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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 28349/2026

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edimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorsoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 14.11.2025, il Tribunale di Castrovillari ha provveduto,in qualità di giudice dell’esecuzione, su un’istanza di [OSCURATO:PERSONA] applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di duesentenze di condanna: 1) sentenza del Tribunale di Castrovillari del 17.4.2015,irrevocabile il 25.1.2017, per i reati di cui agli artt. 628, 582, 605 cod. pen., 71 e75 d.lgs. n. 159 del 2011, 4 L. 110 del 1975, commessi in Rossano in 22.5.2013;2) sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21.12.2021, irrevocabile il18.2.2025, per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., commesso in Mandatoriccio il12.12.2011.Il Tribunale ha evidenziato il significativo lasso temporale tra i due reati dirapina e la diversità del modus agendi, giacché nel primo reato il condannato,contravvenendo alla sorveglianza speciale, si è appropriato di denaro dellapersona offesa dopo averla minacciata con un coltello, privandola della libertàpersonale e procurandole lesioni personali, mentre nel secondo caso hapartecipato in qualità di basista a una rapina ai danni di un bar, ostacolandofisicamente l'inseguimento da parte del titolare del predetto locale eminacciandolo.Tali divergenze, secondo il giudice dell’esecuzione, non sono superabilidell'unico elemento della omogeneità tipologica dei reati; peraltro, [OSCURATO:PERSONA] èstato arrestato dopo i fatti del 12.12.2011 prima di tornare a delinquere un annoe mezzo dopo, sicché l'arresto si atteggia come valido motivo inibitorio che èidoneo a rescindere l'eventuale disegno criminoso unico.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore diGioacchino [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ec), cod. proc. pen., che il decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione non èmai stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], detenuto sin da prima della presentazione dellarichiesta.2.2 Con il secondo motivo, censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., che il tribunale abbia rigettato l'istanza evidenziando ilsignificativo lasso temporale tra i reati, benché si tratti di un fattore nondirimente, tenuto conto che in concreto la distanza cronologica tra i reati è dicinque mesi a partire dall'avvenuta scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] dopo lacommissione del primo reato.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.Alla luce della biografia giudiziaria del ricorrente, che comprende anche unaprecedente rapina nel 2006, erano presenti tutti i presupposti di legge per ilriconoscimento della continuazione, giacché i reati facevano parte di un unicoprogramma criminoso, che non può essere stato interrotto dalla detenzioneintermedia, anche perché subito dopo [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito nella sua inizialeideazione unitaria.Peraltro, il Tribunale non ha tenuto nella debita considerazione lamedesimezza dei reati, che erano legati dallo stesso filo conduttore ed eranoentrambi contro il patrimonio.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 19.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, evidenziando la manifestainfondatezza: a) del primo motivo, giacché dagli atti emerge che [OSCURATO:PERSONA],detenuto per altra causa, con l’istanza aveva eletto domicilio presso lo studio delsuo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riceveva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica inproprio e per il proprio assistito; b) dei restanti motivi, giacché non si confrontacon la motivazione del Tribunale che, applicando correttamente i principi secondocui grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reatocontinuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, harigettato l’istanza per il significativo lasso temporale, per la diversità dellemodalità delle condotte e per lo stato detentivo sopravvenuto di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo, con cui si censura il difetto di notifica al condannato deldecreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al giudice dell’esecuzione, èmanifestamente infondato.Da un esame degli atti – che la natura della doglianza difensiva ha richiestodi consultare – risulta che nell’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione era contenuta l’elezione di domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],al quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza, inqualità sia di difensore che di domiciliatario dell’interessato, con due distinti inviial suo indirizzo di posta elettronica certificata.Si tratta, dunque, di notificazione validamente eseguita nelle mani dellapersona indicata come domiciliataria, ciò che presuppone l'esistenza di unrapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, in virtù del quale ilprimo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinatie a tenerli a disposizione del medesimo.Di conseguenza, il motivo è inammissibile, perché, lamentando l’omessanotifica dell’avviso della data d’udienza, muove una censura palesementesmentita dagli atti processuali, cui attribuisce un contenuto radicalmente diversoda quello reale.2.

Anche i due restanti motivi – entrambi utilizzati dal ricorrente percontestare che il giudice dell’esecuzione non abbia preso in considerazione gliindici sintomatici del medesimo disegno criminoso – sono manifestamenteinfondati.La valutazione della adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnatadeve muovere dal rilievo che, in tema di continuazione, l'accertamento delrequisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabilein sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1,n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01).In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è daconsiderarsi adeguata, perché fa convenientemente riferimento sia alla distanzacronologica dei reati, sia alla profonda eterogeneità del modus operandi delcondannato nella commissione degli stessi, per farne discendere in modonient’affatto illogico la conclusiva valutazione della riconducibilità degli illeciti aduna generale inclinazione a delinquere del condannato piuttosto che a un precisodisegno criminoso iniziale.Il giudice dell’esecuzione, dunque, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anchedel fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, atal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n.28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.M. in proc.

Eloumari, Rv. 266615 – 01).Dal canto suo, il ricorso resta generico e meramente reiterativo di argomentigià disattesi dal giudice dell’esecuzione con una motivazione adeguata con cuinon si confronta il ricorrente, il quale seguita a riproporre il datoconvenientemente superato dall’ordinanza impugnata della omogeneitàtipologica dei reati e pretende di trarre da un elemento che di solito viene usatoper negare la continuazione – ovvero il periodo di detenzione intermedio, checostituisce inevitabilmente una cesura per l’attuazione di disegni criminosieventualmente predisposti in precedenza – indizi di un medesimo disegnocriminoso.Il mutamento significativo delle condizioni in cui era stato asseritamenteconcepito un programma criminoso solo tendenzialmente unitario è inveceidoneo a dare ingresso all’eventualità che i reati successivi ai primi siano in realtàil frutto di determinazione solo estemporanea e occasionale, imposta dallacontingente evoluzione di una situazione provvisoria.In definitiva. il secondo e il terzo motivo prospettano – in modo nonconsentito nel giudizio di legittimità – la generica sollecitazione di unareinterpretazione degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata,mediante l’adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.2021, Rv. 280601 – 01): quindi, sono da considerarsi proposti per motivi diversida quelli consentiti.3.

A quanto fin qui complessivamente osservato, consegue, pertanto, che ilricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, exart. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorsoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14.11.2025, il Tribunale di Castrovillari ha provveduto,in qualità di giudice dell’esecuzione, su un’istanza di [OSCURATO:PERSONA] applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di duesentenze di condanna: 1) sentenza del Tribunale di Castrovillari del 17.4.2015,irrevocabile il 25.1.2017, per i reati di cui agli artt. 628, 582, 605 cod. pen., 71 e75 d.lgs. n. 159 del 2011, 4 L. 110 del 1975, commessi in Rossano in 22.5.2013;2) sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21.12.2021, irrevocabile il18.2.2025, per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., commesso in Mandatoriccio il12.12.2011.Il Tribunale ha evidenziato il significativo lasso temporale tra i due reati dirapina e la diversità del modus agendi, giacché nel primo reato il condannato,contravvenendo alla sorveglianza speciale, si è appropriato di denaro dellapersona offesa dopo averla minacciata con un coltello, privandola della libertàpersonale e procurandole lesioni personali, mentre nel secondo caso hapartecipato in qualità di basista a una rapina ai danni di un bar, ostacolandofisicamente l'inseguimento da parte del titolare del predetto locale eminacciandolo.Tali divergenze, secondo il giudice dell’esecuzione, non sono superabilidell'unico elemento della omogeneità tipologica dei reati; peraltro, [OSCURATO:PERSONA] èstato arrestato dopo i fatti del 12.12.2011 prima di tornare a delinquere un annoe mezzo dopo, sicché l'arresto si atteggia come valido motivo inibitorio che èidoneo a rescindere l'eventuale disegno criminoso unico.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore diGioacchino [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ec), cod. proc. pen., che il decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione non èmai stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], detenuto sin da prima della presentazione dellarichiesta.2.2 Con il secondo motivo, censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., che il tribunale abbia rigettato l'istanza evidenziando ilsignificativo lasso temporale tra i reati, benché si tratti di un fattore nondirimente, tenuto conto che in concreto la distanza cronologica tra i reati è dicinque mesi a partire dall'avvenuta scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] dopo lacommissione del primo reato.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.Alla luce della biografia giudiziaria del ricorrente, che comprende anche unaprecedente rapina nel 2006, erano presenti tutti i presupposti di legge per ilriconoscimento della continuazione, giacché i reati facevano parte di un unicoprogramma criminoso, che non può essere stato interrotto dalla detenzioneintermedia, anche perché subito dopo [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito nella sua inizialeideazione unitaria.Peraltro, il Tribunale non ha tenuto nella debita considerazione lamedesimezza dei reati, che erano legati dallo stesso filo conduttore ed eranoentrambi contro il patrimonio.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, evidenziando la manifestainfondatezza: a) del primo motivo, giacché dagli atti emerge che [OSCURATO:PERSONA],detenuto per altra causa, con l’istanza aveva eletto domicilio presso lo studio delsuo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riceveva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica inproprio e per il proprio assistito; b) dei restanti motivi, giacché non si confrontacon la motivazione del Tribunale che, applicando correttamente i principi secondocui grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reatocontinuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, harigettato l’istanza per il significativo lasso temporale, per la diversità dellemodalità delle condotte e per lo stato detentivo sopravvenuto di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo, con cui si censura il difetto di notifica al condannato deldecreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al giudice dell’esecuzione, èmanifestamente infondato.Da un esame degli atti – che la natura della doglianza difensiva ha richiestodi consultare – risulta che nell’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione era contenuta l’elezione di domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],al quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza, inqualità sia di difensore che di domiciliatario dell’interessato, con due distinti inviial suo indirizzo di posta elettronica certificata.Si tratta, dunque, di notificazione validamente eseguita nelle mani dellapersona indicata come domiciliataria, ciò che presuppone l'esistenza di unrapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, in virtù del quale ilprimo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinatie a tenerli a disposizione del medesimo.Di conseguenza, il motivo è inammissibile, perché, lamentando l’omessanotifica dell’avviso della data d’udienza, muove una censura palesementesmentita dagli atti processuali, cui attribuisce un contenuto radicalmente diversoda quello reale.2. Anche i due restanti motivi – entrambi utilizzati dal ricorrente percontestare che il giudice dell’esecuzione non abbia preso in considerazione gliindici sintomatici del medesimo disegno criminoso – sono manifestamenteinfondati.La valutazione della adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnatadeve muovere dal rilievo che, in tema di continuazione, l'accertamento delrequisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabilein sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1,n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01).In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è daconsiderarsi adeguata, perché fa convenientemente riferimento sia alla distanzacronologica dei reati, sia alla profonda eterogeneità del modus operandi delcondannato nella commissione degli stessi, per farne discendere in modonient’affatto illogico la conclusiva valutazione della riconducibilità degli illeciti aduna generale inclinazione a delinquere del condannato piuttosto che a un precisodisegno criminoso iniziale.Il giudice dell’esecuzione, dunque, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anchedel fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, atal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n.28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615 – 01).Dal canto suo, il ricorso resta generico e meramente reiterativo di argomentigià disattesi dal giudice dell’esecuzione con una motivazione adeguata con cuinon si confronta il ricorrente, il quale seguita a riproporre il datoconvenientemente superato dall’ordinanza impugnata della omogeneitàtipologica dei reati e pretende di trarre da un elemento che di solito viene usatoper negare la continuazione – ovvero il periodo di detenzione intermedio, checostituisce inevitabilmente una cesura per l’attuazione di disegni criminosieventualmente predisposti in precedenza – indizi di un medesimo disegnocriminoso.Il mutamento significativo delle condizioni in cui era stato asseritamenteconcepito un programma criminoso solo tendenzialmente unitario è inveceidoneo a dare ingresso all’eventualità che i reati successivi ai primi siano in realtàil frutto di determinazione solo estemporanea e occasionale, imposta dallacontingente evoluzione di una situazione provvisoria.In definitiva. il secondo e il terzo motivo prospettano – in modo nonconsentito nel giudizio di legittimità – la generica sollecitazione di unareinterpretazione degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata,mediante l’adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.2021, Rv. 280601 – 01): quindi, sono da considerarsi proposti per motivi diversida quelli consentiti.3. A quanto fin qui complessivamente osservato, consegue, pertanto, che ilricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, exart. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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