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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 agosto 1996

Cassazione n. 45497/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1996 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2021 il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

In particolare, il Tribunale ha accolto l'istanza con riferimento alle prime quattro condanne, rideterminando la pena complessiva inflitta al condannato, e l'ha respinta con riferimento alla quinta sentenza di condanna, rilevando che si trattava di evasione, reato non programmato e frutto di volizione estemporanea dettata dalla situazione contingente del momento, non vi era nessun elemento che (r poteva deporre per la programmazione unitaria della stessa insieme ai precedenti reati.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi.

Nel primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione per il reato oggetto della condanna per evasione, rilevando che anche la prima condanna era stata pronunciata, oltre che per furto, anche per tredici evasioni commesse dal condannato.

Nel secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena inflitta a seguito del riconoscimento della continuazione, atteso che il giudice non ha individuato né la pena base né i singoli aumenti per gli ulteriori reati, indicando soltanto la pena finale.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del primo.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

In esso si censura il mancato riconoscimento della continuazione con il reato oggetto della condanna per evasione per il fatto commesso il 5 giugno 2016.

In realtà, in modo non illogico il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non individuabile un medesimo disegno criminoso tra essa ed i fatti messi in continuazione con la pronuncia sub 1), attéso che un'evasione è frutto, in effetti, di una volizione estemporanea e difficilmente può essere programmata, atteso che in occasione della commissione del reato a monte l'autore del reato non sa da prima se sarà sottoposto o meno a misura cautelare.

E' vero poi quanto argomenta il difensore, ovvero che sono state però messe in continuazione la condanna per il furto con altre condanne per evasione, però l'evasione del 5 giugno 2016, oggetto della sentenza di condanna sub 5), è temporalmente sganciata da tutte le altre evasioni oggetto della pronuncia sub 1), che risalgono tutte al periodo immediatamente successivo al 27 agosto 2016 in poi, avvengono quasi tutte in settembre 2016.

2. Il secondo motivo, invece, è fondato.

Nella motivazione del provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha dedicato alle modalità di rideterminazione della pena la seguente frase: "sulla base 2 6&, di ciò ben può trovare applicazione l'invocata disciplina dell'art. 671 cod. proc. pen. per le sentenze sub 1), 2), 3) 4), e per l'effetto determinare la pena delle sentenze, che in atto risulta di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.920 di multa, in anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 1.280 di multa".

In questa determinazione della pena manca, come correttamente evidenziato dalla difesa, l'indicazione di quale sia il reato assunto come più grave tra quelli riuniti in continuazione, manca l'indicazione della pena base per tale reato, manca il calcolo della incidenza sulla pena base dell'eventuale bilanciamento delle circostanze del reato più grave, mancano i singoli aumenti per la continuazione con ciascuno dei reati diversi da quello assunto come più grave, e manca l'eventuale riduzione per il rito.

In mancanza di tutti questi passaggi logici - necessari perché il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (v., tra le tante, Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216) - è impossibile controllare se la pena finale individuata dal giudice dell'esecuzione sia o meno pena legale.

Il secondo motivo di ricorso deve essere, quindi, accolto e la ordinanza impugnata annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani; rigetta nel resto il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1996 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2021 il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. In particolare, il Tribunale ha accolto l'istanza con riferimento alle prime quattro condanne, rideterminando la pena complessiva inflitta al condannato, e l'ha respinta con riferimento alla quinta sentenza di condanna, rilevando che si trattava di evasione, reato non programmato e frutto di volizione estemporanea dettata dalla situazione contingente del momento, non vi era nessun elemento che (r poteva deporre per la programmazione unitaria della stessa insieme ai precedenti reati. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione per il reato oggetto della condanna per evasione, rilevando che anche la prima condanna era stata pronunciata, oltre che per furto, anche per tredici evasioni commesse dal condannato. Nel secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena inflitta a seguito del riconoscimento della continuazione, atteso che il giudice non ha individuato né la pena base né i singoli aumenti per gli ulteriori reati, indicando soltanto la pena finale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del primo. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In esso si censura il mancato riconoscimento della continuazione con il reato oggetto della condanna per evasione per il fatto commesso il 5 giugno 2016. In realtà, in modo non illogico il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non individuabile un medesimo disegno criminoso tra essa ed i fatti messi in continuazione con la pronuncia sub 1), attéso che un'evasione è frutto, in effetti, di una volizione estemporanea e difficilmente può essere programmata, atteso che in occasione della commissione del reato a monte l'autore del reato non sa da prima se sarà sottoposto o meno a misura cautelare. E' vero poi quanto argomenta il difensore, ovvero che sono state però messe in continuazione la condanna per il furto con altre condanne per evasione, però l'evasione del 5 giugno 2016, oggetto della sentenza di condanna sub 5), è temporalmente sganciata da tutte le altre evasioni oggetto della pronuncia sub 1), che risalgono tutte al periodo immediatamente successivo al 27 agosto 2016 in poi, avvengono quasi tutte in settembre 2016. 2. Il secondo motivo, invece, è fondato. Nella motivazione del provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha dedicato alle modalità di rideterminazione della pena la seguente frase: "sulla base 2 6&, di ciò ben può trovare applicazione l'invocata disciplina dell'art. 671 cod. proc. pen. per le sentenze sub 1), 2), 3) 4), e per l'effetto determinare la pena delle sentenze, che in atto risulta di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.920 di multa, in anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 1.280 di multa". In questa determinazione della pena manca, come correttamente evidenziato dalla difesa, l'indicazione di quale sia il reato assunto come più grave tra quelli riuniti in continuazione, manca l'indicazione della pena base per tale reato, manca il calcolo della incidenza sulla pena base dell'eventuale bilanciamento delle circostanze del reato più grave, mancano i singoli aumenti per la continuazione con ciascuno dei reati diversi da quello assunto come più grave, e manca l'eventuale riduzione per il rito. In mancanza di tutti questi passaggi logici - necessari perché il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (v., tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216) - è impossibile controllare se la pena finale individuata dal giudice dell'esecuzione sia o meno pena legale. Il secondo motivo di ricorso deve essere, quindi, accolto e la ordinanza impugnata annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani; rigetta nel resto il ricorso
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