CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27449/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 19314/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 800/2023, depositata il 16 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] notificava, in data 20 dicembre 2018, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2013. R.G. N.19314/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TKL07PF01071/2018, con il quale veniva ripreso a tassazione l’importo di € 336.176,86, sulla base delle movimentazioni di accredito sul conto corrente bancario intestato al contribuente, per l’anno 2013. In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva comunicato che, nell’anno in questione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato denaro dall’estero, per l’importo suindicato, mediante n. 8 bonifici di pagamento; tale incasso era risultato del tutto incompatibile con i redditi dichiarati dal contribuente, pari ad € 7.666,00. 2. Avverso tale atto il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 194/2020, depositata il 24 settembre 2020, lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla parte contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, con sentenza n. 800/2023, pronunciata il 9 febbraio 2023 e depositata in segreteria il 16 febbraio2023, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio. 4. Avverso tale ultima sentenza ha propo sto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. In data 27 dicembre 2024 il consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso, ritenendo inammissibili entrambi i motivi. Con istanza depositata il 6 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. R.G. N.19314/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidatoa due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, 2, comma 3 e 39, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. ha ritenuto inattendibile la dichiarazione proveniente da tale [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’asserita natura di elargizioni liberali delle somme accreditate sul conto corrente del contribuente, in quanto, ove tale documento fosse stato ritenuto falso, la parte interessata a far dichiarare tale falsità avrebbe dovuto proporre querela di falso; inoltre, ritenendo tale documento falso, la C.G.T. di secondo grado aveva risolto in via incidentale una questione,riservata invece alla cognizione del giudice ordinario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e 1, comma 2,d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c. Prospetta il ricorrente, in via subordinata, che la C.G.T. 2 aveva posto a fondamento della propria decisione una questione (e cioè l’autenticità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]) rilevata d’ufficio, e quindi senza consentire alle parti di interloquire preventivamente. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. R.G. N.19314/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, con il motivo in questione, censura, sostanzialmente, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., in merito all’attendibilità e credibilità della dichiarazione scritta proveniente da tale [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto, peraltro, non è riportato nel ricorso; trattasi di valutazione di merito, che non presuppone, peraltro, neanche la necessità della querela di falso, non versandosi in ipotesi di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta o autenticata, ma di documento proveniente da terzo, per il quale la querela di falso è ammissibile soltanto nel caso in cui lo stesso documento abbia un intrinseco dato di attendibilità, requisito che è stato escluso dalla Corte territoriale (cfr., in tal senso, Cass. 5.12.2022, n. 35649). Sul punto, va rimarcato il tradizionale orientamento di questa Corte, secondo il quale con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le altre, Cass. 10 novembre 2021, n. 32979; Cass. 31 ottobre 2019, n. 28043; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097). R.G. N.19314/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso in oggetto. 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente non indica quali sarebbero state le argomentazioni che avrebbe potuto addurre in caso di concessione del termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. 30 aprile 2021, n. 11440; Cass. 19 luglio 2023, n. 21314) ; i n ogni caso, la C.T.R. ha fondato la propria decisione sull’intero quadro probatorio ed indiziario, e non solamente sulla menzionata questione della veridicità o meno della dichiarazione del terzo. 3. Da tutte le argomentazioni svolte consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrentee si liquidano nei termini di cui indispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenutoal pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 3.000,00, nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che viene determinata in € 2.000,00, ex art. 96, comma 4, c.p.c. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. R.G. N.19314/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ilricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, dell’ulteriore somma di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previ