8.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 10 agosto 2021, ha rigettatola richiesta di sequestro delle relazioni bancarie accese dai terzi [OSCURATO:PERSONA] eSergio [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lugano avanzata dal Pubblicoministero ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.2. Con ordinanza del 22 luglio 2022, la Corte di Appello di Napoli ha disposto,ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., il sequestro delle relazioni bancarie giàmenzionate, nell’ambito del procedimento esecutivo promosso dal Pubblicoministero a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del 01 luglio 2019,con la quale la medesima Corte distrettuale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] peril reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorsoper cassazione avverso l’ordinanza del 18 settembre 2025 con cui la Corte diAppello di Napoli ha rigettato l’opposizione da loro proposta contro l’ordinanzacon cui la medesima Corte territoriale aveva disposto il sopramenzionatosequestro.4. I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazionedell’art. 240-bis cod. pen. nonché contraddittoria e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al ritenuto rispetto del principio di ragionevolezzatemporale.I giudici dell’opposizione, con percorso argomentativo contraddittorio, avrebberoritenuto rispettato tale principio prendendo in considerazione, non il momentocostitutivo di tali provviste, da collocarsi negli anni 2000 e 2002, ma ulterioriversamenti di denaro fatti a mezzo di bonifici negli anni 2005 e 2008.A giudizio della difesa, invece, il rispetto del criterio della ragionevolezzatemporale andava verificato tra la data di accertamento del [OSCURATO:REA]- e ledate di costituzione delle relative provviste (2000-2002) senza tenere conto dellemovimentazioni di denaro successive.Nel caso di specie la distanza temporale pari a 5 e 7 anni tra il momento dicostituzione dei rapporti bancari e la data di accertamento del reato spia sarebbetale da vincere la presunzione di illecita provenienza dei relativi fondi dell'attivitàcriminosa oggetto della condanna.Inoltre, la Corte avrebbe posto a fondamento del sequestro due sentenze dicondanna emesse nei confronti dei ricorrenti (sentenza del 19 giugno 2019 esentenza del 27 marzo 2023) diverse dalla pronuncia che radicava la propriacompetenza a provvedere a seguito della richiesta di sequestro avanzata dallaProcura generale.In proposito, è stato richiamato il principio di diritto secondo cui l’intervento delgiudice dell’esecuzione assume carattere surrogatorio e residuale,presupponendo la mancata adozione della confisca nella fase di cognizione. Taleintervento è tuttavia subordinato al rispetto dei limiti propri dell’ambito cognitivodel giudice che ha accertato la responsabilità penale in relazione al reato spia,con la conseguenza che non può essere disposta la confisca di beni entrati nelpatrimonio del condannato successivamente al passaggio in giudicato dellasentenza di condanna.5. Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono la violazionedell’art. 649 cod. proc. pen. nonché del principio del giudicato cautelare.La difesa sostiene che la prima ordinanza con cui la Corte di appello avevarigettato la richiesta di sequestro non sia stata oggetto di impugnazione da partedella Procura generale, con conseguente formazione del giudicato cautelare.Secondo i ricorrenti, tale giudicato non risulterebbe superato dalla successivaacquisizione degli interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] probatorio già disponibile.In particolare, la difesa evidenzia che, sin dal 2014, la Procura generale avrebbepotuto ottenerne copia nell’ambito della cooperazione internazionale conl’autorità giudiziaria svizzera e che tali interrogatori non avrebbero apportatoalcun contributo conoscitivo ulteriore rispetto agli elementi già acquisiti agli atti,con conseguente permanenza del giudicato cautelare, ostativo alla reiterazionedella medesima richiesta.6. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità.Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emessein materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo perviolazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal decidente, la cui decisione risulti di conseguenzaradicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione puòintegrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparatoargomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, siafondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del casoconcreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n.11320 del 13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Nel caso di specie il riferimento alla violazione di legge ed alla contraddittorietàdella motivazione è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazionedella vicenda nel merito. Le doglianze difensive sono, ictu oculi, riferibili ad unamotivazione, non già meramente apparente, ma ritenuta illogica e non condivisadai ricorrenti e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte diCassazione in materia di misure cautelari reali (vedi pag. 7 del ricorso “la Corteè pervenuta diverse conclusioni con motivazione assolutamente contraddittoria”).[OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare continuità al principio di diritto secondo cui ilterzo, in presenza di un sequestro avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamenteintestati, può far valere esclusivamente l’effettiva titolarità e proprietà dei benisottoposti a vincolo, non essendo invece legittimato a censurare il requisito dellaragionevolezza temporale tra l’acquisto del bene e la commissione del reato chegiustifica l’ablazione (vedi Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, Scozzari, Rv. 287474– 01; Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582–01; Sez. 3, n.36354 del 07/10/2025, Santoro, Rv. 288831 - 01).7. Il secondo motivo è al contempo non consentito e manifestamente infondato.La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di giudicato cautelare, affermando che lareiterazione di una richiesta di sequestro non è preclusa qualora essa sia fondatasu allegazioni e deduzioni diverse rispetto a quelle poste a base della precedenteistanza rigettata (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). Invero, lapreclusione derivante dal giudicato cautelare opera esclusivamente conriferimento alle questioni già espressamente o implicitamente esaminate e decise,e non si estende a quelle che, pur astrattamente deducibili, non siano state inconcreto prospettate.In tale prospettiva, la Corte territoriale ha altresì ribadito, in modo coerente, ilprincipio di diritto secondo cui il giudicato cautelare esplica efficacia allo statodegli atti ed è funzionale ad evitare la reiterazione di interventi giudiziari inassenza di una modificazione del quadro fattuale o probatorio di riferimento. Neconsegue che essa può essere superata allorché sopravvengano elementi nuoviidonei a incidere sul precedente assetto valutativo, determinandone unapprezzabile mutamento (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683– 01; Sez. 2, n. 21108 del 10/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284766 - 01).Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato dà conto, conargomentazione logica e non manifestamente illogica, della sussistenza dielementi sopravvenuti ritenuti idonei a giustificare la rinnovata richiesta disequestro, escludendo pertanto l’operatività della dedotta preclusione.Ciò premesso deve essere rimarcato come le differenti valutazioni che i ricorrentihanno invocato in tema di inidoneità degli interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad integrare elementi di novità rispetto alcompendio probatorio già disponibile, si pongono in modo palese al di fuori delperimetro dei motivi ammissibili in questa sede, avendo ad oggetto una richiestadi rivalutazione della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità.8. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]
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