CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Consolato, 6 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Sistina, 42 –controricorrente– Verso la sentenza della Corte di Appello di Milanon. 4142/2018, RG 3122/2015, depositata il 18.9.2018, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .7 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione notificato in data 24.11.2010 i sigg.ri Luigi e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'invalidità, degli ordini di acquisto di obbligazioni Argentina 10% 2007 eseguiti in data 13.11.2000 e 13.12.2000 e, per l'effetto, di condannare la banca alla restituzione integrale della somma di € 52.000,06, pari al controvalore dei bond acquistati nelle suddette date, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'investimento al saldo; in subordine di accertare il grave inadempimento della convenuta per violazione degli obblighi di diligenza e d'informazione e per l'effetto di dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto dei bond Argentina con condanna della banca alla restituzione della somma € 52.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'investimento al saldo; di condannare inoltre, la banca al risarcimento del danno subito da mancato guadagno ed al risarcimento per il danno esistenziale. Con la sentenza n.7376/15, depositata il 16.6.2015, il Tribunale di Milano decideva di accogliere le domande e dichiarava risolti gli acquisti eseguiti in data 13.11.2000 e 13.12.2000 aventi adoggetto le obbligazioni argentine per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per violazione degli obblighi di diligenza e d'informazione e condannava la banca a pagare la somma complessiva di 51.614,26 oltre interessi e nei limiti in cui ecceda la misura di questi, il differenziale sugli interessi dei Bot con scadenza a dodici mesi. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame presso la Corte di Appello di Milano con atto notificato il 10.9.2015 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, domicilio eletto dai sigg.ri Belloni nell'atto di citazione di primo grado, poi variato nel corso di quel giudizio con nuovo domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo poi altresì istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, che veniva rigettata da questa Corte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].A causa del decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA] la causa veniva riassunta e costituitisi gli eredi eccepivano l’inammissibilità dell’Appello perché tardivamente notificato. Con la sentenza impugnata La Corte dichiarava l’appello inammissibile per tardività della sua notifica. Riteneva, infatti che fosse emersocon certezza dagli atti di causa: a) l'irregolarità della prima notifica dell'atto di appello eseguita presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, domicilio eletto dagli appellati sigg.ri Belloni nell'atto di citazione di primo grado, ma non più tale al momento della notifica dell'appello essendo stato eletto nel corso del giudizio nuovo domicilio c/o l'avv. [OSCURATO:PERSONA], variazione indicata nell'intestazione della comparsa conclusionale degli appellati, ancorché non oggetto di formale comunicazione alla controparte; b) che è incontestato da parte appellante l'aver avuto comunque cognizione dell'irregolarità della notifica dell'atto di appello all'udienza del 17.11.15, fissata per la discussione della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (con conseguente non luogo a provvedere su detta istanza di sospensiva); c) che tuttavia, dopo tale cognizione, parte appellante non ha inteso rinnovare immediatamente il procedimento notificatorio dell'appello, ma ha ritenuto di depositare -e solo in data 24.12.2015-un "Ricorso con istanza" con cui, deducendo la regolarità della prima notifica dell'atto di appello, richiedeva alla Corte la fissazione di nuova udienza ex art. 351 c.p.c. e, solo in subordine, faceva istanza per essere autorizzata alla ri-notifica dell'appello; d) che parte appellante non ha ritenuto di procedere motu proprio alla rinnovazione della notificazione dell'atto di appello neppure quando questa Corte ha,poi, formalmente demandato la decisione sul suddetto "ricorso con istanza" alla già fissata prima udienzadel 26.1.2016, data certamente ricadente a termine lungo per impugnare già spirato.La Corte riteneva che la condotta processuale dell’appellante era contraria ai principi espressi da questa Corte chehanno sancito che nell’ipotesi in cui la richiesta notifica non vada a buon fine, appreso l’esito negativo (nel caso di specie il 17.11.2015) la parte debba attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e debba svolgere con tempestività gli atti neces sari al suo completamento.Nel caso di specie il ricorso con istanza, presentato il 24.12.2015, e la rinotifica avvenuta il1°.2.2016, rispetto alla concessa autorizzazione avvenuta il 26.1.2016, sono intervenute a termine già scaduto il 18.1.2016. BPM s.p.aha presentato ricorso per cassazione con tre motiv i . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: V iolazione degli artt. 141, 156, 327 e 330, dell'art.47 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4, c.p.c., per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile l'appello in presenza della prima (tempestiva e regolare) notifica dello stesso, notifica che aveva anche raggiunto lo scopo. Tale notifica, infatti, eseguita per posta e regolarmente ricevuta, era avvenuta nel domicilio eletto dai sig.ri Belloni con la procura a margine della citazione di primo grado e mai revocato. 2.Con il secondo motivo: Vio lazione e falsa applicazione dell'art. 47 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3,c.p.c. 3.Con il terzo motivo: in subordine Violazione degli artt. 291, 112, 127, 175 e 327 c.p.c., del principio del giusto processo e del diritto di difesa, in relazione all'art.360, comma 1, n.4, c.p.c. Il ricorrente evidenzia che, appresa la irregolarità della notifica avevano tempestivamente presentato rinotificato l’istanza ex art. 351 c.p.c. ed aveva successivamente in data 24.12.2015 presentato Ricorso con istanza, chiedendo in subordine di essere riammesso nei termini ex art. 291 c.p.c. per essere autorizzato alla rinotifica della notifica eventualmente nulla. La Corte fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in quella sede autorizzava la rinotifica a termini già scaduti. L’autorizzazione ricevuta avrebbe sanato ex tunc la prima notifica del ricorso effettuata nei termini. La Corte avrebbe ritenuto che tale autorizzazione ai fini della ammissibilità dell’appello non avrebbe rilevanza perché intervenuta a termine già spirato, la decisione sarebbe in violazione dell’art. 291 c.p.c. 3.1i motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono fondate.In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto (ex multis, Cass., n. 30044/2022). L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., S.U., n.14916/2016). La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea osu ordine del giudice (Cass., n. 20840/2021 ; Cass., n. 1798/2018).Nel caso di specie il ricorrente aveva tempestivamente richiesto la rinnovazione della notifica che la Corte di Appello aveva disposto così sanando ex tunc la nullità iniziale. La successiva revoca implicita del provvedimento endoprocessuale, contenuta nella sentenza d’inammissibilità è illegittima, dal momento che la giurisprudenza posta a base di essa, fondata sul la necessità della diligenteriattivazione del processo notificatorio ad opera della parte, trova applicazione nell’ipotesi di notifica non andata a buon fine, ancorché per causa non imputabile al notificante, solo quando si riscontri un’inerzia colpevole protrattasi per un tempo che le S.U. (14594 del 2016) hanno quantificato quanto meno nella metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Nella fattispecie posta a base della decisione, così come in quella che ha dato luogo ad analoga pronuncia delle S.U. (13394 del 2022) la ripresa dell’iniziativa notificatoria era stata attivata solo al limitare della scadenza annuale.Al contrario nella fattispecie dedotta nel presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto tempestivamente la rinnovazione della notificazione, così esercitando una facoltà processuale prevista dalla legge ed ha provveduto all’adempimento dell’ordine del giudice nei termini assegnati. L’errore della Corte d’appello è consistito, oltre che nell’inosservanza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, anche nell’aver rilevato la tardività alla luce di termini e scansioni temporali da essa stessa disposti. In conclusione, la richiesta di rinnovo (tempestiva, secondo i parametri temporali S.U.) può essere qualificata come un atto d’impulso, realizzato nelle forme consentite dal codice di procedura civile (art. 291 c.p.c.). Ilvizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio , volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.(Cass., n. 8835/2023 ) . 4.Per quanto esposto , la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi sopra menzionati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugn