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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20416/2026

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l quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 9 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bolognarigettava la domanda presentata da XXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere- Il differimento obbligatorio della pena ex art. 146, comma 1, n. 3 cod.pen.- Il differimento facoltativo per grave infermità ex art. 147, comma 1, n. 2cod. pen.- Il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare exart.47-ter, comma 1-ter Ord. pen. presso la clinica “Riabilia”, sita in Bari.Premetteva che, nell’estate del 2024, l’istante (con un quadro clinicocaratterizzato da paraplegia, vescica neurologica, e stipsi ostinata in esiti di lesionemidollare D11 incompleta da ferita di arma da fuoco dal 2009) aveva ottenuto ildifferimento della pena nella forma della detenzione domiciliare per due mesi pressol’Ospedale di Montecatone sito ad Imola, avendo il Tribunale ritenuto che pressol’istituto di pena non fossero praticabili i trattamenti fisioterapici intensivi di cuinecessitava l’istante, con conseguente incompatibilità relativa con il regimecarcerario e che la struttura, posta fuori del territorio di provenienza, consentisse dibilanciare le esigenze di sicurezza con quelle terapeutiche; che il Tribunale avevarigettato, invece, l’istanza volta ad ottenere una proroga di mesi due per eseguireaccertamenti presso la clinica Riabilia, sita in Bari, alla luce della relazione sanitariaacquisita presso l’ospedale di Montecatone, secondo la quale non sussistevanoulteriori obiettivi riabilitativi e indicazioni al proseguimento del percorso diriabilitazione, essendo la paraplegia inveterata e non passibile di ulteriori modifichenonché in considerazione della inidoneità della collocazione della clinica nel luogo diprovenienza del detenuto.

Veniva indicata solo la necessità di prosecuzione inautonomia di attività di autotrattamento per il rinforzo del tronco, degli arti superiori eallungamento delle catene cinetiche posteriori come da addestramento specifico.Riferiva che, con l’odierna istanza, la difesa rappresentava che da quando erastata ripristinata la carcerazione, le condizioni del detenuto erano peggiorate, nonessendo stata eseguita in modo costante la fisioterapia, essendo impossibileeffettuare gli esercizi di mantenimento in autonomia nella camera di detenzionesenza l’aiuto di un fisioterapista e di strumentazione adeguata.

La difesa deduceva,altresì, che l’istante aveva necessità di assistenza continua da parte di personalequalificato, essendo affetto anche da siringomielia dal 2023, che gli causava atrofia,debolezza, fascicolazioni e iporeflessia a livello delle mani e delle braccia, nonvenendo effettuate adeguate terapie per la corretta gestione della disfunzioneintestinale su base neurogena; che egli aveva perso peso e andava incontro adinfezioni delle vie urinaria e che, in ragione delle condizioni cliniche non era incondizione di seguire le attività trattamentali con il conseguente venir meno dellafinalità rieducativa della pena.

Deduceva, inoltre, che non sussistevano profili dipericolosità sociale attuali legati al collegamento con il territorio.Tanto premesso, il Tribunale rilevava che la relazione sanitaria aggiornata al20.8.2025, trasmessa dall’istituto di pena di Parma, ove XXXXXXX è detenuto,evidenziava che questi è alloggiato presso la sezione “paraplegici” per pazienti condeficit ambulatori, alloggia in una camera di detenzione priva di barrierearchitettoniche e dotata di bagno per soggetti disabili, può avvalersi di un care-givere di sedia a ruote per muoversi dentro la sezione, è costantemente monitorato dalpersona sanitario interno, medico e infermieristico, che gli somministra la terapia esostituisce il catetere vescicale.

Riferiva che, all’esito del periodo di riabilitazioneeffettuato presso l’ospedale di Montecatone, le condizioni cliniche erano stategiudicate compatibili con le dimissioni, non sussistendo ulteriori indicazioni per ilpercorso riabilitativo, non essendo la patologia suscettibile di ulteriori modifiche.Aggiungeva che nel periodo successivo: il detenuto era stato sottoposto a ripetuticontrolli per verificare le cause dei disturbi segnalati (il 19.11.2024, 3.4.2025,14.5.2025, 23.7.2025, 31.7.2025) e ad un ricovero (dal 19 al 30.9.2024); gli eranostate prospettate strade terapeutiche che egli aveva, al momento, rifiutato; gli erastato raccomandato ripetutamente di eseguire gli esercizi in autonomia per ilrafforzamento del tronco e per mantenere forza e articolarità degli arti superiori; che,al termine delle verifiche, la relazione concludeva evidenziando che il quadro clinicoè trattabile anche in ambiente carcerario, dove gli viene assicurata adeguataassistenza sanitaria nonché i necessari trattamenti fisioterapici (in caso di necessitàanche dagli specialisti operanti nelle strutture ospedalieri ed ambulatoriali territoriali).Sotto il profilo della pericolosità sociale, evidenziava che dalla nota dellaQuestura di Bari si evinceva che la clinica Riabilia era disponibile all’accoglienza,che XXXXXXX è elemento di spicco dell'omonimo gruppo criminale operante neiquartieri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bari, e figlio di XXXXXX, deceduto in unagguato fatale; è, anch’egli, vittima di un attentato che gli ha causato la paraplegia dicui è affetto, che è stato coinvolto in numerose indagini, venendogli notificateordinanze di custodia cautelare anche durante la detenzione.Riportava, inoltre, il parere contrario della DDA di Bari, la quale rappresentava ilquadro nel quale aveva operato il clan di appartenenza di XXXXXXX ed evidenziavala possibilità che il ritorno sul territorio di questi potesse riattivare azioni vendicative.Infine, riportava la relazione di sintesi del 27.8.2025, la quale evidenziavacondotte carcerarie non corrette del detenuto in relazione a due episodi, uno deiquali per aver assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti del personale sanitario(sanzione sospesa).

Riferiva quanto riportato dall’esperto ex art. 80 ord. pen., inordine al fatto che egli si professava innocente e che svolgeva alcune attivitàtrattamentali compatibili con le condizioni di salute.Sulla base di questo quadro, riteneva che la situazione clinica non fosse tale dafondare un differimento della pena né obbligatorio né facoltativo, neanche nellaforma della detenzione domiciliare, risultando ospitato nell’istituto penitenziario incella idonea, con il necessario supporto, seguito a livello medico (anchespecialistico), ed infermieristico ed essendo risultato che la condizione clinica non èsuscettibile di evoluzione con ulteriori trattamenti fisioterapici, essendo necessariosolo che egli svolga con costanza e in autonomia quelli prescritti, attuabili nella cella.Passava in rassegna i risultati degli esami clinici e strumentali, deducendone chenon deponevano nel senso di peggioramento e che venivano effettuati i necessariperiodici accertamenti per scongiurare infezioni delle vie urinarie.

Concludeva,quindi, ritenendo che le condizioni di salute del condannato possono essereadeguatamente assicurate presso un istituto penitenziario dotato di centro clinicocome la casa di reclusione di Parma e sono compatibili con la finalità rieducativadella pena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità.

Evidenziava cheXXXXXXX è persona lucida, orientata, che accede regolarmente ai colloqui con ilpersonale operante presso l'istituto di pena, partecipa alla socialità e che non visono ostacoli all'individuazione da parte dell'area educativa di attività quotidianecompatibili con le sue condizioni di salute.Sotto il profilo della pericolosità sociale, evidenziava che egli, condannato perreati di estrema gravità, non si è mai dissociato dall'organizzazione criminale diriferimento nella quale ricopre ancora un ruolo di vertice.

Rappresentava che larichiesta di effettuare un periodo di ricovero presso una clinica in Bari erainaccoglibile in quanto il luogo in cui XXXXXXX ha commesso i reati è proprio quellodel territorio di Bari, sicché il suo rientro nel territorio sarebbe oltremodo rischioso.Evidenziava che gli atteggiamenti non corretti assunti dal detenuto sia nell'istitutocarcerario sia nel periodo di ricovero non offrono rassicurazioni in ordine allaaffidabilità del detenuto che potrebbe ottenere miglioramenti ove assicurasse unamaggiore compliance terapeutica.

Concludeva ritenendo che le patologie da cui èaffetto XXXXXXX siano caratterizzate da sufficiente stabilità e che non vi sia ilrischio che vadano incontro ad un aggravamento a causa della condizione detentivain quanto adeguatamente trattata in ambito carcerario e non passibile dimiglioramenti con trattamenti esterni.

Per tale motivo escludeva anche che lasituazione detentiva potesse ritenersi contraria al senso di umanità della pena e chein ragione delle condizioni cliniche l'espiazione non potesse perseguire finalitàrieducative.

Per tali motivi respingeva l'istanza.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen.

Osserva che la valutazione è stata effettuata sulla base di dati approssimativi edimprecisi che hanno indotto ad una sottovalutazione delle reali condizioni cliniche deldetenuto e che il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato con la documentazionemedica prodotta dalla difesa e con i principi enunciati dalla giurisprudenza in ordine alrapporto tra patologie del detenuto e dignità della situazione detentiva e finalità rieducativadella pena.Rappresenta che il mancato esame della documentazione difensiva allegata non haconsentito di tenere nella dovuta considerazione la situazione instabile, con un obiettivopeggioramento già accertato nel 2023 e confermato nel 2025 (marzo e maggio), sicchél’ordinanza è stata assunta sulla base di una base conoscitiva parziale, non attuale e financoinesatta e, in tal modo, non ha tratto le dovute conseguenze sulla dignità in concreto dellasituazione detentiva, sulla possibilità, in questa situazione, di perseguire le finalitàrieducative della pena e, quindi, in concreto, sulla incompatibilità della condizione clinica conil regime detentivo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

I casi di differimento dell’esecuzione della pena disciplinati dagli artt.146 e 147 cod. pen., da attuarsi, ove necessario, nelle forme della detenzionedomiciliare c.d. surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen.(applicabile ad entrambe le ipotesi di differimento), costituiscono ipotesieccezionali, nelle quali è possibile disporre il differimento della pena in presenzadei presupposti di legge.

La disciplina è volta ad assicurare il contemperamentotra l’esigenza di eseguire la pena con quella di tutelare valori di rilevanzacostituzionale, quali il diritto alla salute e alla dignità personale nonché con ilprincipio di umanità (art. 27, comma 3 Cost. e art. 3 della CEDU).Il differimento c.d. obbligatorio per motivi di salute, disciplinato dall’art. 146,comma 1, n. 3 cod. pen., presuppone che il condannato sia affetto da patologiaparticolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni risultinoincompatibili con lo stato detentivo, quando la persona si trova in una fase dellamalattia così avanzata da non rispondere più, secondo la certificazione delservizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapiecurative.In presenza di tali condizioni, il differimento è obbligatorio e il Tribunale, inalternativa, può applicare la detenzione domiciliare surrogatoria.Il differimento c.d. facoltativo, disciplinato dall’art. 147, comma 1, n. 2 cod.pen., prevede che la pena possa essere differita per motivi di salute nei confrontidi chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica.

In questo caso, il giudicantedeve valutare se la patologia che affligge l’istante (acuta o cronica, guaribile oirreversibile) sia grave, nel senso che deve implicare o un pericolo per la vita delcondannato o la probabilità di altre conseguenze dannose per la persona.La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche delle condizionidell’ambiente carcerario e dei livelli di assistenza in concreto offerti, sia pure incondizione detentiva.

Questa Corte ha affermato che «[...] in ossequio ai principiaffermati dagli artt. 27, comma 3 e 32 Cost., la valutazione sull'incompatibilità trail regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sullapossibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di una personagravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, deveessere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizionicomplessive di salute e di detenzione; valutazione, questa, che comporta ungiudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizionedel detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concretaadeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, èpossibile assicurare all'indagato» (Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, n.m.).Nella valutazione dei presupposti per il differimento facoltativo viene inconsiderazione un ulteriore profilo costituito dalle conseguenze della patologiasul trattamento detentivo.

È, cioè, necessario verificare che la sofferenza moraleche affligge il detenuto per effetto dello stato detentivo, aggiunta alla afflizioneconnessa alla patologia, non sia tale da determinare un livello di malessere chesuperi i limiti dell’umana tollerabilità e che si ponga, quindi, in contrasto con ilsenso di umanità che, comunque, deve presidiare l’esecuzione della pena (inquesto senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv.265722; Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2021, n.m.).Ultimo profilo da valutare attiene alla possibilità per il detenuto di fruire, instato di libertà, di cure diverse e più efficaci di quelle che possono essereassicurate in stato di detenzione, avendo particolare riguardo alla possibilità chelo stato di detenzione possa aggravare la patologia.

In questo caso, occorreverificare se, in concreto, la patologia sia fronteggiabile con cure adeguateall’interno del circuito penitenziario, eventualmente anche con transitori ricoveriesterni.

«La decisione deve essere frutto, al lora, del l 'equi l ibratocontemperamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità dellapena e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penalerispettosa dei criteri di umanità, che non consente il mantenimento dellarestrizione carceraria che finisca con il rappresentare una sofferenza aggiuntivaintollerabile da vivere in condizioni umane degradanti (in questo senso cfr. tra lealtre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722),dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneità dei presidi sanitari eterapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare alcondannato valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento delregime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n.37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699)» (Sez. 1, n. 44128 del12/07/2011).Da ultimo, nella valutazione, il giudicante deve effettuare un rigorosobilanciamento tra la tutela degli interessi menzionati con le finalità rieducativedella pena e con la pericolosità sociale del condannato.

L’art. 147, comma 4cod. pen., prevede, infatti che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nonpossa essere adottato o, se adottato, debba essere revocato, qualora sussista ilconcreto pericolo della commissione di ulteriori delitti.

Nella valutazione,pertanto, il giudicante deve tenere conto anche della pericolosità sociale delcondannato (Sez. 1, n. 63166 del 17/10/2018, Rv. 274879).3.

Il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei principienunciati.Diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale hapreso in considerazione la documentazione prodotta, avendo riportatonell’ordinanza sia gli esami effettuati successivamente al ricovero pressol’Ospedale di Montecatone, sia i relativi referti e gli approfondimenti specialistici.Ha tratto il proprio convincimento dalla valutazione conclusiva delnosocomio menzionato, nella quale si certifica una stabilità della patologia nonmigliorabile con ulteriori cicli fisioterapici e nella quale si afferma che lafisioterapia per mantenere l’efficienza degli arti superiori e del tronco può essereefficacemente effettuata dal paziente in cella.

Ha sottolineato ripetutamentel’idoneità strutturale della cella di detenzione, dotata dei presidi per disabili e lapresenza di un care-giver, nonché la possibilità di ricevere in detenzione tutte lecure e le terapie necessarie.

A fronte di tale situazione, ha, quindi, escluso chele condizioni cliniche nello stato detentivo, siano tali da rendere non dignitosa lacondizione di vita di XXXXXXX, che siano tali da determinare un aggravamentodelle sue condizioni o da non consentire le terapie necessarie ed ha, quindi,concluso per la compatibilità della situazione con il regime detentivo.Quanto alla funzione di emenda della pena, ha riferito che, fermo restandol’atteggiamento mantenuto negli anni da XXXXXXX, di negazione della propriaresponsabilità, comunque, nei limiti delle proprie possibilità fisiche, questi segueil regime di trattamento.A tale situazione fisica, ha contrapposto la pericolosità sociale deldetenuto, quale tratteggiata dalla relazione della Questura e della DDA ed hasottolineato anche la condotta detentiva, non sempre corretta, anche neiconfronti del personale sanitario.Sul punto, la difesa ha sottolineato che dalla relazione si evince che nonsono noti gli attuali collegamenti con la criminalità del territorio.

Il Tribunale, ha,tuttavia, ritenuto inopportuno il ritorno sul territorio di provenienza, sulla scorta diquanto riferito dalla DDA, circa il rischio connesso al rientro, tenuto anche contodel fatto che egli è stato destinatario di misure cautelari per fatti commessianche dopo il grave episodio di cui è stato vittima, a conferma della persistenzadell’intraneità nel gruppo.Conclusivamente, l’ordinanza non merita le censure mosse.

La decisione ètratta sulla base di un quadro probatorio completo, non evidenzia né vizi dilogicità e contraddittorietà della motivazione, né carenze istruttorie e ha preso inconsiderazione tutti i profili ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza per valutare lacompatibilità con il regime detentivo.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 9 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bolognarigettava la domanda presentata da XXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere- Il differimento obbligatorio della pena ex art. 146, comma 1, n. 3 cod.pen.- Il differimento facoltativo per grave infermità ex art. 147, comma 1, n. 2cod. pen.- Il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare exart.47-ter, comma 1-ter Ord. pen. presso la clinica “Riabilia”, sita in Bari.Premetteva che, nell’estate del 2024, l’istante (con un quadro clinicocaratterizzato da paraplegia, vescica neurologica, e stipsi ostinata in esiti di lesionemidollare D11 incompleta da ferita di arma da fuoco dal 2009) aveva ottenuto ildifferimento della pena nella forma della detenzione domiciliare per due mesi pressol’Ospedale di Montecatone sito ad Imola, avendo il Tribunale ritenuto che pressol’istituto di pena non fossero praticabili i trattamenti fisioterapici intensivi di cuinecessitava l’istante, con conseguente incompatibilità relativa con il regimecarcerario e che la struttura, posta fuori del territorio di provenienza, consentisse dibilanciare le esigenze di sicurezza con quelle terapeutiche; che il Tribunale avevarigettato, invece, l’istanza volta ad ottenere una proroga di mesi due per eseguireaccertamenti presso la clinica Riabilia, sita in Bari, alla luce della relazione sanitariaacquisita presso l’ospedale di Montecatone, secondo la quale non sussistevanoulteriori obiettivi riabilitativi e indicazioni al proseguimento del percorso diriabilitazione, essendo la paraplegia inveterata e non passibile di ulteriori modifichenonché in considerazione della inidoneità della collocazione della clinica nel luogo diprovenienza del detenuto. Veniva indicata solo la necessità di prosecuzione inautonomia di attività di autotrattamento per il rinforzo del tronco, degli arti superiori eallungamento delle catene cinetiche posteriori come da addestramento specifico.Riferiva che, con l’odierna istanza, la difesa rappresentava che da quando erastata ripristinata la carcerazione, le condizioni del detenuto erano peggiorate, nonessendo stata eseguita in modo costante la fisioterapia, essendo impossibileeffettuare gli esercizi di mantenimento in autonomia nella camera di detenzionesenza l’aiuto di un fisioterapista e di strumentazione adeguata. La difesa deduceva,altresì, che l’istante aveva necessità di assistenza continua da parte di personalequalificato, essendo affetto anche da siringomielia dal 2023, che gli causava atrofia,debolezza, fascicolazioni e iporeflessia a livello delle mani e delle braccia, nonvenendo effettuate adeguate terapie per la corretta gestione della disfunzioneintestinale su base neurogena; che egli aveva perso peso e andava incontro adinfezioni delle vie urinaria e che, in ragione delle condizioni cliniche non era incondizione di seguire le attività trattamentali con il conseguente venir meno dellafinalità rieducativa della pena. Deduceva, inoltre, che non sussistevano profili dipericolosità sociale attuali legati al collegamento con il territorio.Tanto premesso, il Tribunale rilevava che la relazione sanitaria aggiornata al20.8.2025, trasmessa dall’istituto di pena di Parma, ove XXXXXXX è detenuto,evidenziava che questi è alloggiato presso la sezione “paraplegici” per pazienti condeficit ambulatori, alloggia in una camera di detenzione priva di barrierearchitettoniche e dotata di bagno per soggetti disabili, può avvalersi di un care-givere di sedia a ruote per muoversi dentro la sezione, è costantemente monitorato dalpersona sanitario interno, medico e infermieristico, che gli somministra la terapia esostituisce il catetere vescicale. Riferiva che, all’esito del periodo di riabilitazioneeffettuato presso l’ospedale di Montecatone, le condizioni cliniche erano stategiudicate compatibili con le dimissioni, non sussistendo ulteriori indicazioni per ilpercorso riabilitativo, non essendo la patologia suscettibile di ulteriori modifiche.Aggiungeva che nel periodo successivo: il detenuto era stato sottoposto a ripetuticontrolli per verificare le cause dei disturbi segnalati (il 19.11.2024, 3.4.2025,14.5.2025, 23.7.2025, 31.7.2025) e ad un ricovero (dal 19 al 30.9.2024); gli eranostate prospettate strade terapeutiche che egli aveva, al momento, rifiutato; gli erastato raccomandato ripetutamente di eseguire gli esercizi in autonomia per ilrafforzamento del tronco e per mantenere forza e articolarità degli arti superiori; che,al termine delle verifiche, la relazione concludeva evidenziando che il quadro clinicoè trattabile anche in ambiente carcerario, dove gli viene assicurata adeguataassistenza sanitaria nonché i necessari trattamenti fisioterapici (in caso di necessitàanche dagli specialisti operanti nelle strutture ospedalieri ed ambulatoriali territoriali).Sotto il profilo della pericolosità sociale, evidenziava che dalla nota dellaQuestura di Bari si evinceva che la clinica Riabilia era disponibile all’accoglienza,che XXXXXXX è elemento di spicco dell'omonimo gruppo criminale operante neiquartieri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bari, e figlio di XXXXXX, deceduto in unagguato fatale; è, anch’egli, vittima di un attentato che gli ha causato la paraplegia dicui è affetto, che è stato coinvolto in numerose indagini, venendogli notificateordinanze di custodia cautelare anche durante la detenzione.Riportava, inoltre, il parere contrario della DDA di Bari, la quale rappresentava ilquadro nel quale aveva operato il clan di appartenenza di XXXXXXX ed evidenziavala possibilità che il ritorno sul territorio di questi potesse riattivare azioni vendicative.Infine, riportava la relazione di sintesi del 27.8.2025, la quale evidenziavacondotte carcerarie non corrette del detenuto in relazione a due episodi, uno deiquali per aver assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti del personale sanitario(sanzione sospesa). Riferiva quanto riportato dall’esperto ex art. 80 ord. pen., inordine al fatto che egli si professava innocente e che svolgeva alcune attivitàtrattamentali compatibili con le condizioni di salute.Sulla base di questo quadro, riteneva che la situazione clinica non fosse tale dafondare un differimento della pena né obbligatorio né facoltativo, neanche nellaforma della detenzione domiciliare, risultando ospitato nell’istituto penitenziario incella idonea, con il necessario supporto, seguito a livello medico (anchespecialistico), ed infermieristico ed essendo risultato che la condizione clinica non èsuscettibile di evoluzione con ulteriori trattamenti fisioterapici, essendo necessariosolo che egli svolga con costanza e in autonomia quelli prescritti, attuabili nella cella.Passava in rassegna i risultati degli esami clinici e strumentali, deducendone chenon deponevano nel senso di peggioramento e che venivano effettuati i necessariperiodici accertamenti per scongiurare infezioni delle vie urinarie. Concludeva,quindi, ritenendo che le condizioni di salute del condannato possono essereadeguatamente assicurate presso un istituto penitenziario dotato di centro clinicocome la casa di reclusione di Parma e sono compatibili con la finalità rieducativadella pena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità. Evidenziava cheXXXXXXX è persona lucida, orientata, che accede regolarmente ai colloqui con ilpersonale operante presso l'istituto di pena, partecipa alla socialità e che non visono ostacoli all'individuazione da parte dell'area educativa di attività quotidianecompatibili con le sue condizioni di salute.Sotto il profilo della pericolosità sociale, evidenziava che egli, condannato perreati di estrema gravità, non si è mai dissociato dall'organizzazione criminale diriferimento nella quale ricopre ancora un ruolo di vertice. Rappresentava che larichiesta di effettuare un periodo di ricovero presso una clinica in Bari erainaccoglibile in quanto il luogo in cui XXXXXXX ha commesso i reati è proprio quellodel territorio di Bari, sicché il suo rientro nel territorio sarebbe oltremodo rischioso.Evidenziava che gli atteggiamenti non corretti assunti dal detenuto sia nell'istitutocarcerario sia nel periodo di ricovero non offrono rassicurazioni in ordine allaaffidabilità del detenuto che potrebbe ottenere miglioramenti ove assicurasse unamaggiore compliance terapeutica. Concludeva ritenendo che le patologie da cui èaffetto XXXXXXX siano caratterizzate da sufficiente stabilità e che non vi sia ilrischio che vadano incontro ad un aggravamento a causa della condizione detentivain quanto adeguatamente trattata in ambito carcerario e non passibile dimiglioramenti con trattamenti esterni. Per tale motivo escludeva anche che lasituazione detentiva potesse ritenersi contraria al senso di umanità della pena e chein ragione delle condizioni cliniche l'espiazione non potesse perseguire finalitàrieducative. Per tali motivi respingeva l'istanza.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen. Osserva che la valutazione è stata effettuata sulla base di dati approssimativi edimprecisi che hanno indotto ad una sottovalutazione delle reali condizioni cliniche deldetenuto e che il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato con la documentazionemedica prodotta dalla difesa e con i principi enunciati dalla giurisprudenza in ordine alrapporto tra patologie del detenuto e dignità della situazione detentiva e finalità rieducativadella pena.Rappresenta che il mancato esame della documentazione difensiva allegata non haconsentito di tenere nella dovuta considerazione la situazione instabile, con un obiettivopeggioramento già accertato nel 2023 e confermato nel 2025 (marzo e maggio), sicchél’ordinanza è stata assunta sulla base di una base conoscitiva parziale, non attuale e financoinesatta e, in tal modo, non ha tratto le dovute conseguenze sulla dignità in concreto dellasituazione detentiva, sulla possibilità, in questa situazione, di perseguire le finalitàrieducative della pena e, quindi, in concreto, sulla incompatibilità della condizione clinica conil regime detentivo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I casi di differimento dell’esecuzione della pena disciplinati dagli artt.146 e 147 cod. pen., da attuarsi, ove necessario, nelle forme della detenzionedomiciliare c.d. surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen.(applicabile ad entrambe le ipotesi di differimento), costituiscono ipotesieccezionali, nelle quali è possibile disporre il differimento della pena in presenzadei presupposti di legge. La disciplina è volta ad assicurare il contemperamentotra l’esigenza di eseguire la pena con quella di tutelare valori di rilevanzacostituzionale, quali il diritto alla salute e alla dignità personale nonché con ilprincipio di umanità (art. 27, comma 3 Cost. e art. 3 della CEDU).Il differimento c.d. obbligatorio per motivi di salute, disciplinato dall’art. 146,comma 1, n. 3 cod. pen., presuppone che il condannato sia affetto da patologiaparticolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni risultinoincompatibili con lo stato detentivo, quando la persona si trova in una fase dellamalattia così avanzata da non rispondere più, secondo la certificazione delservizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapiecurative.In presenza di tali condizioni, il differimento è obbligatorio e il Tribunale, inalternativa, può applicare la detenzione domiciliare surrogatoria.Il differimento c.d. facoltativo, disciplinato dall’art. 147, comma 1, n. 2 cod.pen., prevede che la pena possa essere differita per motivi di salute nei confrontidi chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. In questo caso, il giudicantedeve valutare se la patologia che affligge l’istante (acuta o cronica, guaribile oirreversibile) sia grave, nel senso che deve implicare o un pericolo per la vita delcondannato o la probabilità di altre conseguenze dannose per la persona.La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche delle condizionidell’ambiente carcerario e dei livelli di assistenza in concreto offerti, sia pure incondizione detentiva. Questa Corte ha affermato che «[...] in ossequio ai principiaffermati dagli artt. 27, comma 3 e 32 Cost., la valutazione sull'incompatibilità trail regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sullapossibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di una personagravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, deveessere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizionicomplessive di salute e di detenzione; valutazione, questa, che comporta ungiudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizionedel detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concretaadeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, èpossibile assicurare all'indagato» (Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, n.m.).Nella valutazione dei presupposti per il differimento facoltativo viene inconsiderazione un ulteriore profilo costituito dalle conseguenze della patologiasul trattamento detentivo. È, cioè, necessario verificare che la sofferenza moraleche affligge il detenuto per effetto dello stato detentivo, aggiunta alla afflizioneconnessa alla patologia, non sia tale da determinare un livello di malessere chesuperi i limiti dell’umana tollerabilità e che si ponga, quindi, in contrasto con ilsenso di umanità che, comunque, deve presidiare l’esecuzione della pena (inquesto senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv.265722; Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2021, n.m.).Ultimo profilo da valutare attiene alla possibilità per il detenuto di fruire, instato di libertà, di cure diverse e più efficaci di quelle che possono essereassicurate in stato di detenzione, avendo particolare riguardo alla possibilità chelo stato di detenzione possa aggravare la patologia. In questo caso, occorreverificare se, in concreto, la patologia sia fronteggiabile con cure adeguateall’interno del circuito penitenziario, eventualmente anche con transitori ricoveriesterni. «La decisione deve essere frutto, al lora, del l 'equi l ibratocontemperamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità dellapena e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penalerispettosa dei criteri di umanità, che non consente il mantenimento dellarestrizione carceraria che finisca con il rappresentare una sofferenza aggiuntivaintollerabile da vivere in condizioni umane degradanti (in questo senso cfr. tra lealtre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722),dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneità dei presidi sanitari eterapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare alcondannato valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento delregime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n.37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699)» (Sez. 1, n. 44128 del12/07/2011).Da ultimo, nella valutazione, il giudicante deve effettuare un rigorosobilanciamento tra la tutela degli interessi menzionati con le finalità rieducativedella pena e con la pericolosità sociale del condannato. L’art. 147, comma 4cod. pen., prevede, infatti che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nonpossa essere adottato o, se adottato, debba essere revocato, qualora sussista ilconcreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Nella valutazione,pertanto, il giudicante deve tenere conto anche della pericolosità sociale delcondannato (Sez. 1, n. 63166 del 17/10/2018, Rv. 274879).3. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei principienunciati.Diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale hapreso in considerazione la documentazione prodotta, avendo riportatonell’ordinanza sia gli esami effettuati successivamente al ricovero pressol’Ospedale di Montecatone, sia i relativi referti e gli approfondimenti specialistici.Ha tratto il proprio convincimento dalla valutazione conclusiva delnosocomio menzionato, nella quale si certifica una stabilità della patologia nonmigliorabile con ulteriori cicli fisioterapici e nella quale si afferma che lafisioterapia per mantenere l’efficienza degli arti superiori e del tronco può essereefficacemente effettuata dal paziente in cella. Ha sottolineato ripetutamentel’idoneità strutturale della cella di detenzione, dotata dei presidi per disabili e lapresenza di un care-giver, nonché la possibilità di ricevere in detenzione tutte lecure e le terapie necessarie. A fronte di tale situazione, ha, quindi, escluso chele condizioni cliniche nello stato detentivo, siano tali da rendere non dignitosa lacondizione di vita di XXXXXXX, che siano tali da determinare un aggravamentodelle sue condizioni o da non consentire le terapie necessarie ed ha, quindi,concluso per la compatibilità della situazione con il regime detentivo.Quanto alla funzione di emenda della pena, ha riferito che, fermo restandol’atteggiamento mantenuto negli anni da XXXXXXX, di negazione della propriaresponsabilità, comunque, nei limiti delle proprie possibilità fisiche, questi segueil regime di trattamento.A tale situazione fisica, ha contrapposto la pericolosità sociale deldetenuto, quale tratteggiata dalla relazione della Questura e della DDA ed hasottolineato anche la condotta detentiva, non sempre corretta, anche neiconfronti del personale sanitario.Sul punto, la difesa ha sottolineato che dalla relazione si evince che nonsono noti gli attuali collegamenti con la criminalità del territorio. Il Tribunale, ha,tuttavia, ritenuto inopportuno il ritorno sul territorio di provenienza, sulla scorta diquanto riferito dalla DDA, circa il rischio connesso al rientro, tenuto anche contodel fatto che egli è stato destinatario di misure cautelari per fatti commessianche dopo il grave episodio di cui è stato vittima, a conferma della persistenzadell’intraneità nel gruppo.Conclusivamente, l’ordinanza non merita le censure mosse. La decisione ètratta sulla base di un quadro probatorio completo, non evidenzia né vizi dilogicità e contraddittorietà della motivazione, né carenze istruttorie e ha preso inconsiderazione tutti i profili ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza per valutare lacompatibilità con il regime detentivo.4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 20416/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris