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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1993

Cassazione n. 39029/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1993 avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono manifestamente infondati perché la sentenza di appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto corretta la nomina, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. di un difensore di ufficio stante la rinuncia al mandato difensivo del difensore di fiducia che non risultava comunicata all'imputato piuttosto che la nomina di difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 1 cod. proc. pen..

La sentenza impugnata (pag. 4) ha, altresì, evidenziato che alcuna concreta lesione dei diritti di difesa dell'imputato ebbe mai a verificarsi per la presenza del difensore di ufficio a tutte le udienze essendo, così, garantita la effettività del diritto di difesa.

Ineccepibile anche la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in applicazione della regula iuris di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1993 avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono manifestamente infondati perché la sentenza di appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto corretta la nomina, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. di un difensore di ufficio stante la rinuncia al mandato difensivo del difensore di fiducia che non risultava comunicata all'imputato piuttosto che la nomina di difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 1 cod. proc. pen.. La sentenza impugnata (pag. 4) ha, altresì, evidenziato che alcuna concreta lesione dei diritti di difesa dell'imputato ebbe mai a verificarsi per la presenza del difensore di ufficio a tutte le udienze essendo, così, garantita la effettività del diritto di difesa. Ineccepibile anche la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in applicazione della regula iuris di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settemb
Sentenza Cassazione n. 39029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris