CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 15534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )7- Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza resa in data 7 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] -detenuto in esecuzione di condanne definitive per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altro - avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale, ex art. 41-bis, comma 2, ord. pen., era stata disposta la proroga per anni due della sospensione nei suoi confronti di alcune regole di trattamento previste dalla legge n. 354/1975. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali ne hanno chiesto l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime detentivo differenziato. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli inquirenti, non esamina la situazione personale del ricorrente, non indica gli elementi significativi della attuale pericolosità sociale, né della sua capacità di mantenere contatti con l'organizzazione di appartenenza; inoltre, richiama accertamenti del passato ed i riferimenti alle ventotto infrazioni disciplinari riguardano in realtà la pretesa del ricorrente di ottenere il rispetto dei propri diritti in ambito sanitario e penitenziario ed è incomprensibile il rilievo sull'assenza di interesse per le attività svolte in istituto che non sono riferibili a detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile. 1.E' noto che l'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. Per pacifico arresto giurisprudenziale, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllofl affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 cod.proc.pen., sia della prescrizione dell'art. 41-bis ord. pen., comma 2-sexies, secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2". 1.1 Da tali premesse discende che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che abbia deciso il reclamo avverso il decreto applicativo del regime detentivo differenziato, oppure quello di proroga, è censurabile col ricorso per cassazione in caso di motivazione graficamente assente, constando il provvedimento del solo dispositivo ed in quelli, ben più frequenti, nei quali l'apparato giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la "ratio decidendi" perché le relative linee esplicative sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da compromettere l'intelligibilità della decisione, ovvero ancora quando non affrontino le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alla funzioni cui sono destinate (Sez. Un. 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611; sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, rv. 230203). 1.2 E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato. 2.Tanto premesso in linea generale, il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio circa la persistenza di detto pericolo: alla varia ed allarmante carriera criminale del ricorrente; al suo ruolo già assunto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" insediata in Palermo, alla quale egli era stato affiliato con ruolo dirigenziale, come descritto in una delle sentenze di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; alla perdurante operatività nel territorio d'influenza della stessa formazione, dimostrato da recenti investigazioni risalenti agli anni 2018-2020, che hanno evidenziato come l'associazione faccia riferimento per ottenerne direttive organizzative ai suoi esponenti più "anziani" e consenta ai suoi capi attuali di restare in stato di latitanza. Il provvedimento in esame ha altresì escluso: -l'avvenuto scioglimento dell'organizzazione di stampo mafioso di appartenenza, basandosi sulle informative degli organi centrali di polizia, che danno conto di 2 l( operazioni di contrasto, condotte nei confronti di affiliati al medesimo clan e della perdurante operatività del sodalizio; -la marginalità del ruolo all'interno dell'organizzazione, da ritenersi qualificato e non venuto meno in seguito con una progressiva ascesa a funzioni apicali e con l'inserimento nello stesso contesto criminale anche dei suoi congiunti; -effetti positivi con un serio mutamento evolutivo di personalità grazie al trattamento penitenziario, caratterizzato da condotta intramuraria non corretta ed oppositiva, valsagli ventotto sanzioni disciplinari, l'ultima delle quali riportata il 7 giugno 2021, da disinteresse per le attività svolte in istituto e da mancato approfondimento delle ragioni della devianza. 2.2 In tal modo i giudici di merito, dopo avere ripercorso la carriera criminale di Corso ed avere considerato le sue tappe come dati tuttora significativi, hanno concluso che il decorso del tempo, la sottoposizione al regime di cui all'art. 41 -bis, l'osservazione penitenziaria sono insufficienti per ritenere esclusa, o scemata la pericolosità sociale del condannato, che mai ha ripudiato la sua appartenenza e che è in grado di riprendere contatti con i sodali all'esterno e quindi, loro tramite, anche l'attività criminosa, se sottoposto a regime detentivo ordinario. Il Tribunale ha logicamente valorizzato affidabile massima di esperienza, secondo la quale, anche se detenuti, i capimafia conservano inalterati i poteri di intervento e deliberativi e, servendosi di familiari ed altri soggetti ammessi ai colloqui, sono in grado di veicolare all'esterno del carcere decisioni ed istruzioni operative per il mantenimento in vita ed in condizioni operative l'associazione di appartenenza, cosa tanto più pericolosa nel momento in cui "cosa nostra" pare rivolgersi ai suoi esponenti più esperti ed anziani per ricevere istruzioni operative. Deve dunque concludersi per la mancata violazione dei compiti valutativi imposti al Tribunale di sorveglianza e dei criteri dettati dalla disposizione di legge di riferimento, oltre che per l'insussistenza del denunciato vizio di violazione di legge nella specie della mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur