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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43131/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, i motivi aggiunti e la ordinanza impugnata.

Considerato che con l'unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza di Perugia nel respingere la sua richiesta di detenzione domiciliare.

Rilevato che, in realtà, il lamentato vizio non sussiste perché nell'ordinanza impugnata è stato stabilito - con motivazione congrua e non contraddittoria - che il condannato è gravata da vari precedenti penali, che è solito accompagnarsi a pregiudicati e che il quartiere Montesanto di Napoli dove egli dovrebbe espiare la pena in regime di detenzione domiciliare è una zona ad alta densità criminale e che, pertanto, ciò gli consentirebbe di mantenere contatti con ambienti devianti.

Considerato, quindi, che il ricorrente nel lamentare il vizio di omessa motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamento contenuti nel provvedimento impugnato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, i motivi aggiunti e la ordinanza impugnata. Considerato che con l'unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza di Perugia nel respingere la sua richiesta di detenzione domiciliare. Rilevato che, in realtà, il lamentato vizio non sussiste perché nell'ordinanza impugnata è stato stabilito - con motivazione congrua e non contraddittoria - che il condannato è gravata da vari precedenti penali, che è solito accompagnarsi a pregiudicati e che il quartiere Montesanto di Napoli dove egli dovrebbe espiare la pena in regime di detenzione domiciliare è una zona ad alta densità criminale e che, pertanto, ciò gli consentirebbe di mantenere contatti con ambienti devianti. Considerato, quindi, che il ricorrente nel lamentare il vizio di omessa motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamento contenuti nel provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 43131/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris