CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria depositata nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Deposita in udienza note scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta interamente ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309 /1990, per aver illecitamente detenuto un quantitativo di hashish pari a grammi 300 circa, nonché un quantitativo di cocaina pari a grammi 590, e, concesse le attenuanti generiche, ha determinato la pena in anni 5 e mesi due di reclusione ed euro 21.500 di multa. Si precisa che il ricorrente era stato arrestato in data 16 febbraio 2015, a seguito di perquisizione personale per aver detenuto, a fine di spaccio, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, avvolto con un involucro che recava il logo del continente africano e la scritta Africa, che veniva rinvenuto a seguito di perquisizione personale e che, in data 17 febbraio 2015, successivamente al suo arresto, era stata rinvenuta nella medesima area boschiva da dove il ricorrente era stato visto uscire in possesso dello stupefacente, l'ulteriore quantitativo di hashish pari a grammi 300 circa, suddiviso in tre panetti da 100 grammi l'uno, e un quantitativo di cocaina pari a grammi 590, confezionati con involucro identico a quello rinvenuto in possesso dell'imputato, rinvenuto all'interno di un barattolo occultato precisamente nella zona in cui, nella giornata precedente, il ricorrente era stato visto dai militari che svolgevano attività di appostamento, parcheggiare l'auto, addentrarsi per pochi minuti e tornare indietro avendo con sé la minore quantità di hashish. Dalle analisi tecniche emergeva che la sostanza rinvenuta il 16 febbraio aveva identica concentrazione per principio attivo di quello detenuto il giorno precedente dall'imputato. Poiché dal momento dell'arresto del ricorrente al sopralluogo del giorno successivo la zona è stata ininterrottamente presidiata da pattuglie dei carabinieri che ne impedivano l'accesso, anche tale ulteriore quantitativo di stupefacente rinvenuto nel barattolo occultato nel bosco è stato attribuito alla sua disponibilità e dunque alla sua detenzione. 2.11 ricorrente, che impugna la sentenza con cui è stato condannato per la detenzione dei panetti di complessivi grammi 300 di hashish e di grammi 590 di cocaina, affida 4ricorso a quattro motivi, come di seguito formulati. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata e conseguente travisamento della prova, lamentando una errata applicazione delle regole di valutazione e di giudizio da seguire nell'analisi degli elementi probatori acquisiti nonché violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, il ricorrente evidenzia quanto già rappresentato nell'atto d'appello in ordine all'assenza di elementi probatori utili a stabilire se il giorno 16/02/2015 - ovvero il giorno antecedente alla perlustrazione che ha portato al rinvenimento del maggiore quantitativo di sostanza stupefacente - fossero presenti all'interno del bosco altre persone dedite alla cessione di stupefacenti. Al riguardo, si richiama quanto il ricorrente ha riferito in sede di riesame, in ordine alla frequentazione di quel punto della località boschiva da parte di altri spacciatori, circostanza del resto nota anche alle forze dell'ordine. Il teste di polizia giudiziaria maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre descritto il punto dove veniva svolta la perlustrazione ed era stata occultata la sostanza stupefacente come un luogo non di limitate dimensioni, di conformazione tale da facilitare attività di occultamento e da consentire possibili vie di fuga alternative all'accesso presidiato dai militari, e da dove era stato visto accedere il ricorrente. Sebbene i militari abbiano presidiato la zona boschiva ininterrottamente nell'intervallo di tempo intercorso tra il pedinamento e la perquisizione del ricorrente e il successivo rinvenimento dello stupefacente occultato all'interno del bosco tra le foglie, non può ragionevolmente escludersi che altri soggetti all'interno della boscaglia siano sfuggiti alla visuale degli operatori di polizia giudiziaria. Peraltro, in assenza di elementi che possano dimostrare la materiale apprensione di una parte dello stupefacente rinvenuto addosso al ricorrente, sarebbe illogica la deduzione secondo cui i 100 grammi di hashish rinvenuti il 16 Febbraio siano stati prelevati dal contenitore occultato nel bosco. Neppure si è accertata la esclusiva disponibilità da parte del ricorrente del suddetto contenitore occultato tra le foglie e rami in un'area pubblica accessibile a chiunque. Gli elementi in questione invece sono compatibili con una ricostruzione alternativa dei fatti, già rappresentata in sede di impugnazione, in cui il ricorrente rappresenta di aver solo acquistato la sostanza, per la quale è stato già condannato in altro procedimento, da terzi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al concetto di detenzione il quale, lungi dal coincidere con una relazione immediata e continua sulla res da parte del soggetto attivo, deve comunque connotare una sfera di dominio materiale. Nel caso in esame non è stata verificata in concreto la sussistenza del rapporto materiale tra il prevenuto e il quantitativo di droga scoperto dai carabinieri il giorno successivo al suo arresto. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in particolare al diniego di esame dei testimoni che avrebbero potuto riferire in ordine allo svolgimento dell'attività di spaccio da parte di altri soggetti in quell'area boschiva. Il teste [OSCURATO:PERSONA] nonché lo stesso ricorrente hanno infatti riferito della presenza in quell'area del bosco di un soggetto cui erano soliti rivolgersi per acquistare sostanza stupefacente. Tali circostanze hanno valenza decisiva in ordine alla attribuibilità dello stupefacente rinvenuto il giorno successivo all'arresto del ricorrente ad altri soggetti. È stata altresì rigettata la richiesta di accertamento istruttorio volto alla ricerca delle impronte digitali del ricorrente sul barattolo rinvenuto dagli operatori che avrebbe comprovato un contatto diretto tra la res e il ricorrente. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte territoriale, pur valorizzando il comportamento post factum tenuto dall'imputato ai fini della concessione delle attenuanti generiche e dando atto dell'assenza di condanne a suo carico, ha tuttavia escluso l'applicazione della diminuente nella sua massima estensione in ragione dell'inserimento non marginale dell'imputato nell'ambiente criminoso dello spazio di stupefacenti. Evidenzia il ricorrente illogicità della motivazione che da un lato descrive il fatto come un episodio isolato e sganciato da logiche criminali e dall'altro fa richiamo all'inserimento dell'imputato all'interno dell'ambiente della criminalità. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato deposita in udienza memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Innanzitutto, si precisa che la memoria depositata nel corso dell'udienza di trattazione orale non è ammissibile, in quanto tardiva. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, non essendo stata adeguatamente vagliata dal giudice territoriale la questione della attribuibilità della sostanza al ricorrente. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali il giudice territoriale ha ritenuto che l'area boschiva, ove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente il giorno successivo all'arresto dell'imputato, non potesse essere accessibile e frequentata anche da altri soggetti, sia prima che durante l'attività di perlustrazione e osservazione svolta dai carabinieri in data 16 febbraio, sebbene la doglianza nell'atto d'appello fosse stata sottoposta al giudice di merito. La Corte territoriale nulla dice in ordine alla sussistenza di altri accessi alla medesima porzione di area e allo svolgimento di un'attività di vigilanza per l'intera area boschiva, limitandosi a constatare che nelle 24 ore successive all'arresto, l'area era stata sottoposta a continua vigilanza. Né tali ragioni sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo, che non può certo tacciarsi di genericità, essendo state criticate, con specifiche censure, da parte dell'appellante, le argomentazioni formulate sul punto nella motivazione della sentenza di primo grado, ove specificatamente si evidenziava la sussistenza di altre via di uscita e di entrata dalla località boschiva, nonché la particolare conformazione morfologica della zona, come peraltro risulta dalle dichiarazioni rese dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rappresentato che il sentiero percorso dal ricorrente proseguiva fino a un canalone di uscita. L'imputato, nell'atto di appello, aveva anche evidenziato che la notizia del suo arresto si era immediatamente divulgata nell'ambiente dello spaccio sicché irrilevante è che nelle 24 ore successive nessuno sia stato avvistato accedere in quel sito, non escludendosi che lo stupefacente sia stato anche precedentemente collocato in quell'area da terzi soggetti. Ne segue che è carente ed illogica l'affermazione dei giudici a quo secondo cui né prima dell'arresto dell'Elaz né al momento dell'arresto nelle successive 24 ore nessuno aveva potuto avere accesso a quella località, non essendo stato effettuato alcun presidio dell'intera area e delle sue numerose vie di accesso e uscita ed essendo irrilevante la velocità e repentinità con no cui il ricorrente è entrato ed immediatamente dopo uscito dall'area boschiva detenendo lo stupefacente, nonché la mancata percezione della presenza di terzi sia al momento dell'arresto che durante il monitoraggio della zona protrattosi nelle 24 ore successive. L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa all'attribuibilità al ricorrente della sostanza stupefacente rinvenuta bell'area boschiva successivamente al suo arresto. Si è, dunque, in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova cui incombe il compito di nuova complessiva valutazione degli elementi di cui sopra, in essa ricompresa l'eventuale necessità di procedere all'effettuazione dell"integrazione probatoria richiesta, oggetto del secondo motivo di ricorso, da ritenersi assorbito alla pari degli ulteriori due motivi. 4. Risalendo il fatto al 16 febbraio 2015, deve peraltro dichiararsi l'estinzione del reato di detenzione dell'hashish, essendo decorso il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei in data 06/07/2023, considerato il dies a quo del 17/02/ 2015 e la sospensione per giorni 323. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestata detenzione dell'hashish per essere relativo reato estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'ap