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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38574/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con ordinanza in data 03/02/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 12/06/2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis cod. pen., 75 d.

Igs. 159/2011.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto, avendo erroneamente considerato generici i motivi dell'impugnazione che al contrario indicavano, pur se in sintesi, gli errori della decisione di primo grado.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: è nozione pacifica quella che delinea il carattere della specificità dei motivi di impugnazione, da intendersi come esplicita enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811), sicché non può corrispondere alla generica affermazione di erroneità della decisione o di carenza della prova a sostegno dell'affermazione di responsabilità (come avvenuto nella formulazione dell'atto di appello in esame).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con ordinanza in data 03/02/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 12/06/2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis cod. pen., 75 d. Igs. 159/2011. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto, avendo erroneamente considerato generici i motivi dell'impugnazione che al contrario indicavano, pur se in sintesi, gli errori della decisione di primo grado. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: è nozione pacifica quella che delinea il carattere della specificità dei motivi di impugnazione, da intendersi come esplicita enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811), sicché non può corrispondere alla generica affermazione di erroneità della decisione o di carenza della prova a sostegno dell'affermazione di responsabilità (come avvenuto nella formulazione dell'atto di appello in esame). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38574/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris