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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04775/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello dì Cagliari che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12/12/2019, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannata a pena di giustizia.

Il ricorso deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, essendo la ricorrente autorizzata a recarsi in Tribunale per l'udienza e non essendo provata l'assenza presso il centro antìviolenza sino alle ore

15. Il ricorso è inammissibile perchè generica censura in fatto all'incensurabile motivazione della responsabilità sui rilievo che la udienza risultava essersi conclusa alle ore 12,43 e che risultava accertato il rientro della ricorrente presso il centro come avvenuto alle ore 15-15,30.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.200, Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello dì Cagliari che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12/12/2019, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannata a pena di giustizia. Il ricorso deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, essendo la ricorrente autorizzata a recarsi in Tribunale per l'udienza e non essendo provata l'assenza presso il centro antìviolenza sino alle ore 15. Il ricorso è inammissibile perchè generica censura in fatto all'incensurabile motivazione della responsabilità sui rilievo che la udienza risultava essersi conclusa alle ore 12,43 e che risultava accertato il rientro della ricorrente presso il centro come avvenuto alle ore 15-15,30. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.200, Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 04775/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris