CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 38541/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6481-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 avverso la sentenza n. 1581/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 27-12-2001 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di immobili in Cumiana, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, distinti al locale C.T. al F. 23 n. 116, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pinerolo, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quali proprietari dell'immobile confinante di cui al mappale n. 272, lamentando che costoro avevano eretto un basso fabbricato ad uso autorimessa in appoggio alla casa dell'attrice, con elementi strutturali innestantisi nel muro perimetrale e con occupazione di parte del nnappale 116 e comunque a distanza inferiore a quella legale; chiedeva quindi la condanna dei convenuti alla eliminazione del manufatto o comunque al suo arretramento. 1.1 Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda dell'attrice ed eccependo l'avvenuta usucapione del diritto a mantenere la costruzione oggetto di causa, realizzata nel 1979. 2. Il Tribunale adito con sentenza del 4 ottobre 2003 rigettava la domanda attrice. 3. Veniva proposta impugnazione da parte della Scarzella, e successivamente, dopo il suo decesso, da parte dell'erede [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte di Appello di Torino con sentenza dell'8 gennaio 2007 rigettava il gravame. 5. Avverso tale sentenza la Laborero proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso. Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 6. La ricorrente ricorreva per violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. ed omessa motivazione e sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di appello relativo alla inapplicabilità dell'istituto dell'usucapione in quanto le controparti non avevano esercitato il preteso possesso con ranimus" necessario, ma solo in forza dell'altrui autorizzazione, avendo edificato il fabbricato in contestazione con il permesso dell'avente diritto. Tale questione era decisiva e la sua omessa disamina aveva determinato la reiezione dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado. Peraltro, era stata disattesa anche l'istanza dell'esponente di ammissione di una CTU per l'accertamento del confine tra le rispettive proprietà e l'area occupata dal fabbricato, sull'infondato presupposto che gli appellati avessero acquisito il diritto di mantenere l'opera nelle sue attuali condizioni. [OSCURATO:PERSONA] rilevava, quindi, l'assenza in capo ai fratelli Bertone di un possesso autonomo ed indipendente avente le caratteristiche di cui all'art. 1140 c.c., in quanto la loro azione invasiva dell'altrui proprietà aveva tratto origine da un permesso concesso dall'allora avente diritto e che, quindi, restava subordinata ad esso. 7. Questa Corte con sentenza n. 641 del 2014 riteneva fondato il motivo in quanto effettivamente nell'atto di citazione in appello era stato formulato un terzo motivo avente ad oggetto quanto sopra riportato, motivo in ordine al quale la Corte territoriale aveva omesso l'esame. 8. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio chiedendo in accoglimento del terzo motivo di appello proposto, previa verificazione attraverso una consulenza tecnica d'ufficio del confine fra i mappali interessati, la condanna dei convenuti all'eliminazione del manufatto da loro realizzato, ovvero il suo arretramento in conformità alle distanze di legge. Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 9. Si costituivano del giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell'appello. 10. La Corte d'Appello di Torino, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, rigettava il gravame. In particolare, la Corte d'Appello evidenziava che la controversia aveva origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di proprietaria dell'immobile sito in Cunniana, mappale foglio 23, n. 116 di demolizione o arretramento di un fabbricato realizzato dagli appellati ad uso autorimessa in appoggio alla casa di proprietà dell'attrice con elementi strutturali innestati nel muro perimetrale e con occupazione del mappale 116 e comunque a distanza inferiore a quella legale. Secondo la Corte d'Appello, costituiva accertamento acquisito la data di realizzazione dell'immobile tra il 1979 e il 1980. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di usucapione avanzata dai convenuti dopo aver accertato la data di costruzione dell'immobile, dunque, bisognava accertare a quale titolo era stato esercitato il potere di fatto sulla cosa, dovendosene presumere il possesso e dovendo la controparte provare il superamento di tale presunzione. Nel caso di specie, l'aspetto del cosiddetto permesso non era stato oggetto di alcuna attività istruttoria e la sua sussistenza era stata allegata dalla Laborero solo in forza dell'affermazione degli appellanti che avevano riferito nel loro atto difensivo di aver realizzato il manufatto con le caratteristiche attuali e con il permesso del precedente proprietario. [OSCURATO:PERSONA] affermava di essere esonerata dall'onere probatorio in forza dell'ammissione della parte appellata. Secondo la Corte, invece, l'aspetto non era stato chiarito e, dunque, doveva rigettarsi la domanda. Nel caso di specie non si poteva neanche far riferimento alla tolleranza volta ad impedire che il continuativo esercizio del potere di fatto sulla cosa costituisse Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 possesso utile ai fini dell'usucapione. La tolleranza, infatti, quale situazione ben precisa con sue particolari connotazioni non ricorreva nel caso di specie. Il fabbricato infatti era stato costruito dai Bertone tra il 79 e l'80 e il possesso era stato esercitato ininterrottamente ed in via esclusiva. I proprietari vicini non avevano mai richiamato la persistenza della asserita tolleranza iniziale. Doveva, pertanto, escludersi sulla base di più elementi presuntivi univocamente orientati che sussistesse l'altrui tolleranza rispetto al potere di fato esercitato dai convenuti. La Corte d'Appello confermava. Pertanto, la sussistenza del possesso continuativo sul basso fabbricato per 22 anni. 11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 12. Alfredo bertone Agnese bertone hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti. Le eccezioni sono tutte infondate, salvo quella relativa al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. vecchia formulazione. Quanto alla prima, avente ad oggetto la mancata indicazione della sentenza impugnata, è agevole rilevare che si tratta di un mero errore materiale relativo al numero della sentenza - 158 in luogo di 1581 - assolutamente inidoneo a porre dubbi sulla individuazione del provvedimento impugnato che, infatti, è riportato esattamente quanto alla data di deposito (9.9.2016), quanto alla autorità giudiziaria che l'ha emesso (CA di Torino), quanto al provvedimento appellato (sentenza del Tribunale di Pinerolo n.498 dell'ottobre 2003), quanto al contenuto della pronuncia (cfr. ricorso pag. 1) del tutto Ric. 2017 n.6481 sez. 52 - ud. 10/09/2021 conforme alla copia autentica depositata dal ricorrente ex art. 369, n. 2, c.p.c. Le altre eccezioni attengono alla mescolanza di motivi eterogenei, al riferimento al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. vecchia formulazione e alla mancanza di sintesi del ricorso ex art. 366, n. 3, c.p.c.. In proposito occorre ribadire che: «in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Sez. U, Sent. n. 9100 del 2015). Nella specie le censure proposte dai ricorrenti possono essere individuate con chiarezza e, dunque, possono essere esaminate salvo quelle relative al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. vecchia formulazione che sono inammissibili. Il ricorso, infine, non presenta profili di inammissibilità per mancanza di sintesi, essendo sufficientemente chiaro e rispettando i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 366 c.p.c. come interpretato da questa Corte. 1.1 II primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellante La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'appellante avesse invocato la sussistenza di un atto di tolleranza. In realtà mai si era sostenuto che l'ostacolo all'applicazione della Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 fattispecie dell'istituto dell'usucapione dipendeva dal ricorrere di un atto di tolleranza, quanto piuttosto dal fatto che si era in presenza di una vera e propria concessione rilasciata dal proprietario del fondo vicino e che, dunque, non poteva qualificarsi come possesso il rapporto con il bene da parte dei convenuti. Secondo i ricorrenti sotto la nozione tolleranza non si ricomprende anche l'autorizzazione a costruire un manufatto. In conclusione, secondo i ricorrenti, in presenza di un permesso richiesto e ottenuto prima di costruire o di un'autorizzazione al permanere dell'opera il potere di fatto sulla cosa non può essere considerato autonomo e corrispondente all'esercizio del diritto reale ma sempre subordinato alla concessione ottenuta dall'avente diritto, si tratterebbe, quindi, di detenzione e non di possesso. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 2697 c.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellante. L'onere probatorio che la Corte d'Appello ha posto a carico dei ricorrenti contrasterebbe con l'esplicita ammissione da parte dei controricorrenti di aver avuto l'autorizzazione dai precedenti proprietari alla costruzione del manufatto, dunque, in presenza di una non contestazione i ricorrenti non dovevano fornire alcuna prova. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il collegio ritiene che debba esaminarsi prima il secondo motivo, in quanto attiene alla prova della circostanza di fatto relativa all'originario permesso di costruire rilasciato dai precedenti proprietari che avrebbe determinato una situazione di detenzione e non di possesso sulla quale si fonda il primo motivo. Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 I ricorrenti, dunque, censurano la violazione dell'art. 2697 c.c. per il principio di non contestazione. La Corte d'Appello, invece, ha ritenuto solo dedotto e non provato il fatto che i convenuti avessero costruito in forza di un presunto permesso che era stato loro accordato dai proprietari precedenti e che, pertanto, gli stessi fossero in una situazione di detenzione e non di possesso. Secondo la Corte d'Appello, infatti, l'aspetto del cosiddetto permesso non era stato oggetto di alcuna attività istruttoria e la sua sussistenza era stata allegata dalla Laborero solo in forza dell'affermazione degli appellanti che avevano riferito nel loro atto difensivo di aver realizzato il manufatto con le caratteristiche attuali e con il permesso del precedente proprietario. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio ha affermato di essere esonerata dall'onere probatorio in forza dell'ammissione della parte appellata. Secondo la Corte d'Appello tale aspetto non è stato chiarito. In proposito deve ribadirsi che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione nei ristretti limiti previsti dal nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, lo abbia ritenuto non provato, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile (in senso analogo Sez. 2, Ord. n. 27490 del 2019)». Inoltre, deve ribadirsi che il principio di non contestazione riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese, fra le quali deve ricondursi l'affermazione che i ricorrenti attribuiscono ai controricorrenti il cui accertamento, richiedendo un riscontro fattuale, Ric. 2017 n.6481 sez. 52 - ud. 10/09/2021 deve essere necessariamente ricondotto al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice (vedi Sez. L, Sent. n. 21460 del 2019). Peraltro, come evidenziato dai controricorrenti nelle proprie difese, le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento (Sez. 2, Sent. n. 6750 del 2003). L'infondatezza della censura sollevata con il secondo motivo determina l'inammissibilità del primo motivo. Infatti, tale motivo si fonda su di un presupposto che risulta non provato ovvero il fatto che i precedenti proprietari avessero accordato ai controricorrenti il permesso di costruire. In ogni caso, la Corte d'Appello ha ritenuto che i ricorrenti avessero dedotto tale questione in relazione alla sussistenza della c.d. tolleranza rispetto alla situazione di fatto. Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile anche per la concorrente ragione che si richiede una diversa interpretazione del motivo di appello, attività che per giurisprudenza consolidata di questa Corte spetta al giudice di merito. Deve ribadirsi, infatti, che: «La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 3, Ord. n. 11103 del 2020)». Nel caso di specie la Corte di rinvio, dopo avere riportato il terzo motivo di appello in cui la stessa appellante discorreva di "tolleranza" ha poi con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, escluso la tolleranza per difetto di prova. In base al principio fissato dall'art.2697 c.c., infatti, una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà (Sez. 2, Ord. n. 2706 del 2019). La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui: in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo» (Sez. 2, Sent. n. 11277 del 2015). Ric. 2017 n.6481 sez. 52 - ud. 10/09/2021 In ogni caso, deve ribadirsi che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere- dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Sez. L, Sent. n. 27428 del 2005). Deve pertanto concludersi nel senso che la censura proposta con il primo motivo si risolve in un inammissibile richiesta di reinterpretazione della domanda e di rivalutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di rimettere in discussione la sussistenza dell'animus possidendi in capo ai convenuti. Quanto alla censura di omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia la stessa è inammissibile in quanto il vizio di motivazione dopo la modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non rientra più tra i motivi di ricorso per cassazione 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa motivazione. La censura attiene al capo della sentenza che, stabilendo sulle spese, ha condannato l'appellante al pagamento anche di quelle del grado di cassazione conclusosi con la sentenza di accoglimento delle ragioni dell'allora ricorrente. È pur vero che il giudice dell'appello deve decidere dell'esito in ordine all'esito complessivo del giudizio a una nuova regolazione delle spese, tuttavia, trattandosi di una questione procedurale autonoma nella specie non dovrebbe applicarsi detto principio. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 La sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale il giudice nel liquidare le spese deve tener conto dell'esito globale della lite, senza scindere le fasi. Il collegio, in proposito, intende dare continuità al seguente principio di diritto: «in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Sez. 1, Sent. n. 20289 del 2015). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna ilì ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.800 più 200 per esborsi; Ric. 2017 n.6481 sez. S2 - ud. 10/09/2021 ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per