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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 28296/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24783/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il su o recapito digitale con indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione del decreto di Corte di appello di Brescia n. 327/2023,depositato i l 10 novembre 2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con ricorso ai sensi dell’art. 414 cod. proc. civ. al giudice del lavoro presso il Tribunale di Brescia, depositato il 18.4.12, il lavoratore impugnava i rapporti di somministrazione di manodopera in esecuzione dei quali aveva prestato lavoro subordinato presso la società [OSCURATO:SOCIETA] dal 1.8.07 al 6.4.12, rilevando il difetto di temporaneità dell’esigenza produttiva e l’intervenuto superamento dei limiti di ammissibilità di tali rapporti di lavoro precario, e chiedendo, per l’effetto, di dichiarare l’intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di detta società e di condannare la medesima alla riammissione immediata in servizio e al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dallalegge. [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza del 5.12.16, e su appello proposto dal lavoratore con ricorso del 2.2.17, la Corte d’appello con sentenza dell’8.11.17, respingevano le domande del lavoratore.

Con ricorso notificato il 28.11.17, il lavoratore ricorreva alla Corte di cassazione rilevando che la sentenza d’appello non si era attenuta ai principi regolatori dellamateria.

Consentenza del 27.7.22, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso.

Sul ricorso per riassunzione proposto dal lavoratore in data 19.10.22, la società che aveva utilizzato le prestazioni del lavoratore, viste le sentenze della Corte d’appello di Milano che avevano accolto analoghi ricorsi dei lavoratori nelle more del giudiziodi rinvio, condannando l’impresa al ripristino dei rapporti di lavoro e al pagamento di 12 mensilità, all’udienza del 28.2.23 conciliava la controversia, con il pagamento al lavoratore della somma di euro 17.000, pari a circa 12 mensilità della retribuzione lorda mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro (pari a euro8,51844 x 173 x 1,0833 = euro 1.596,45 mensili).

Il lavoratore, tuttavia, il cui rapporto di lavoro era cessato illegittimamente sin dal 6.4.12, in costanza del rapporto di lavoro sino al 28.2.23 avrebbe percepito una retribuzione mensile non inferiore euro 1.596,45 x (11x12 - 1 ) 131 mensilità, per complessivi euro 209.134,95.

Come attesta la certificazione della situazione reddituale dellavoratore, invece, egli, nel periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’udienza prevista per la decisione del giudizio di rinvio, percepiva solo euro17.508 (euro 12.333 + 2.342 + 2.113 + 102 + 618 ) .

Dunque, per effetto della durata del processo, il lavoratore percepiva soltanto detta somma e quella concordata in sede di conciliazione, per complessivi euro 34.508 (euro 17.000 + 17.508 ) .

Il tutto per un danno provocato dalla durata del processo, stante il limite di 12 mensilità alla commisurazione dell’indennità risarcitoria posto dall’art.32, comma 5, l. 183/10, di euro 209.134,95 – euro 34.508 ,00 , cui vanno aggiunti i 35,01 di bollo per l’istanza di certificazione della situazione reddituale del lavoratore, per complessivi euro 174.661,96.

Tantopremesso, con ricorso monitorio , il lavoratore chiedeva, disponendo, ove occorra, rimessione di questione di costituzionalità, condanna del Ministero al pagamento dell’equa riparazione del danno patito dal lavoratore per la durata non ragionevole del processo all’esito del quale ne è stato disposto il ripristino del posto di lavoro, di cui si chiedeva la determinazione nella misura di euro 174.661,96 , o nella diversa misura, minore o anchemaggiore, ritenuta di giustizia.

La Corte di appello di Brescia, con decreto monocratico , ha rigettatola domanda.

2. – Con ricorso ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89 il ricorrente ha proposto impugnazione, lamentando l’errato rigetto del ricorso.

Radicatasi la lite in sede di opposizione, il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio.

La Corte di appello di Brescia, in sede di opposizione, ha liquidato in favore del lavoratore un indennizzo di euro 2.400 ,00 , compensando le spese processuali.

3. –Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia si è costituitocon controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 1 bis l. 89/01, 2 bis l. 89/01, 2056 cod. civ. , 1223 cod. civ. e 6 § 1 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo(art. 360, n. 3 cod. proc. civ.).

Parte ricorrente contesta il decreto nella parte in cui ha liquidato in favore della parte danneggiata , dalla durata del processo,un indennizzo irrisorio rispetto all’entità del danno subito .

La parte richiama le disposizioni contenute nell’art. 2 bis della l. 89/01 evidenziando chele espressioni “di regola” di cui al comma 1 e “anche in deroga al comma 1”di cui al comma 3 indicano che, in situazioni particolari, come quella dedotta nel caso di specie, la misura dell’indennizzo spettante per l’eccessivadurata del processo può ben essere diversa e anche superiore.

In ordine alle conseguenze giuridiche dell’illegittimità della somministrazione di manodopera in materia di lavoro, evidenzia come la Corte costituzionale, con la sentenza n.303/11, ha “salvato” la legittimità costituzionale del limitedi 12 mensilità, posto dall’art. 32, comma 5 l. 183/10 all’indennità risarcitoria dovuta nel caso di dichiarazione deldiritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro, solo in ragione del fatto che “ disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore … devono essere escluse … per la ragione che … l’ordinamento predispone particolari rimedi, come … gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89”.

Da ciò deduce che l’interpretazione costituzionalmente orientata della l. 89/01, in armonia con i rilievi formulati dalla sentenza n. 303/11 della Corte costituzionale, nella parte in cui ha salvato il limite di 12 mensilità posto all’indennità risarcitoria in favore del lavoratore, impo rrebb e il riconoscimento dell’indennità per la durata irragionevole del processo anche nei casi, come quello di specie, nei quali il lavoratore abbiapatito un danno di gran lunga maggiore per effetto di detto limite di 12 mensilità, pena l’incostituzionalità dell’attuale assetto normativo.

E ove non fosse ritenuta possibile l’interpretazione costituzionalmente orientata (e prima di dover ricorrere alla CEDU di Strasburgo contro l’insufficienza del meccanismo di ristoro escogitato dal legislatore nazionale), si renderebbe necessaria la rimessione d ella questione di costituzionalità degli artt.2, comma 5 e 2 bis, l. 89/01 in relazione all’art.32, comma 5, l. 183/10, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 , Cost. in relazione all’art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 848/55.

1.1. –Il motivo è infondato.

La questione di legittimità costituzionale della l. 89 del 2001 è stata più volte affrontata dalla Cassazione sia riguardo ai limiti edittali dell’indennizzo, sia in relazione al termine ritenuto ragionevole della durata del processo (Cass., Sez.

VI-2, 24 settembre 2021, n. 25964, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della l. n. 289 del 2001, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione fissati dalla Corte E.D.U. per l'indennizzo su base annua recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte medesima nonché della Corte di cassazione; Cass., Sez.

II, 27 ottobre 2014, n. 22772, che ha considerato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art,. 6, par. 1, della CEDU, riguardanti l'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, nonché l'art. 2, comma 2 bis, della stessa legge n. 89 del 2011, nella parte in cui afferma che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione, la ragionevolezza del criterio di 500 euro per anno di ritardo e i parametri di durata così stabiliti recepiscono le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di cassazione).

La Corte costituzionale ha utilizzato un obiter - che peraltro deve essere letto nella sua interezza e non parzialmente come prospetta il ricorrente -(«Non è condivisibile neppure il rilievo della indebita omologazione, da parte del modello indennitario delineato dalla normativa in esame, di situazioni diverse.

Come, ad esempio, la situazione del lavoratore il quale ottenga una sentenza favorevole in tempi brevi, possibilmente in primo grado, rispetto a quella di chi risulti vittorioso solo a notevole distanza di tempo (magari nei gradi successivi di giudizio).

Ovvero del datore di lavoro il quale spontaneamente riammetta in servizio il prestatore nelle more del processo, pagandogli, intanto, il corrispettivo, rispetto ad altro datore che abbia invece “resistito” ad oltranza, evitando di riprendere con sé il lavoratore.

È evidente che si tratta di inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari).

Siffatti inconvenienti – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – non rilevano ai fini del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 86 del 2008, n. 282 del 2007 e n. 354 del 2006; ordinanze n. 102 del 2011, n. 109 del 2010 e n. 125 del 2008).

Sicché, non è certo dalle disposizioni legislative censurate che possono farsi discendere, in via diretta ed immediata, le discriminazioni ipotizzate.

Peraltro, presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine devono essere escluse anche per la ragione che il processo è neutro rispetto alla tutela offerta, mentre l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonché gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile)») per affermare che comunque esiste un rimedio contro l'eccessiva durata del processo allorquando vi siano disparità di trattamento tra lavoratori che si trovino in situazione analoghe.

Ma la Corte non entra nel merito di ciò che si intende né per durata ragionevole, né sull'eventuale importo da liquidare in caso di sua violazione, rinviando genericamente al sistema della l. 89 del 2001, posto accanto ai rimedi cautelari, per cui non si può ricavare da questo obiteralcun argomento utile nel caso di specie.

Come chiarito dalla Corte di Strasburgo, gli Stati possono anche scegliere di creare solo un rimedio di tipo indennitario, come ha fatto l'Italia, senza che questo rimedio sia considerato inefficace (Mifsud c.

France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002 - VIII).

La Corte ha già avuto modo di sottolineare nella sentenza Kudła c.

Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000 - XI (§§ 154 - 155) che, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione, gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per quanto riguarda il modo in cui garantiscono agli individui il rimedio richiesto dall'art. 13 e adempiono all'obbligo che incombe loro in virtù di tale disposizione della Convenzione.

Il sistema della l. 89 del 2001 è dunque conforme alla giurisprudenza di Strasburgo.

2. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

3. – Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento di un importo di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115 del 2002, perché il presente giudizio è esente.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24783/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il su o recapito digitale con indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione del decreto di Corte di appello di Brescia n. 327/2023,depositato i l 10 novembre 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso ai sensi dell’art. 414 cod. proc. civ. al giudice del lavoro presso il Tribunale di Brescia, depositato il 18.4.12, il lavoratore impugnava i rapporti di somministrazione di manodopera in esecuzione dei quali aveva prestato lavoro subordinato presso la società [OSCURATO:SOCIETA] dal 1.8.07 al 6.4.12, rilevando il difetto di temporaneità dell’esigenza produttiva e l’intervenuto superamento dei limiti di ammissibilità di tali rapporti di lavoro precario, e chiedendo, per l’effetto, di dichiarare l’intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di detta società e di condannare la medesima alla riammissione immediata in servizio e al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dallalegge. [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza del 5.12.16, e su appello proposto dal lavoratore con ricorso del 2.2.17, la Corte d’appello con sentenza dell’8.11.17, respingevano le domande del lavoratore. Con ricorso notificato il 28.11.17, il lavoratore ricorreva alla Corte di cassazione rilevando che la sentenza d’appello non si era attenuta ai principi regolatori dellamateria. Consentenza del 27.7.22, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso. Sul ricorso per riassunzione proposto dal lavoratore in data 19.10.22, la società che aveva utilizzato le prestazioni del lavoratore, viste le sentenze della Corte d’appello di Milano che avevano accolto analoghi ricorsi dei lavoratori nelle more del giudiziodi rinvio, condannando l’impresa al ripristino dei rapporti di lavoro e al pagamento di 12 mensilità, all’udienza del 28.2.23 conciliava la controversia, con il pagamento al lavoratore della somma di euro 17.000, pari a circa 12 mensilità della retribuzione lorda mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepita dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro (pari a euro8,51844 x 173 x 1,0833 = euro 1.596,45 mensili). Il lavoratore, tuttavia, il cui rapporto di lavoro era cessato illegittimamente sin dal 6.4.12, in costanza del rapporto di lavoro sino al 28.2.23 avrebbe percepito una retribuzione mensile non inferiore euro 1.596,45 x (11x12 - 1 ) 131 mensilità, per complessivi euro 209.134,95. Come attesta la certificazione della situazione reddituale dellavoratore, invece, egli, nel periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’udienza prevista per la decisione del giudizio di rinvio, percepiva solo euro17.508 (euro 12.333 + 2.342 + 2.113 + 102 + 618 ) . Dunque, per effetto della durata del processo, il lavoratore percepiva soltanto detta somma e quella concordata in sede di conciliazione, per complessivi euro 34.508 (euro 17.000 + 17.508 ) . Il tutto per un danno provocato dalla durata del processo, stante il limite di 12 mensilità alla commisurazione dell’indennità risarcitoria posto dall’art.32, comma 5, l. 183/10, di euro 209.134,95 – euro 34.508 ,00 , cui vanno aggiunti i 35,01 di bollo per l’istanza di certificazione della situazione reddituale del lavoratore, per complessivi euro 174.661,96. Tantopremesso, con ricorso monitorio , il lavoratore chiedeva, disponendo, ove occorra, rimessione di questione di costituzionalità, condanna del Ministero al pagamento dell’equa riparazione del danno patito dal lavoratore per la durata non ragionevole del processo all’esito del quale ne è stato disposto il ripristino del posto di lavoro, di cui si chiedeva la determinazione nella misura di euro 174.661,96 , o nella diversa misura, minore o anchemaggiore, ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Brescia, con decreto monocratico , ha rigettatola domanda. 2. – Con ricorso ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89 il ricorrente ha proposto impugnazione, lamentando l’errato rigetto del ricorso. Radicatasi la lite in sede di opposizione, il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio. La Corte di appello di Brescia, in sede di opposizione, ha liquidato in favore del lavoratore un indennizzo di euro 2.400 ,00 , compensando le spese processuali. 3. –Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il Ministero della Giustizia si è costituitocon controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 1 bis l. 89/01, 2 bis l. 89/01, 2056 cod. civ. , 1223 cod. civ. e 6 § 1 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo(art. 360, n. 3 cod. proc. civ.). Parte ricorrente contesta il decreto nella parte in cui ha liquidato in favore della parte danneggiata , dalla durata del processo,un indennizzo irrisorio rispetto all’entità del danno subito . La parte richiama le disposizioni contenute nell’art. 2 bis della l. 89/01 evidenziando chele espressioni “di regola” di cui al comma 1 e “anche in deroga al comma 1”di cui al comma 3 indicano che, in situazioni particolari, come quella dedotta nel caso di specie, la misura dell’indennizzo spettante per l’eccessivadurata del processo può ben essere diversa e anche superiore. In ordine alle conseguenze giuridiche dell’illegittimità della somministrazione di manodopera in materia di lavoro, evidenzia come la Corte costituzionale, con la sentenza n.303/11, ha “salvato” la legittimità costituzionale del limitedi 12 mensilità, posto dall’art. 32, comma 5 l. 183/10 all’indennità risarcitoria dovuta nel caso di dichiarazione deldiritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro, solo in ragione del fatto che “ disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore … devono essere escluse … per la ragione che … l’ordinamento predispone particolari rimedi, come … gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89”. Da ciò deduce che l’interpretazione costituzionalmente orientata della l. 89/01, in armonia con i rilievi formulati dalla sentenza n. 303/11 della Corte costituzionale, nella parte in cui ha salvato il limite di 12 mensilità posto all’indennità risarcitoria in favore del lavoratore, impo rrebb e il riconoscimento dell’indennità per la durata irragionevole del processo anche nei casi, come quello di specie, nei quali il lavoratore abbiapatito un danno di gran lunga maggiore per effetto di detto limite di 12 mensilità, pena l’incostituzionalità dell’attuale assetto normativo. E ove non fosse ritenuta possibile l’interpretazione costituzionalmente orientata (e prima di dover ricorrere alla CEDU di Strasburgo contro l’insufficienza del meccanismo di ristoro escogitato dal legislatore nazionale), si renderebbe necessaria la rimessione d ella questione di costituzionalità degli artt.2, comma 5 e 2 bis, l. 89/01 in relazione all’art.32, comma 5, l. 183/10, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 , Cost. in relazione all’art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 848/55. 1.1. –Il motivo è infondato. La questione di legittimità costituzionale della l. 89 del 2001 è stata più volte affrontata dalla Cassazione sia riguardo ai limiti edittali dell’indennizzo, sia in relazione al termine ritenuto ragionevole della durata del processo (Cass., Sez. VI-2, 24 settembre 2021, n. 25964, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della l. n. 289 del 2001, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione fissati dalla Corte E.D.U. per l'indennizzo su base annua recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte medesima nonché della Corte di cassazione; Cass., Sez. II, 27 ottobre 2014, n. 22772, che ha considerato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art,. 6, par. 1, della CEDU, riguardanti l'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, nonché l'art. 2, comma 2 bis, della stessa legge n. 89 del 2011, nella parte in cui afferma che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione, la ragionevolezza del criterio di 500 euro per anno di ritardo e i parametri di durata così stabiliti recepiscono le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di cassazione). La Corte costituzionale ha utilizzato un obiter - che peraltro deve essere letto nella sua interezza e non parzialmente come prospetta il ricorrente -(«Non è condivisibile neppure il rilievo della indebita omologazione, da parte del modello indennitario delineato dalla normativa in esame, di situazioni diverse. Come, ad esempio, la situazione del lavoratore il quale ottenga una sentenza favorevole in tempi brevi, possibilmente in primo grado, rispetto a quella di chi risulti vittorioso solo a notevole distanza di tempo (magari nei gradi successivi di giudizio). Ovvero del datore di lavoro il quale spontaneamente riammetta in servizio il prestatore nelle more del processo, pagandogli, intanto, il corrispettivo, rispetto ad altro datore che abbia invece “resistito” ad oltranza, evitando di riprendere con sé il lavoratore. È evidente che si tratta di inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari). Siffatti inconvenienti – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – non rilevano ai fini del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 86 del 2008, n. 282 del 2007 e n. 354 del 2006; ordinanze n. 102 del 2011, n. 109 del 2010 e n. 125 del 2008). Sicché, non è certo dalle disposizioni legislative censurate che possono farsi discendere, in via diretta ed immediata, le discriminazioni ipotizzate. Peraltro, presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine devono essere escluse anche per la ragione che il processo è neutro rispetto alla tutela offerta, mentre l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonché gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile)») per affermare che comunque esiste un rimedio contro l'eccessiva durata del processo allorquando vi siano disparità di trattamento tra lavoratori che si trovino in situazione analoghe. Ma la Corte non entra nel merito di ciò che si intende né per durata ragionevole, né sull'eventuale importo da liquidare in caso di sua violazione, rinviando genericamente al sistema della l. 89 del 2001, posto accanto ai rimedi cautelari, per cui non si può ricavare da questo obiteralcun argomento utile nel caso di specie. Come chiarito dalla Corte di Strasburgo, gli Stati possono anche scegliere di creare solo un rimedio di tipo indennitario, come ha fatto l'Italia, senza che questo rimedio sia considerato inefficace (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002 - VIII). La Corte ha già avuto modo di sottolineare nella sentenza Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000 - XI (§§ 154 - 155) che, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione, gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per quanto riguarda il modo in cui garantiscono agli individui il rimedio richiesto dall'art. 13 e adempiono all'obbligo che incombe loro in virtù di tale disposizione della Convenzione. Il sistema della l. 89 del 2001 è dunque conforme alla giurisprudenza di Strasburgo. 2. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 3. – Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento di un importo di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115 del 2002, perché il presente giudizio è esente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
Decreto Cassazione n. 28296/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris