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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05603/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.745/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NETTUNO

V. TRIESTE 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8043/2022 depositata il 13/12/2022.

Considerato che per la presente controversia è stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;rilevato che nel termine previsto non è stata richiesta la decisione della controversia; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che , a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi, nei confronti della parte costituita con controricorso, alla regolazione delle spese, che vanno liquidate come in dispositivo, disponendosene l’attribuzione in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 .500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.745/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NETTUNO V. TRIESTE 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8043/2022 depositata il 13/12/2022. Considerato che per la presente controversia è stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;rilevato che nel termine previsto non è stata richiesta la decisione della controversia; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che , a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi, nei confronti della parte costituita con controricorso, alla regolazione delle spese, che vanno liquidate come in dispositivo, disponendosene l’attribuzione in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 .500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così de
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