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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26522/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Il ricorrente ha anche depositato motivi aggiunti, in opposizione alla richiesta di trattazione del giudizio presso questa Sezione.

Va pregiudizialmente rilevato che, data l'epoca di commesso reato, non è maturato il termine di prescrizione in applicazione del regime previsto dalla

I. n.103/2017 (cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).

I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto aspecifici sul piano estrinseco, non contenendo gli stessi alcuna effettiva ragione di confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

In particolare, nel primo motivo il ricorrente ha spiegato delle generiche deduzioni in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo; senza operare alcuna effettiva contestazione del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente il dolo proprio della fattispecie contestata in ragione della tipologia di redditi non dichiarati e alla loro titolarità (trattandosi di somme percepite dall'imputato e dalla coniuge convivente), tale da escludere in radice la configurazione di un'ipotesi di solo omesso controllo (in conformità con i principi dettati da Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01).

Analoga valutazione va operata in riferimento al motivo inerente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen.; mancando, anche in questo caso, qualsiasi effettivo confronto con le motivazioni della Corte territoriale, che ha fatto riferimento alla non lieve offensività della condotta posta in essere.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 74 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorrente ha anche depositato motivi aggiunti, in opposizione alla richiesta di trattazione del giudizio presso questa Sezione. Va pregiudizialmente rilevato che, data l'epoca di commesso reato, non è maturato il termine di prescrizione in applicazione del regime previsto dalla I. n.103/2017 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto aspecifici sul piano estrinseco, non contenendo gli stessi alcuna effettiva ragione di confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In particolare, nel primo motivo il ricorrente ha spiegato delle generiche deduzioni in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo; senza operare alcuna effettiva contestazione del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente il dolo proprio della fattispecie contestata in ragione della tipologia di redditi non dichiarati e alla loro titolarità (trattandosi di somme percepite dall'imputato e dalla coniuge convivente), tale da escludere in radice la configurazione di un'ipotesi di solo omesso controllo (in conformità con i principi dettati da Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01). Analoga valutazione va operata in riferimento al motivo inerente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen.; mancando, anche in questo caso, qualsiasi effettivo confronto con le motivazioni della Corte territoriale, che ha fatto riferimento alla non lieve offensività della condotta posta in essere. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 74 P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico P.Q.M
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