CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 gennaio 1974
Cassazione n. 39738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1974 parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1960 avverso il decreto del 30/01/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il pubblico ministero ha disposto l'archiviazione della denunzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] precedentemente iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato. 2. Avverso il provvedimento ricorre la Campidelli a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. a) c.p.p., la nullità del decreto impugnato, eccependo che il pubblico ministero non ha il potere di disporre l'archiviazione diretta di un procedimento penale, ancorchè iscritto a mod. 45, essendo tale potere riservato dall'ordinamento processuale esclusivamente al giudice delle indagini preliminari. Con il secondo deduce violazione di legge, rilevando come impropriamente il pubblico ministero abbia disposto l'iscrizione della denuncia della ricorrente nel registro degli atti non contenenti notizie di reato, atteso che i fatti esposti erano astrattamente idonei a configurare i reati di cui agli artt. 660, 612-bis, 614 e 624 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per come si evince dagli atti, ai quali il Collegio ha accesso in ragione della natura processuale delle eccezioni proposte con il ricorso, la Campidelli ha presentato il 23 dicembre 2023 alla [OSCURATO:PERSONA] di Bressanone una denuncia-querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'abitazione locata dalla persona offesa, ad oggetto una serie di condotte che lo stesso avrebbe tenuto ai suoi danni. La stessa il successivo 10 gennaio 2024 faceva seguire all'originaria denuncia una integrazione trasmessa per posta elettronica ed alla quale allegava documentazione a sostegno delle sue accuse e, infine, il 6 marzo 2024 presentava ulteriore integrazione dell'originaria querela chiedendo di essere informata dell'esito e la "riapertura" del procedimento scaturito dall'originaria denunzia e nel frattempo archiviato dal pubblico ministero con il provvedimento impugnato. Infatti, una volta pervenuta la prima denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il pubblico ministero, non ravvisando nei fatti esposti la notizia di alcun reato, disponeva l'iscrizione dell'atto nell'apposito registro previsto dal d.nn. 30 settembre 1989 (mod. 45) e, per l'appunto, il 30 gennaio 2024 ne ordinava la cestinazione con il decreto impugnato, senza aver provveduto a svolgere alcun atto di indagine. n 3. La ricorrente eccepisce anzitutto che il pubblico ministero avrebbe agito in eccesso di potere, non rientrando tra le sue prerogative quella di disporre autonomamente l'archiviazione nemmeno degli atti eventualmente ritenuti non contenere una notizia di reato, dovendo lo stesso necessariamente rivolgersi al giudice delle indagini preliminari qualora intenda rinunziare all'esercizio dell'azione penale. Tale esegesi, sebbene abbia trovato in passato accoglimento in un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi manifestamente infondata, essendo stata smentita da molto tempo da plurimi interventi delle Sezioni Unite. In tal senso il [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha avuto modo di puntualizzare, al riguardo, che, in tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (mod. 21) ha come esito necessitato l'inizio della azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione degli atti nel registro non contenente notizie di reato può sfociare, o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del pubblico ministero in relazione a quei fatti che, fin dall'inizio, appaiono come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso hanno puntualizzato le Sezioni Unite l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata al previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti, spetta al titolare della azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, ignoti, Rv. 217473; nello stesso senso Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376, in motivazione). È dunque oramai assodato per la giurisprudenza di questa Corte che il pubblico ministero può cestinare autonomamente le cosiddette pseudo-notizie di reato di cui abbia disposto previamente l'iscrizione a mod. 45 nell'esercizio del potere-dovere attribuitogli dall'art. 109 disp. att. c.p.p. di vagliare l'effettivo contenuto degli atti d'impulso procedimentale ricevuti, ferma restando la sua facoltà di sottoporre l'atto al vaglio del giudice delle indagini preliminari con richiesta ordinaria di archiviazione, adempimento a cui quest'ultimo non può sottrarsi (Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, cit. e da ult. Sez. 1, n. 30055 del 29/09/2020, ignoti, Rv. 279735). La giurisprudenza più recente ha al più configurato l'obbligo del pubblico ministero di sottoporre al vaglio giurisdizionale la decisione di archiviare la pseudo-notizia di reato soltanto nel caso in /7 cui vi sia stata una espressa richiesta del denunciante in tal senso e comunque - contrariamente a quanto accaduto nel caso di specie - all'iscrizione nel nnod. 45 sia seguito il compimento di atti di indagine preliminare (Sez. 2, n. 29010 del 24/09/2020, D., Rv. 279810; Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274675). Peraltro sempre le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che il provvedimento del pubblico ministero di trasmissione diretta all'archivio della pseudo-notizia di reato, in quanto atto di parte, non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è qualificabile come abnorme (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), né è innpugnabile, anche qualora illegittimamente adottato in conseguenza di una errata iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598). La stessa sentenza Chirico ha avuto infine modo di precisare come il rischio di abusi ed errori nella gestione da parte del pubblico ministero delle pseudo-notizie di reato trovi il suo naturale rimedio nell'esercizio da parte del Procuratore Generale del proprio potere di avocazione di cui all'art. 412 c.p.p. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu