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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30442/2026

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e d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania con sentenza del 18 settembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto per ilreato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/20112.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato lamentandoquattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionecon riguardo alla qualificazione del veicolo e alla mancata effettuazione di periziatecnica.Lamenta il ricorrente la circostanza che le caratteristiche tecniche del veicolocondotto dall’imputato che integrano un elemento costituivo del reato sono stataricavate in via presuntiva e non sono frutto di accertamento.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione rispetto alla censuradifensiva circa la reale natura del mezzo.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione del principio di colpevolezza.La Corte, infatti, ha dato per scontata la natura del veicolo così invertendol’onere probatorio, non imponendo cioè, alla pubblica accusa di provare lasussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione circa la dosimetriadella pena ee violazione di legge in ordine al rigetto del concordato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.I primi tre motivi debbono essere trattati congiuntamente in quantodel veicolo condotto dall’imputato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la motivazione circa laritenuta superfluità di qualunque ulteriore accertamento circa le caratteristichetecniche è più che logica ed esaustiva : dato il tipo di motociclo condotto e ilfatto che lo stesso sia prodotto solo in cilindrate superiori ai 50 CC, la Corteconclude correttamente affermando che tale veicolo è certamente un motociclo enon un ciclomotore e pertanto ritiene integrato un elemento costitutivo del reato.Quanto al motivo attinente alla dosimetria sanzionatoria è motivo nuovo nonsottoposto al vaglio della Corte territoriale e, pertanto, è inammissibile, poichéquesta Corte non può valutare la correttezza della decisione della Corteterritoriale, in difetto di devoluzione a quest’ultima, né può ex novo valutare ilmotivo in difetto di una previa valutazione di merito del medesimo nelprovvedimento impugnato.Quanto, poi, al motivo di doglianza inerente il mancato accoglimento delconcordato sulla pena, stante la formulazione del concordato, il presupposto peril suo accoglimento riposava nel riconoscimento del vincolo della continuazionefra una pluralità di fatti già giudicati, vincolo che la Corte territoriale, con ampiae non incongrua motivazione, ha escluso; venuto meno il presupposto delconcordato lo stesso è stato respinto.Anche tale motivo è dunque manifestamente inammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 18 settembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto per ilreato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/20112. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato lamentandoquattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionecon riguardo alla qualificazione del veicolo e alla mancata effettuazione di periziatecnica.Lamenta il ricorrente la circostanza che le caratteristiche tecniche del veicolocondotto dall’imputato che integrano un elemento costituivo del reato sono stataricavate in via presuntiva e non sono frutto di accertamento.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione rispetto alla censuradifensiva circa la reale natura del mezzo.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione del principio di colpevolezza.La Corte, infatti, ha dato per scontata la natura del veicolo così invertendol’onere probatorio, non imponendo cioè, alla pubblica accusa di provare lasussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione circa la dosimetriadella pena ee violazione di legge in ordine al rigetto del concordato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.I primi tre motivi debbono essere trattati congiuntamente in quantodel veicolo condotto dall’imputato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la motivazione circa laritenuta superfluità di qualunque ulteriore accertamento circa le caratteristichetecniche è più che logica ed esaustiva : dato il tipo di motociclo condotto e ilfatto che lo stesso sia prodotto solo in cilindrate superiori ai 50 CC, la Corteconclude correttamente affermando che tale veicolo è certamente un motociclo enon un ciclomotore e pertanto ritiene integrato un elemento costitutivo del reato.Quanto al motivo attinente alla dosimetria sanzionatoria è motivo nuovo nonsottoposto al vaglio della Corte territoriale e, pertanto, è inammissibile, poichéquesta Corte non può valutare la correttezza della decisione della Corteterritoriale, in difetto di devoluzione a quest’ultima, né può ex novo valutare ilmotivo in difetto di una previa valutazione di merito del medesimo nelprovvedimento impugnato.Quanto, poi, al motivo di doglianza inerente il mancato accoglimento delconcordato sulla pena, stante la formulazione del concordato, il presupposto peril suo accoglimento riposava nel riconoscimento del vincolo della continuazionefra una pluralità di fatti già giudicati, vincolo che la Corte territoriale, con ampiae non incongrua motivazione, ha escluso; venuto meno il presupposto delconcordato lo stesso è stato respinto.Anche tale motivo è dunque manifestamente inammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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