CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché il motivo è palesemente infondato, in palese contrasto con il dato normativo. La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il reato ha una pena massima edittale di anni 6 e, comunque, il danno arrecato all'erario non risulta irrisorio. Il ricorrente, del resto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistenti i presupposti per la particolare tenuità del fatto, li~-b<2. Ap‘AA..senr42, khpj-k),ApLA.Autilat_ la- 1.4.4e c-e- Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1