CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato accertamento della capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, è inammissibile, perché aspecifico, avendo la Corte d'appello adeguatamente replicato sul punto (v. p. 4 della sentenza impugnata), evidenziando, da un lato, l'assenza di elementi istruttori da cui desumere una condizione di alterazione dell'imputato al momento del fatto, e, dall'altro, la mancata prospettazione, da parte del ricorrente, di specifici e concreti elementi utili a corroborare l'assunto difensivo. Altrettanto correttamente, la Corte distrettuale ha applicato al caso di specie i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo (Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023, Lauria, Rv. 284560 - 01: «in tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti»: fattispecie relativa a imputato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, poi revocato, in cui la Corte ha ritenuto non necessario l'accertamento della capacità di stare in giudizio mediante perizia). considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, è inammissibile, stante la correttezza della pronuncia impugnata, che, in conformità con la pronuncia di primo grado (sul punto, si ricorda che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità: a le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), ha adeguatamente ripercorso i fatti di causa, le fonti di prova e, in particolare, ha ribadito la centralità delle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01) ai fini dell'ascrizione di responsabilità per il delitto di rapina; rispetto a tale ricostruzione, le doglianze difensive sono del tutto generiche, risultando, pertanto, inidonee a scalfire l'apparato motivazionale; considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di pene sostitutive, è inammissibile, non risultando la questione dedotta né con atto d'appello, come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello proposta dalla Corte territoriale, né in sede d'udienza. Deve, pertanto, ribadirsi il principio, posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello; in motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta: Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci