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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12918/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29557/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viaOmbrone, 14 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv.

M ichele [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Monza n. 1334/2019, depositato il 25 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Monza, depositato il25 luglio 2019, di reiezione della sua opposizione nei confronti del decreto del giudice delegato dell’Amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione che: i)aveva ammesso allo stato passivo il suo credito , in via chirografaria,limitatamente al minor importo di euro 468.225,43, per saldo di rapporti di conto corrente, con esclusione degli addebiti successivi alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e sottrazione da tale importodegli accrediti successivi al 21 marzo 2017, quantificati in euro 106.124,53; ii) aveva esclusoil credito chiesto, con privilegio ipotecario, per residuo di due finanziamenti concessi alla Linkra s.r.l., garantitida ipoteche su immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione; - il Tribunale ha ritenuto che dovesse confermarsi la valutazione del giudice delegato in ordine all’esclusione sia del maggior credito chirografario richiesto in virtù di contratto di conto corrente, di finanziamenti all’esportazione e di anticipi fatture attesa l’assenza di idoneo riscontro probatorio, sia del credito per debiti dellaLinkra s.r.l. in ragionedella assenza di prova del titolo di tale credito, delle iscrizioni ipotecarie e dell’eventuale debito residuo; - con riferimento, poi, alla richiesta di ammissione allo stato passivo del credito derivante da due contratti di finanziamento assistiti da garanzia pignoratizia su saldo di conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale, dopo aver rilevato l’omessa pronuncia del giudice delegato sul punto, ha evidenziato che non vi era alcuna prova dell’erogazione delle somme, da avvenire a seguito della presentazione di stati di avanzamento lavori; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria;-la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 52, secondo comma, legge fall., per aver il decreto impugnato, con riferimento alla domanda di insinuazione del credito , assistito da garanzia ipotecaria, relativo alle operazioni di finanziamento della Linkra s.r.l., negato l’ammissione allo stato passivo sul fondamento della assenza della prova del titolo del credito, delle iscrizioni ipotecarie e dell’eventuale debito residuo, sull’erroneofondamento che tale diritto di credito doveva essere fatto valere nel procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare; -con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, e 55 legge fall., nella parte in cui il giudice dell’opposizione, con riferimento alla domanda di insinuazione del credito derivante da finanziamenti agevolati assistiti da garanzia pignoratizia, ha analogamente negato l’ammissione allo stato passivo in ragione della mancata dimostrazione dell’erogazione delle relative somme, ritenendo anche in questo caso erroneamente che il creduto vantato dovesse essere accertato secondo il procedimento di verificazione dello stato passivo; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - la ricorrente si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice delegato nella formazione dello stato passivo e, quindi, il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, nel ritenere che le domande di insinuazione allo stato passivo interessate dai motivi in esame dovessero essere acc ertate nell’ambito della procedura fallimentare secondo le forme di cui agli artt. 92 e ss. legge fall.e, dunque, che tali domande fossero stata ritualmente proposte; - la deduzione di un siffatto errore è, tuttavia, preclusa alla parte in ragione dell’operatività dei principi di autoresponsabilità e del divieto di venire contra factum proprium di cui è espressione la regola di cui all'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo la quale la nullità non può mai essere opposta dalla parteche vi ha dato causa; - tale preclusione opera non solo con riferimento alla nullità, espressamente menzionata da tale disposizione codicistica, ma anche all’inammissibilità, atteso il carattere generale dei richiamatiprincipi e l’assenza di ragioni a sostegno di una differente disciplina delle due fattispecie (cfr. Cass. 2 novembre 2020, n. 24185; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2120); - per le su indicate considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della so ccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29557/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viaOmbrone, 14 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. M ichele [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Monza n. 1334/2019, depositato il 25 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Monza, depositato il25 luglio 2019, di reiezione della sua opposizione nei confronti del decreto del giudice delegato dell’Amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione che: i)aveva ammesso allo stato passivo il suo credito , in via chirografaria,limitatamente al minor importo di euro 468.225,43, per saldo di rapporti di conto corrente, con esclusione degli addebiti successivi alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e sottrazione da tale importodegli accrediti successivi al 21 marzo 2017, quantificati in euro 106.124,53; ii) aveva esclusoil credito chiesto, con privilegio ipotecario, per residuo di due finanziamenti concessi alla Linkra s.r.l., garantitida ipoteche su immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione; - il Tribunale ha ritenuto che dovesse confermarsi la valutazione del giudice delegato in ordine all’esclusione sia del maggior credito chirografario richiesto in virtù di contratto di conto corrente, di finanziamenti all’esportazione e di anticipi fatture attesa l’assenza di idoneo riscontro probatorio, sia del credito per debiti dellaLinkra s.r.l. in ragionedella assenza di prova del titolo di tale credito, delle iscrizioni ipotecarie e dell’eventuale debito residuo; - con riferimento, poi, alla richiesta di ammissione allo stato passivo del credito derivante da due contratti di finanziamento assistiti da garanzia pignoratizia su saldo di conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale, dopo aver rilevato l’omessa pronuncia del giudice delegato sul punto, ha evidenziato che non vi era alcuna prova dell’erogazione delle somme, da avvenire a seguito della presentazione di stati di avanzamento lavori; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria;-la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 52, secondo comma, legge fall., per aver il decreto impugnato, con riferimento alla domanda di insinuazione del credito , assistito da garanzia ipotecaria, relativo alle operazioni di finanziamento della Linkra s.r.l., negato l’ammissione allo stato passivo sul fondamento della assenza della prova del titolo del credito, delle iscrizioni ipotecarie e dell’eventuale debito residuo, sull’erroneofondamento che tale diritto di credito doveva essere fatto valere nel procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare; -con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, e 55 legge fall., nella parte in cui il giudice dell’opposizione, con riferimento alla domanda di insinuazione del credito derivante da finanziamenti agevolati assistiti da garanzia pignoratizia, ha analogamente negato l’ammissione allo stato passivo in ragione della mancata dimostrazione dell’erogazione delle relative somme, ritenendo anche in questo caso erroneamente che il creduto vantato dovesse essere accertato secondo il procedimento di verificazione dello stato passivo; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - la ricorrente si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice delegato nella formazione dello stato passivo e, quindi, il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, nel ritenere che le domande di insinuazione allo stato passivo interessate dai motivi in esame dovessero essere acc ertate nell’ambito della procedura fallimentare secondo le forme di cui agli artt. 92 e ss. legge fall.e, dunque, che tali domande fossero stata ritualmente proposte; - la deduzione di un siffatto errore è, tuttavia, preclusa alla parte in ragione dell’operatività dei principi di autoresponsabilità e del divieto di venire contra factum proprium di cui è espressione la regola di cui all'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo la quale la nullità non può mai essere opposta dalla parteche vi ha dato causa; - tale preclusione opera non solo con riferimento alla nullità, espressamente menzionata da tale disposizione codicistica, ma anche all’inammissibilità, atteso il carattere generale dei richiamatiprincipi e l’assenza di ragioni a sostegno di una differente disciplina delle due fattispecie (cfr. Cass. 2 novembre 2020, n. 24185; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2120); - per le su indicate considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della so ccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
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