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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 gennaio 1942

Cassazione n. 26816/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 07/01/1942 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1947 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1991 avverso il decreto del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione contro [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui in epigrafe, ha deciso sull'appello proposto dal medesimo, nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Agrigento, Sezione misure di prevenzione, in data 20/12/2019-30/07/2020, con cui, seppure veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era disposta, nei confronti di quest'ultimo e dei suddetti quali terzi intestatari, la confisca dei beni ivi analiticamente indicati.

Ha, quindi, rigettato l'appello e confermato il decreto impugnato.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, tramite il loro comune difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 1 e ss. del d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. modifiche, e motivazione mancante, apparente, illogica e contraddittoria, in relazione al mancato esame di scritti, documenti e relazioni tecniche, palese travisamento dei fatti e mancato esame autonomo della posizione degli intervenienti.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha confermato la confisca in assenza di pericolosità sociale del proposto e in presenza di una valutazione non corretta da parte del primo Giudice della perimetrazione di detta pericolosità e di una mancata valutazione delle giustificazioni fornite dai ricorrenti in relazione all'acquisto dei beni.

Con riguardo al primo profilo, il difensore, dopo avere premesso che detta pericolosità era ricostruita sulla base di una condanna del 1996, passata in giudicato nel 2001, per vecchi fatti commessi nell'unico contesto di Favara dalla fine degli anni '80, e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; i rese nel 2011-2012, relativamente ad un asserito e non precisato periodo del 2006, rileva che sussistono anni di vuoto probatorio circa la pericolosità sociale di Cinquemani sia dal 1996 al 2006, sia dal 2006 in poi.

Con riguardo alle propalazioni in ultimo citate, ritenute insufficienti a legittimare l'azione penale, tanto da essere sopravvenuta l'archiviazione come emerge dagli atti, si duole il difensore che la Corte palermitana non ne abbia spiegato, a fronte di detta archiviazione, l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, nonché l'idoneità a giustificare una pericolosità a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale, esclusa invece per la misura di prevenzione personale.

Lamenta la difesa che nel decreto impugnato manca una disamina soggetto per soggetto, bene per bene.

Rileva che nel 2000, dopo la sentenza di condanna e prima della collaborazione di Billizzi, era già stata rigettata la richiesta di confisca, ritenendosi la sproporzione tra redditi leciti e impieghi del nucleo familiare in realtà non significativa.

2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono lamentati la mancata disamina delle giustificazioni fornite dai ricorrenti, l'appiattimento sulla perizia [OSCURATO:PERSONA], la mancata autonoma valutazione della posizione degli intervenienti, la confisca di terreni •ereditati e la confisca finanche di vettura pagata a rate grazie a stipendi leciti.

Ci si duole che la Corte d'appello si rifaccia nuovamente ad alcune informazioni generiche rese nel corso dell'esame del perito dinanzi al Collegio di primo grado.

Si rileva che non può considerarsi sufficiente, come ritenuto dal decreto d'appello, che il perito e il coadiutore avrebbero lavorato "in stretto contatto" con i consulenti tecnici della difesa, quando poi non risultano riportate nell'elaborato peritale le loro osservazioni.

Lamenta il difensore che, lungi dall'esaminare gli scritti difensivi e gli elaborati tecnici, la Corte territoriale si è appiattita sull'errata tesi del Tribunale, basata su una vecchia sentenza e su inattendibili propalazioni, senza spiegare perché le prospettazioni dei consulenti di parte siano state definite "per nulla convincenti".

Rileva la difesa che: - se si ipotizza che i germani Angelo e [OSCURATO:PERSONA] abbiano coltivato i terreni ereditati dal padre Antonio, "in comproprietà" pro indiviso con il fratello Gioacchino (odierno proposto) anche nel periodo in cui è stato detenuto, è logico allora ritenere che i germani abbiano corrisposto al proposto quanto spettante allo stesso pro quota, al netto delle spese; - altrettanto è a dirsi sui terreni acquistati dalla moglie e addirittura su quelli pervenuti alla stessa per eredità dalla madre; - la aberrante conclusione della Corte è che abbia confermato la confisca anche dei terreni pervenuti per eredità, appiattendosi sulla conclusione del Tribunale e su quella del perito, per il solo fatto di essere [OSCURATO:PERSONA] socialmente pericoloso e di non essere detti beni coltivati all'atto di immissione nel possesso.

Lamenta, ancora, la difesa che le "spese familiari", così come calcolate dal perito, sono elevatissime e che comunque non è vero che gli acquisti degli immobili risalgono all'epoca della pericolosità sociale di Cinquemani.

Si duole, ancora, il difensore della confisca di una vettura a [OSCURATO:PERSONA], per il solo fatto di essere quest'ultima figlia di Gioacchino, senza, invece, considerare lo stipendio percepito dalla stessa come insegnante assolutamente compatibile con un acquisto a rate di un'autovettura.

La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.

Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887, e la più recente Sez. 2, n. 20968 del 6/07/2020, P.g. in procedim.

Noviello, Rv.279435, secondo cui, essendo nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge).

Va, inoltre, rilevato che la giurisprudenza di questa Corte - si veda Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - ha precisato che in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.

Orbene, nel caso in esame le doglianze esposte dai ricorrenti e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della riconducibilità dei beni confiscati all'illecita attività di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, risultano aspecifiche, oltre che carenti di interesse, le censure difensive riguardanti i beni di proprietà dei terzi intestari rivolte in particolare a contestare la motivazione in ordine al profilo della pericolosità qualificata del proposto e alla manifestazione della stessa in epoca coincidente o prossima agli incrementi patrimoniali e a censurare le valutazioni operate dalla Corte territoriale in merito alla riconducibilità dei beni alle attività lecite compiute dal proposto.

La Corte di appello di Palermo ritiene, conformemente al Tribunale di Agrigento, che la pericolosità sociale qualificata di Cinquemani copra il periodo che va dalla fine degli anni '80 - epoca a cui risale secondo la sentenza di condanna della Corte di assise di Agrigento del 28 marzo 1996, confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con pronuncia irrevocabile il 22 ottobre 2001, la sua affiliazione all'associazione mafiosa - fino ai primi mesi del 2006, epoca dei fatti riferiti dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già associato alla famiglia di Gela, che tuttavia confermano la contiguità mafiosa di Cinquemani anche in epoca successiva all'espiazione della pena di cui sopra, considerata altresì l'assenza di elementi espressivi di una dissociazione dal sodalizio criminale.

Sottolinea detta Corte che, una volta accertata la non attualità della pericolosità sociale come affermato dal decreto impugnato nel rigettare la richiesta di misura di prevenzione personale, vanno espunte tutte le voci di reddito che esulano da quel contesto temporale sempre che non si tratti di derivazioni dell'originaria fonte che, illecita, le abbia geneticamente inquinate.

Evidenzia che il Tribunale dà atto che con decreto del 27 ottobre 2000 era stata rigettata la proposta avanzata dal Questore di Agrigento di confisca di svariati cespiti di Cinquemani e dei suoi familiari, ritenendo che la . sproporzione tra redditi leciti e impieghi del detto nucleo familiare in realtà non fosse significativa e, quindi, rilevante; e che la nuova proposta si fonda su elementi non valutati con detto decreto di rigetto e nello specifico consistenti nella spesa necessaria per il mantenimento familiare calcolata secondo indici Istat e negli investimenti effettuati nella realizzazione di fabbricati.

Ritiene la Corte a qua assolutamente condivisibile il decreto del Tribunale laddove utilizza a sostegno della propria decisione le minuziose indagini peritali sviluppate nell'ambito del procedimento, riportando ampi stralci dell'elaborato peritale che ha dato conto, confutandole con rigore scientifico, delle considerazioni sviluppate dal consulente tecnico di parte.

Richiamati, quindi, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'accertamento giudiziale della disponibilità dei beni in capo al proposto, diversamente disciplinata in relazione al coniuge, ai figli ed i conviventi del proposto rispetto a tutte le altre persone, e la accertata sproporzione tra redditi e compendio dei beni, la Corte territoriale condivide le valutazioni espresse dal Tribunale nel decreto impugnato e in particolare richiama i diversi punti di specifica rilevanza emergenti dall'elaborato peritale che, confrontandosi con i rilievi difensivi derivanti dalle consulenze tecniche di parte, ha fornito compiuta risposta alle deduzioni difensive, quanto, in particolare alle determinazioni del reddito familiare e alla derivazione degli acquisti.

Nello specifico sottolinea che, a fronte dell'assunto difensivo, fondato sulla consulenza di parte, secondo cui sarebbero stati percepiti da Cinquemani presunti redditi da attività agricola nonché ricevuti finanziamenti da AGEA per la coltivazione dei fondi dal 1993 al 2015, e che da tale attività lo stesso avrebbe conseguito un reddito netto complessivo di euro 386.697,00, il perito segnala evidenze di segno contrario, tra cui la stessa documentazione AGEA (che attesta la conduzione per numerose annualità di quasi tutti i fondi indicati ad opera dei fratelli di [OSCURATO:PERSONA] e quindi non di quest'ultimo), l'assenza di forme di coltivazione sui terreni oggetto di sequestro, l'assenza in capo al suddetto di un "fascicolo aziendale dell'agricoltore" e via dicendo.

Il decreto della Corte di appello, rimarcando l'analiticità delle considerazioni svolte dal perito e riportate dal decreto del Tribunale, evidenzia che: - correttamente con riferimento agli indici Istat utilizzati per determinare la spesa familiare, sono stati presi in considerazione i valori elaborati sui consumi delle famiglie italiane, utilizzando i dati relativi all'area geografica di appartenenza della famiglia Cinquemani (Sicilia); - i fondi rustici ove nel tempo risulta realizzato l'immobile sono stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 7 gennaio 1983 e il 17 marzo 1985 da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, nel contesto di accertata pericolosità di Cinquemani e poi [OSCURATO:PERSONA] risulta avere donato il 23 febbraio del 2015 alla figlia [OSCURATO:PERSONA] il piano secondo e il piano terzo dello stabile e alla nipote [OSCURATO:PERSONA] il piano primo dell'unità immobiliare; - per quel che riguarda i beni pervenuti a Cinquemani e alla Zarcone per successione ereditaria oggetto della confisca sono i fabbricati sugli stessi dai prevenuti costruiti nel periodo di pericolosità sociale di Cinquemani; - con riferimento alla situazione reddituale della interveniente [OSCURATO:PERSONA] non risponde al vero che il perito non avrebbe considerato i redditi dalla stessa percepiti quale insegnante, emergendo dal confronto tra tutti i dati la non disponibilità reddituale finanziaria del nucleo familiare Infurna-Cinquemani per euro 275.786,41.

A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici e soprattutto non incorrenti nell'apparenza motivazionale e quindi insindacabili in questa sede, nel ricorso, in maniera del tutto generica e aspecifica, si contesta la perimetrazione della pericolosità sociale ritenuta dai Giudici di merito e si ripropongono le stesse questioni affrontate dal provvedimento impugnato.

In particolare, sull'insufficienza delle propalazioni del collaboratore di giustizia e sull'intervenuta archiviazione, sul pregresso rigetto della confisca preventiva, sulla valenza degli indici Istat, sulla notevole produttività agricola di alcuni dei fondi sequestrati, sull'omessa valutazione dei redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, sulla provenienza ereditaria dei beni confiscati ai suoi genitori.

Trascura la difesa che: - non appare decisiva la dedotta circostanza della avvenuta archiviazione in relazione ai fatti di cui alle dichiarazioni •1 del collaboratore di giustizia, ben potendo essere valorizzati nel procedimento di prevenzione elementi ritenuti solo non sufficienti per esercitare l'azione penale, in assenza di una pronuncia assolutoria con negazione delle circostanze oggetto di dichiarazione e in considerazione del diverso profilo di rilevanza che gli stessi elementi possono assumere in sede di prevenzione (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 02); - non appare rilevante la precedente pronuncia di rigetto della richiesta di confisca emessa, come indicato dal Tribunale, senza valutare le spese necessarie per il mantenimento familiare e gli investimenti effettuati nella realizzazione dei fabbricati, non ponendosi un profilo di intangibilità del giudicato a fronte della possibilità di esaminare nuovamente, nell'ambito di un nuovo contesto tutte le circostanze anche già oggetto di precedente giudizio (Sez. 5, n. 16019 del 23/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263269, secondo cui in materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta); - in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione (ex plurimis Sez. 6, n. 16151 del 04/02/2014, Rv. 259763).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 07/01/1942 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1947 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1991 avverso il decreto del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione contro [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui in epigrafe, ha deciso sull'appello proposto dal medesimo, nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Agrigento, Sezione misure di prevenzione, in data 20/12/2019-30/07/2020, con cui, seppure veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era disposta, nei confronti di quest'ultimo e dei suddetti quali terzi intestatari, la confisca dei beni ivi analiticamente indicati. Ha, quindi, rigettato l'appello e confermato il decreto impugnato. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, tramite il loro comune difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 1 e ss. del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. modifiche, e motivazione mancante, apparente, illogica e contraddittoria, in relazione al mancato esame di scritti, documenti e relazioni tecniche, palese travisamento dei fatti e mancato esame autonomo della posizione degli intervenienti. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha confermato la confisca in assenza di pericolosità sociale del proposto e in presenza di una valutazione non corretta da parte del primo Giudice della perimetrazione di detta pericolosità e di una mancata valutazione delle giustificazioni fornite dai ricorrenti in relazione all'acquisto dei beni. Con riguardo al primo profilo, il difensore, dopo avere premesso che detta pericolosità era ricostruita sulla base di una condanna del 1996, passata in giudicato nel 2001, per vecchi fatti commessi nell'unico contesto di Favara dalla fine degli anni '80, e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; i rese nel 2011-2012, relativamente ad un asserito e non precisato periodo del 2006, rileva che sussistono anni di vuoto probatorio circa la pericolosità sociale di Cinquemani sia dal 1996 al 2006, sia dal 2006 in poi. Con riguardo alle propalazioni in ultimo citate, ritenute insufficienti a legittimare l'azione penale, tanto da essere sopravvenuta l'archiviazione come emerge dagli atti, si duole il difensore che la Corte palermitana non ne abbia spiegato, a fronte di detta archiviazione, l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, nonché l'idoneità a giustificare una pericolosità a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale, esclusa invece per la misura di prevenzione personale. Lamenta la difesa che nel decreto impugnato manca una disamina soggetto per soggetto, bene per bene. Rileva che nel 2000, dopo la sentenza di condanna e prima della collaborazione di Billizzi, era già stata rigettata la richiesta di confisca, ritenendosi la sproporzione tra redditi leciti e impieghi del nucleo familiare in realtà non significativa. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono lamentati la mancata disamina delle giustificazioni fornite dai ricorrenti, l'appiattimento sulla perizia [OSCURATO:PERSONA], la mancata autonoma valutazione della posizione degli intervenienti, la confisca di terreni •ereditati e la confisca finanche di vettura pagata a rate grazie a stipendi leciti. Ci si duole che la Corte d'appello si rifaccia nuovamente ad alcune informazioni generiche rese nel corso dell'esame del perito dinanzi al Collegio di primo grado. Si rileva che non può considerarsi sufficiente, come ritenuto dal decreto d'appello, che il perito e il coadiutore avrebbero lavorato "in stretto contatto" con i consulenti tecnici della difesa, quando poi non risultano riportate nell'elaborato peritale le loro osservazioni. Lamenta il difensore che, lungi dall'esaminare gli scritti difensivi e gli elaborati tecnici, la Corte territoriale si è appiattita sull'errata tesi del Tribunale, basata su una vecchia sentenza e su inattendibili propalazioni, senza spiegare perché le prospettazioni dei consulenti di parte siano state definite "per nulla convincenti". Rileva la difesa che: - se si ipotizza che i germani Angelo e [OSCURATO:PERSONA] abbiano coltivato i terreni ereditati dal padre Antonio, "in comproprietà" pro indiviso con il fratello Gioacchino (odierno proposto) anche nel periodo in cui è stato detenuto, è logico allora ritenere che i germani abbiano corrisposto al proposto quanto spettante allo stesso pro quota, al netto delle spese; - altrettanto è a dirsi sui terreni acquistati dalla moglie e addirittura su quelli pervenuti alla stessa per eredità dalla madre; - la aberrante conclusione della Corte è che abbia confermato la confisca anche dei terreni pervenuti per eredità, appiattendosi sulla conclusione del Tribunale e su quella del perito, per il solo fatto di essere [OSCURATO:PERSONA] socialmente pericoloso e di non essere detti beni coltivati all'atto di immissione nel possesso. Lamenta, ancora, la difesa che le "spese familiari", così come calcolate dal perito, sono elevatissime e che comunque non è vero che gli acquisti degli immobili risalgono all'epoca della pericolosità sociale di Cinquemani. Si duole, ancora, il difensore della confisca di una vettura a [OSCURATO:PERSONA], per il solo fatto di essere quest'ultima figlia di Gioacchino, senza, invece, considerare lo stipendio percepito dalla stessa come insegnante assolutamente compatibile con un acquisto a rate di un'autovettura. La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887, e la più recente Sez. 2, n. 20968 del 6/07/2020, P.g. in procedim. Noviello, Rv.279435, secondo cui, essendo nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge). Va, inoltre, rilevato che la giurisprudenza di questa Corte - si veda Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - ha precisato che in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto. Orbene, nel caso in esame le doglianze esposte dai ricorrenti e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della riconducibilità dei beni confiscati all'illecita attività di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, risultano aspecifiche, oltre che carenti di interesse, le censure difensive riguardanti i beni di proprietà dei terzi intestari rivolte in particolare a contestare la motivazione in ordine al profilo della pericolosità qualificata del proposto e alla manifestazione della stessa in epoca coincidente o prossima agli incrementi patrimoniali e a censurare le valutazioni operate dalla Corte territoriale in merito alla riconducibilità dei beni alle attività lecite compiute dal proposto. La Corte di appello di Palermo ritiene, conformemente al Tribunale di Agrigento, che la pericolosità sociale qualificata di Cinquemani copra il periodo che va dalla fine degli anni '80 - epoca a cui risale secondo la sentenza di condanna della Corte di assise di Agrigento del 28 marzo 1996, confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con pronuncia irrevocabile il 22 ottobre 2001, la sua affiliazione all'associazione mafiosa - fino ai primi mesi del 2006, epoca dei fatti riferiti dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già associato alla famiglia di Gela, che tuttavia confermano la contiguità mafiosa di Cinquemani anche in epoca successiva all'espiazione della pena di cui sopra, considerata altresì l'assenza di elementi espressivi di una dissociazione dal sodalizio criminale. Sottolinea detta Corte che, una volta accertata la non attualità della pericolosità sociale come affermato dal decreto impugnato nel rigettare la richiesta di misura di prevenzione personale, vanno espunte tutte le voci di reddito che esulano da quel contesto temporale sempre che non si tratti di derivazioni dell'originaria fonte che, illecita, le abbia geneticamente inquinate. Evidenzia che il Tribunale dà atto che con decreto del 27 ottobre 2000 era stata rigettata la proposta avanzata dal Questore di Agrigento di confisca di svariati cespiti di Cinquemani e dei suoi familiari, ritenendo che la . sproporzione tra redditi leciti e impieghi del detto nucleo familiare in realtà non fosse significativa e, quindi, rilevante; e che la nuova proposta si fonda su elementi non valutati con detto decreto di rigetto e nello specifico consistenti nella spesa necessaria per il mantenimento familiare calcolata secondo indici Istat e negli investimenti effettuati nella realizzazione di fabbricati. Ritiene la Corte a qua assolutamente condivisibile il decreto del Tribunale laddove utilizza a sostegno della propria decisione le minuziose indagini peritali sviluppate nell'ambito del procedimento, riportando ampi stralci dell'elaborato peritale che ha dato conto, confutandole con rigore scientifico, delle considerazioni sviluppate dal consulente tecnico di parte. Richiamati, quindi, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'accertamento giudiziale della disponibilità dei beni in capo al proposto, diversamente disciplinata in relazione al coniuge, ai figli ed i conviventi del proposto rispetto a tutte le altre persone, e la accertata sproporzione tra redditi e compendio dei beni, la Corte territoriale condivide le valutazioni espresse dal Tribunale nel decreto impugnato e in particolare richiama i diversi punti di specifica rilevanza emergenti dall'elaborato peritale che, confrontandosi con i rilievi difensivi derivanti dalle consulenze tecniche di parte, ha fornito compiuta risposta alle deduzioni difensive, quanto, in particolare alle determinazioni del reddito familiare e alla derivazione degli acquisti. Nello specifico sottolinea che, a fronte dell'assunto difensivo, fondato sulla consulenza di parte, secondo cui sarebbero stati percepiti da Cinquemani presunti redditi da attività agricola nonché ricevuti finanziamenti da AGEA per la coltivazione dei fondi dal 1993 al 2015, e che da tale attività lo stesso avrebbe conseguito un reddito netto complessivo di euro 386.697,00, il perito segnala evidenze di segno contrario, tra cui la stessa documentazione AGEA (che attesta la conduzione per numerose annualità di quasi tutti i fondi indicati ad opera dei fratelli di [OSCURATO:PERSONA] e quindi non di quest'ultimo), l'assenza di forme di coltivazione sui terreni oggetto di sequestro, l'assenza in capo al suddetto di un "fascicolo aziendale dell'agricoltore" e via dicendo. Il decreto della Corte di appello, rimarcando l'analiticità delle considerazioni svolte dal perito e riportate dal decreto del Tribunale, evidenzia che: - correttamente con riferimento agli indici Istat utilizzati per determinare la spesa familiare, sono stati presi in considerazione i valori elaborati sui consumi delle famiglie italiane, utilizzando i dati relativi all'area geografica di appartenenza della famiglia Cinquemani (Sicilia); - i fondi rustici ove nel tempo risulta realizzato l'immobile sono stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 7 gennaio 1983 e il 17 marzo 1985 da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, nel contesto di accertata pericolosità di Cinquemani e poi [OSCURATO:PERSONA] risulta avere donato il 23 febbraio del 2015 alla figlia [OSCURATO:PERSONA] il piano secondo e il piano terzo dello stabile e alla nipote [OSCURATO:PERSONA] il piano primo dell'unità immobiliare; - per quel che riguarda i beni pervenuti a Cinquemani e alla Zarcone per successione ereditaria oggetto della confisca sono i fabbricati sugli stessi dai prevenuti costruiti nel periodo di pericolosità sociale di Cinquemani; - con riferimento alla situazione reddituale della interveniente [OSCURATO:PERSONA] non risponde al vero che il perito non avrebbe considerato i redditi dalla stessa percepiti quale insegnante, emergendo dal confronto tra tutti i dati la non disponibilità reddituale finanziaria del nucleo familiare Infurna-Cinquemani per euro 275.786,41. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici e soprattutto non incorrenti nell'apparenza motivazionale e quindi insindacabili in questa sede, nel ricorso, in maniera del tutto generica e aspecifica, si contesta la perimetrazione della pericolosità sociale ritenuta dai Giudici di merito e si ripropongono le stesse questioni affrontate dal provvedimento impugnato. In particolare, sull'insufficienza delle propalazioni del collaboratore di giustizia e sull'intervenuta archiviazione, sul pregresso rigetto della confisca preventiva, sulla valenza degli indici Istat, sulla notevole produttività agricola di alcuni dei fondi sequestrati, sull'omessa valutazione dei redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, sulla provenienza ereditaria dei beni confiscati ai suoi genitori. Trascura la difesa che: - non appare decisiva la dedotta circostanza della avvenuta archiviazione in relazione ai fatti di cui alle dichiarazioni •1 del collaboratore di giustizia, ben potendo essere valorizzati nel procedimento di prevenzione elementi ritenuti solo non sufficienti per esercitare l'azione penale, in assenza di una pronuncia assolutoria con negazione delle circostanze oggetto di dichiarazione e in considerazione del diverso profilo di rilevanza che gli stessi elementi possono assumere in sede di prevenzione (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 02); - non appare rilevante la precedente pronuncia di rigetto della richiesta di confisca emessa, come indicato dal Tribunale, senza valutare le spese necessarie per il mantenimento familiare e gli investimenti effettuati nella realizzazione dei fabbricati, non ponendosi un profilo di intangibilità del giudicato a fronte della possibilità di esaminare nuovamente, nell'ambito di un nuovo contesto tutte le circostanze anche già oggetto di precedente giudizio (Sez. 5, n. 16019 del 23/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263269, secondo cui in materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta); - in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione (ex plurimis Sez. 6, n. 16151 del 04/02/2014, Rv. 259763). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 d
Decreto Cassazione n. 26816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris