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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 2023

Cassazione n. 35318/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9620/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata al domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Largo L.Fregoli 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 7909/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : − nelle distinte procedure esecutive immobiliari promosse da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi datori di ipoteche a garanzia dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA]., gli esecutati proponevano separate opposizioni esecutive; − i giudizi di merito – ai quali era stata chiamata a partecipare la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA], in fallimento dal 1996 (con chiusura della procedura concorsuale, per insufficienza di attivo, risalente al 16/2/2011) – avevano subito plurime interruzioni a causa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e dei decessi del difensore degli opponenti e dell’esecutato [OSCURATO:PERSONA]; con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le distinte cause venivano riunite; − con la sentenza n. 105 del 29/1/2020 il Tribunale di Cassino, in accoglimento delle opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarava risolti i contratti di mutuo azionati come titoli esecutivi, mentre respingeva le opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., condannando la parte opposta [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito), alla parziale rifusione delle spese di lite; − avendo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] notifica della sentenza di primo grado in data 21/5/2020, [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava la decisione con atto di citazione in appello notificato a tutte le controparti il 19/6/2020; l’appellante procedeva, dunque, al deposito telematico e il 25/6/2020 riceveva le prime tre ricevute p.e.c. (RAC, RdAC ed esito controlli automatici), mentre solo in data 16/7/2020 il Tribunale di Roma comunicava l’esito negativo del deposito telematico in quanto l’atto doveva essere depositato alla Corte d’appello di Roma, incombente al quale la società procedeva nella medesima giornata (con iscrizione a ruolo n. 3717/2020 R.G.); − il 20/7/2020 la [OSCURATO:SOCIETA]., come sopra rappresentata, notificava un altro atto d’appello nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (succeduti a [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo a tempestiva iscrizione a ruolo (n. 3944/2020 R.G.) presso la medesima Corte di merito; − respinta l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla società appellante, la Corte territoriale –con sentenza n. 7909 del 29/11/2021 – dichiarava improcedibile l ’ appello iscritto al n. 3717/2020 e inammissibile l’impugnazione iscritta al n. 3944/2020, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite; − avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resistevano con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositava no memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; − all’esito della camera di consiglio del 6/11/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto il grado d’appello della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; − infatti, il contraddittorio in appello non risultava integro : la ricorrente dà atto che era stata chiamata a partecipare alla controversia (rectius, alle varie cause, prima della riunione in primo grado) la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA].; tuttavia, risulta univocamente dagli atti legittimamente scrutinabili da questa Corte che la predetta società non abbia partecipato al secondo grado, quantomeno come litisconsorte processuale; − in realtà, nell ’ opposizione all ’ espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: «Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01); − è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale o diretto è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione exart. 619 cod. proc. civ.) o nell’esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01); − come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20061 del 13/07/2023 e da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023, «l’enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis , e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.22/03/2011, n. 6546)»; risulta perciò irrilevante che la procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA], aperta dal 1996, sia stata chiusa nel 2011 (prima della disposta riunione e della proposizione degli appelli); − la violazione del contraddittorio in appello comporta la cassazione della sentenza impugnata,con rinvio al giudice di secondo grado ; − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; p.q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, diversacomposizione, anche per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9620/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata al domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Largo L.Fregoli 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 7909/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : − nelle distinte procedure esecutive immobiliari promosse da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi datori di ipoteche a garanzia dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA]., gli esecutati proponevano separate opposizioni esecutive; − i giudizi di merito – ai quali era stata chiamata a partecipare la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA], in fallimento dal 1996 (con chiusura della procedura concorsuale, per insufficienza di attivo, risalente al 16/2/2011) – avevano subito plurime interruzioni a causa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e dei decessi del difensore degli opponenti e dell’esecutato [OSCURATO:PERSONA]; con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le distinte cause venivano riunite; − con la sentenza n. 105 del 29/1/2020 il Tribunale di Cassino, in accoglimento delle opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarava risolti i contratti di mutuo azionati come titoli esecutivi, mentre respingeva le opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., condannando la parte opposta [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito), alla parziale rifusione delle spese di lite; − avendo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] notifica della sentenza di primo grado in data 21/5/2020, [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava la decisione con atto di citazione in appello notificato a tutte le controparti il 19/6/2020; l’appellante procedeva, dunque, al deposito telematico e il 25/6/2020 riceveva le prime tre ricevute p.e.c. (RAC, RdAC ed esito controlli automatici), mentre solo in data 16/7/2020 il Tribunale di Roma comunicava l’esito negativo del deposito telematico in quanto l’atto doveva essere depositato alla Corte d’appello di Roma, incombente al quale la società procedeva nella medesima giornata (con iscrizione a ruolo n. 3717/2020 R.G.); − il 20/7/2020 la [OSCURATO:SOCIETA]., come sopra rappresentata, notificava un altro atto d’appello nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (succeduti a [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo a tempestiva iscrizione a ruolo (n. 3944/2020 R.G.) presso la medesima Corte di merito; − respinta l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla società appellante, la Corte territoriale –con sentenza n. 7909 del 29/11/2021 – dichiarava improcedibile l ’ appello iscritto al n. 3717/2020 e inammissibile l’impugnazione iscritta al n. 3944/2020, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite; − avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resistevano con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositava no memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; − all’esito della camera di consiglio del 6/11/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto il grado d’appello della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; − infatti, il contraddittorio in appello non risultava integro : la ricorrente dà atto che era stata chiamata a partecipare alla controversia (rectius, alle varie cause, prima della riunione in primo grado) la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA].; tuttavia, risulta univocamente dagli atti legittimamente scrutinabili da questa Corte che la predetta società non abbia partecipato al secondo grado, quantomeno come litisconsorte processuale; − in realtà, nell ’ opposizione all ’ espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: «Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01); − è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale o diretto è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione exart. 619 cod. proc. civ.) o nell’esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01); − come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20061 del 13/07/2023 e da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023, «l’enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis , e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.22/03/2011, n. 6546)»; risulta perciò irrilevante che la procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA], aperta dal 1996, sia stata chiusa nel 2011 (prima della disposta riunione e della proposizione degli appelli); − la violazione del contraddittorio in appello comporta la cassazione della sentenza impugnata,con rinvio al giudice di secondo grado ; − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; p.q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, diversacomposizione, anche per le
Sentenza Cassazione n. 35318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris