CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 27458/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, in relazione al reato di tentata truffa in concorso a lui ascritto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Festa, assumendo l’omessa valutazione di una causa di punibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con l.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/05/2025 I