CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 05644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22700-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22700/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 1627/2022Numero di raccolta generale 5644/2022 Con ricorso depositato il 4.2.2020 [OSCURATO:PERSONA] proponeva Data pubblicazione 21/02/2022 opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ravenna, con il quale era stato liquidato il compenso dovutogli quale difensore di ufficio di un soggetto coinvolto in un procedimento penale. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione, senza statuire sulle spese della fase. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio, senza pronunciarsi sulle spese di lite. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare le spese del giudizio di opposizione. La censura è fondata, poiché il giudizio di opposizione introdotto nelle forme previste dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 è regolato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, che a sua volta rinvia alle forme del rito sommario di cognizione. Il giudice investito della sua cognizione, quindi, è tenuto a pronunciarsi sulle spese, nel rispetto dei criteri generali di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22700/2020 Numero sezionale 1627/2022 Numero di raccolta generale 5644/2022 camerale. Data pubblicazione 21/02/2022 In definitiva, il ricorso va accolto, in coerenza con la proposta del relatore, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :